Sentenza — n. 38674/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon l’ordinanzaimpugnatail Tribunale di Catanzaro, decidendo sull’appello cautelare, ha confermato il provvedimento con cui il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunaledi Catanzaro ha rigettato l ’ istanza di Antonio Ventura di revoca o sostituzionedella misura della custodia cautelare in carcere applicatagli in relazione ai reati exartt. 73 e 74 d.P.R.9 ottobre 1990 n. 309 per i quali è stato condannatoalla pena di anni sette e mesi otto di reclusione nel primo grado di giudizio.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 38674/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 73 e 74 d.P.R.9 ottobre 1990 n. 309 per i quali è stato condannatoalla pena di anni sette e mesi otto di reclusione nel primo grado di giudizio.
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iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Ventura Antonio,nato a Lamezia Terme, il 07/12/1984 ; avverso l'ordinanza del 10/04/2025 del Tribunale della libertàdi Catanzaro; udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo; lettele conclusioni del Sostituto Procuratore generale Elisabetta Ceniccola, che ha chiestoil rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanzaimpugnatail Tribunale di Catanzaro, decidendo sull’appello cautelare, ha confermato il provvedimento con cui il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunaledi Catanzaro ha rigettato l ’ istanza di Antonio Ventura di revoca o sostituzionedella misura della custodia cautelare in carcere applicatagli in relazione ai reati exartt. 73 e 74 d.P.R.9 ottobre 1990 n. 309 per i quali è stato condannatoalla pena di anni sette e mesi otto di reclusione nel primo grado di giudizio.
2. Nel ricorsoe nelle successive conclusioni scritte presentati dal difensore di Ventura si chiedel’annullamento dell’ordinanza deducendo vizio della motivazione e violazione di legge circa la valutazione delle esigenze cautelari , attenuatesi a seguito della sentenza di primo grado, che ha escluso l’aggravante ex art. 74, comma 4, e ha riqualificato il fatto oggetto del capo 44) ex art. 73, comma 4, d.P.R. cit. Si adduce, inoltre, che l’attualitàdelle esigenze cautelari è venuta meno per il dissolversi del gruppo criminale sin dal 13 novembre 2019 e si osserva che Ventura è stato ininterrottamente detenuto dal luglio 2013 al luglio 2019, sicché la sua partecipazione al l ’associazione criminale sarebbe comunque circoscritta a quattromesi. Si evidenzia la distanza temporale fra i fatti e l’applicazione della misura avvenutanel 2023.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con argomentazione esente da manifeste illogicità ─ del resto non dimostrate dal ricorrente ─ Il Tribunale ha escluso ─ nonostante la parziale riqualificazionedelle condo tte nella sentenza di primo grado ─ che le esigenze cautelari si siano affievolite,valutando la gravità della condotta di Ventura per il suo ruolo di gestore delle piazze di spaccio, pienamente funzionale alle esigenze del gruppo. Il giudice del riesameha inoltre considerato i precedenti penali ( anche specifici) di Ventura e l’avere egli ripreso le condotte criminali pur dop o la scarcerazione.
Su queste basi, ha pure escluso l’idoneità degli arresti domiciliari, quand’anche con l’applicazione di un dispositivo elettronico di controllo, a salvaguardare le esigenze cautelari, argomentando che la trasgressività palesata da Ventura ne dimostra l’incapacità di autogoverno e l’attitudine a riannodare relazioni criminogene con soggetti dediti al traffico di sostanze stupefacenti. 2.Pertanto, il ricorso risulta inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1- ter, disp. att. cod. proc. pen. Così decisoil 23/09/2025 Il Cons