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Sentenza — n. 38548/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 38548/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 38548/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Ben Amor Chlagoo Abdelaziz, nato il 20/04/1997 in Tunisia avverso l'ordinanza dell'08/07/2025 del Tribunale di Perugia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fabio Picuti, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria dell'Avvocato Simone Rosario Matraxia che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 38548/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

Parole chiave

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inchiesta per reati di droga estorsione traffico di cocaina dipendenza da sostanze stupefacenti accuse di abuso importazione illegale di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Ben Amor Chlagoo Abdelaziz, nato il 20/04/1997 in Tunisia avverso l'ordinanza dell'08/07/2025 del Tribunale di Perugia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fabio Picuti, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria dell'Avvocato Simone Rosario Matraxia che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con l'ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di Perugia, sezione per il riesame, ha confermato l'ordinanza emessa in data 17.06.2025 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Terni che aveva applicato a Ben Amor Chalago Abdelaziz la misura cautelare degli arresti domiciliari per 20 episodi di spaccio e detenzione di eroina e cocaina, commessi in Terni tra il 21 dicembre 2022 e il 4 aprile 2023. 2.Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso l'indagato censurando, con tre motivi, il provvedimento impugnato. 2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione per mancanza di autonoma valutazione da parte del Giudice per le indagini preliminari di Terni dei gravi indizi di colpevolezza e per omessa risposta sul motivo da parte del Tribunale del riesame. 2.2.

Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in quanto fondati sulle sole intercettazioni telefoniche, peraltro ambigue, rimaste prive di riscontri. 2.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari e all'eccessiva afflittività della misura custodiale in assenza dei relativi presupposti, attesa la risalenza dei fatti, lo stato detentivo del ricorrente, la modestia delle cessioni tale da rendere configurabile l'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, il trasferimento di Ben Amor in altro luogo e la risalenza dei fatti.

In ordine alla personalità dell'indagato, privo di procedimenti pendenti, è stata erroneamente valorizzata una denuncia del 2021, per un fatto precedente a quelli contestati, e alla condizione socio economica che non incide sul pericolo di recidiva contenibile con una misura non custodiale.

3. In data 3 ottobre 2025 sono pervenute conclusioni scritte dell'Avvocato Matraxia, nell'interesse di Ben Amor Chalago Abdelaziz, in cui sono stati replicati gli argomenti contenuti nel ricorso e contestati specificamente i rilievi mossi dal Procuratore generale nella requisitoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è generico. La censura sulla mancata autonoma valutazione del Giudice per le indagini preliminari non si confronta con gli argomenti del Tribunale che ha dato atto come l l'ordinanza genetica, suddivisa in appositi paragrafi in cui sono riportati i singoli episodi contestati, abbia esaminato, in modo ragionato, ampi e specifici stralci delle intercettazioni, dal contenuto inequivoco circa la cessione di eroina e cocaina, dai quali si evince la continuativa attività illecita del ricorrente.

3. Il secondo motivo di ricorso, sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, è stato enunciato in termini assiomatici e non prende in esame le argomentazioni del Tribunale aderenti alle puntuali risultanze investigative. Le condotte contestate a Ben Amor Chalago Abdelaziz, diversamente da quanto genericamente sostenuto dal ricorso, sono state fondate sul chiaro contenuto delle intercettazioni telefoniche, puntualmente riportate nel provvedimento, in cui il ricorrente si autoattribuiva la detenzione o codetenzione della sostanza stupefacente e comunque risultavano precisi accordi - il cliente ordinava lo stupefacente, Tali stabiliva il prezzo e Ben Amor provvedeva alla consegna materiale dell'eroina, con uno schema di triangolazione ben collaudato (pagg. 7 e 8) -, ma anche sul riscontro ad esse fornito dai servizi di osservazione e controllo; dal sequestro della dose a Palotti Margherita; dal rinvenimento di gr. 8,5 di eroina nell'abitazione unitamente a sostanza da taglio, tre bilancini di f precisione e materiale per il confezionamento.

Detti stringenti e puntuali argomenti non sono stati né presi in esame dal ricorso, né contrastati con altri di tenore uguale e contrario.

4. Il terzo motivo di ricorso, sulle esigenze cautelari, è anch'esso generico. Il provvedimento impugnato, dopo avere escluso la configurabilità della lieve entità, ex art. 73, comma 5, d. P.R. n. 309 del 1990, delle condotte provvisoriamente contestate, proprio alla luce delle circostanze dell'azione il cui esame è stato correttamente operato in modo non parcellizzato, ha dato atto della professionalità con cui il ricorrente ha svolto l'attività di spaccio in un ampio arco di tempo. In tal modo ha aderito ai principi espressi da questa Corte per cui la minima offensività non è data solo dal dato qualitativo e quantitativo, ma anche dagli altri parametri quali «mezzi, modalità e circostanze dell'azione» e ha valorizzato la personalità di Ben Amor - gravato da precedenti penali specifici dal 2021 anche per delitti contro il patrimonio, senza fissa dimora, privo di fonti lecite di guadagno e di attività lavorativa - con indici dimostrativi di un'abitualità nell'attività di spaccio a Terni e Civitanova Marche e quindi di un collegamento nel settore del traffico di stupefacenti, così da rendere adeguata la sola misura degli arresti domiciliari per arginare il pericolo di recidiva, non assumendo alcun rilievo che si sia trasferito da una città all'altra sempre nella medesima Regione.

Il complessivo discorso giustificativo del Tribunale resiste alle critiche mosse dal ricorso in termini generici, in quanto l'ultimo fatto non è troppo risalente (aprile 2023), né rileva la sopravvenuta detenzione proprio alla luce del principio, richiamato anche nella requisitoria del Procuratore generale, secondo cui "lo stato di detenzione per altra causa del destinatario di una misura coercitiva custodiale non è di per sé in contrasto con la configurabilità di esigenze cautelari..." (Sez. 4, n. 484 del 12/11/2021, Rv. 282416). Infine, appare pienamente logico escludere una prognosi positiva circa il futuro comportamento dell'indagato visti i suoi precedenti specifici in un breve arco temporale ftali da dimostrare l'assenza di effetto deterrente degli interventi giurisdizionali sino ad oggi adottati.

5. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della som