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Sentenza — n. 38555/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 38555/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 38555/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Verbania, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ha applicato all'imputato Shlomo Mishkovsky la pena di anni uno e mesi quattro di reclusione oltre la multa, concordata tra le parti in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, artt. 110 cod. pen; Sentenza — n. 38555/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Ritiene questo Collegio l'illegalità della pena base, detentiva e pecuniaria, individuata dall'accordo ratificato dal Giudice di merito, rispetto al minimo edittale previsto per il reato per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/90 per il quale si procede, pari di anni sei di reclusione e 26.000 euro di multa .

Parole chiave

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commisurazione della pena per traffico di stupefacenti commisurazione della pena minorile sanzioni penali possesso illecito di stupefacenti errore nella commisurazione della pena infrazione grave alla lstup

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Verbania, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ha applicato all'imputato Shlomo Mishkovsky la pena di anni uno e mesi quattro di reclusione oltre la multa, concordata tra le parti in ordine al reato di cui agli artt.
artt. 110 cod. pen
pen., ha applicato all'imputato Shlomo Mishkovsky la pena di anni uno e mesi quattro di reclusione oltre la multa, concordata tra le parti in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 1, d.P.R.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore generale presso la Corte di appello di Torino nei confronti di Mishkovsky Shlorno, nato in Israele il 23/07/1987 avverso la sentenza del 06/05/2025 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verbania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Capozzi; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimmino , che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Verbania, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ha applicato all'imputato Shlomo Mishkovsky la pena di anni uno e mesi quattro di reclusione oltre la multa, concordata tra le parti in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Torino deducendo l'illegalità della pena applicata per violazione dei limiti edittali del reato contestato. 3 . Il Procuratore generale ha concluso come in epigrafe.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

2. Il giudice ha determinato la pena nei termini che seguono: pena base, anni tre di reclusione ed euro 6.300,00 di multa, diminuita per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di anni due di reclusione ed euro 4.200,00 di multa, ridotta per il rito alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 2.800,00 di multa.

3. Ritiene questo Collegio l'illegalità della pena base, detentiva e pecuniaria, individuata dall'accordo ratificato dal Giudice di merito, rispetto al minimo edittale previsto per il reato per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/90 per il quale si procede, pari di anni sei di reclusione e 26.000 euro di multa .

4. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Verbania per il giudizio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e trasmette gli atti al Tribunale di o Verbania per il giudizio. < C