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Sentenza — n. 38553/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it challenged factual interpretation of phone intercepts.

Numero d'incarto Sentenza — n. 38553/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs. The defense argued the lower court erred by disregarding evidence of personal drug use and miscounting the seized quantity. The Court ruled that interpreting phone intercepts and assessing factual credibility are exclusive powers of the trial judge, which the Court of Cassation cannot review absent a manifest logical flaw.

Regesto Legislator

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Art. 609-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate the factual interpretation of phone intercepts or the credibility of the accused, intervening only when the lower court's reasoning is manifestly illogical or unreasonable.

Parole chiave

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Cassation appeal inadmissibility phone intercepts factual interpretation cautionary measures appeal manifest illogicality standard trial judge exclusive competence imputazione per reati di stupefacenti traffico aggravato di cocaina consumo di canapa

Disposizioni normative citate

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Art. 609-bis c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
art. 73 d.P.R. n. 309/1990

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti
Sez. 6, n. 11194 dell'8/3/2012, Lupo
270628 - 01; Sez. 6, n. 11194 dell'8/3/2012, Lupo, Rv.
Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio
Sez. 6, n. 11794 dell'11/02/2013, Melfi
Sez. 6, n. 11794 dell'11/02/2013, Melfi, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Ungaro Giuseppe, nato a Salerno il 15/11/1972 avverso l'ordinanza del 21/07/2025 del Tribunale di Salerno Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Marco Patarnello, che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 21 luglio 2025 il Tribunale di Salerno ha confermato il provvedimento emesso dal Giudice per le indagini preliminari presso lo stesso Tribunale, con cui a Giuseppe Ungaro è stata applicata la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, che ha dedotto vizi della motivazione, per avere il Tribunale ritenuto non credibile l'indagato - che aveva dichiarato che la sostanza, di cui era stato trovato in possesso, era destinata a suo uso personale - sulla base della mancata valorizzazione della documentazione prodotta e dell'errore relativo al quantitativo detenuto, pari a 5 grammi e non 50 grammi di cocaina, come si evincerebbe dalle intercettazioni e dalla perquisizione dell'autovettura, intestata e condotta dal ricorrente, nel corso della quale sono stati rinvenuti 5 grammi di cocaina.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Deve ribadirsi che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 - 01; Sez. 6, n. 11194 dell'8/3/2012, Lupo, Rv. 252178 - 01).

Correlativamente, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame, a questa Corte spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che a esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni del decisum e abbia adottato una motivazione logica e rispettosa dei principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie.

3. Alla luce di siffatte coordinate ermeneutiche va rilevato che il provvedimento impugnato è immune da vizi sindacabili in questa sede. Il Tribunale ha evidenziato che la documentazione prodotta dalla difesa, attestante la disponibilità economica dell'indagato, era irrilevante, atteso che le intercettazioni dimostravano che la richiesta di sostanza stupefacente era finalizzata a ottenere droga da destinare anche a terzi. In tal senso era indicativa l'espressione utilizzata dall'indagato allorché, nell'interloquire con Emilia Capasso, aveva riferito che le avrebbe pagato solo la droga da destinare agli "amici" e non anche quella per uso personale, per il cui pagamento era in attesa di ricevere lo stipendio.

A conferma che gli "amici" fossero gli acquirenti del ricorrente deponeva la freneticità delle richieste quotidiane di droga rivolte da quest'ultimo ai coniugi Capasso/De Martino. Tali richieste, evase positivamente dai coniugi dal 27 aprile 2025 al primo maggio 2025, erano sempre per "cinque amici" ovvero per quantitativi pari a cinquanta grammi o dosi ("mandami qualcuno con cinquanta"). Inoltre, indicativo della destinazione a terzi della sostanza stupefacente era anche il pieno coinvolgimento del ricorrente nel giro di affari dei coniugi De Martino, che mal si conciliava con la semplice figura di acquirente.

A fronte di siffatte argomentazioni, corrette e logiche, il ricorrente ha sollevato censure tese a sollecitare una diversa interprezione dei dialoghi intercettati, ma, in questa sede non è possibile operare una reinterpretazione del contenuto delle captazioni acquisite, sulla scorta di quanto prospettato dalla difesa, essendo tale operazione di ermeneutica processuale preclusa alla Corte di cassazione, conformemente al principio di diritto secondo cui, in materia di intercettazioni telefoniche, costituiscono questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato dal Giudice di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784 - 01;

Sez. 6, n. 11794 dell'11/02/2013, Melfi, Rv. 254439 - 01). Profili, questi ultimi, non sussistenti nel caso in esame, non ravvisandosi nel provvedimento impugnato alcuna incongruità valutativa, avendo, invece, il Tribunale, nell'attribuire un significato alle conversazioni intercettate, tenuto conto del contesto in cui le conversazioni si inserivano.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila, equitativamente determinata, in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del