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Sentenza — n. 38401/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 38401/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 38401/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenzaimpugnata la Corte di appello di L’Aquila, ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Chietia Riccardo Cieri p er il reato ex art. 73, comma 1-bise 5 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 relativo alla detenzione illecita di circa 13 grammi di marijuana. Nel ricorsopresentato dal difensore di Cieri si chiede l’annullamento della sentenza. 2.1. Con il primo motivosi deduce vizio della motivazionedella sentenza circa la prova della responsabilità dell’imputato , che è stata fondata soltanto sulla quantità della droga, sul possesso del denaro sequestrato, di un bilancino di precisione e di un involucro con tracce di sostanza stupefacente. 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge nel disconoscerela particolare tenuità del fatto ex art. 131 - bis cod. pen. , pur sussistendone i presupposti.

Regesto Legislator

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art. 131 - bis cod. pen; Sentenza — n. 38401/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 1-bise 5 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 relativo alla detenzione illecita di circa 13 grammi di marijuana. Nel ricorsopresentato dal difensore di Cieri si chiede l’annullamento della sentenza. 2.1. Con il primo motivosi deduce vizio della motivazionedella sentenza circa la prova della responsabilità dell’imputato , che è stata fondata soltanto sulla quantità della droga, sul possesso del denaro sequestrato, di un bilancino di precisione e di un involucro con tracce di sostanza stupefacente. 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge nel disconoscerela particolare tenuità del fatto ex art. 131 - bis cod. pen. , pur sussistendone i presupposti.

Parole chiave

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traffico aggravato di cocaina consumo di canapa reati qualificati contro gli stupefacenti infrazioni riguardanti la canapa dipendenza da sostanze reato di poca entità

Disposizioni normative citate

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art. 131 - bis cod. pen
Con il secondo motivo si deduce violazione di legge nel disconoscerela particolare tenuità del fatto ex art. 131 - bis cod. pen.
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Testo completo

nunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Cieri Riccardo nato a Pescarail 21/08/1996; avverso la sentenza del 28/10/2024 della Corte d'appello dell’Aquila; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Silvia Salvadori, che concludeper l'inammissibilità del ricorso ; sentito l’Avvocato Claudio Miglio, difensore di fiducia di Cieri che insiste per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenzaimpugnata la Corte di appello di L’Aquila, ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Chietia Riccardo Cieri p er il reato ex art. 73, comma 1-bise 5 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 relativo alla detenzione illecita di circa 13 grammi di marijuana.

2. Nel ricorsopresentato dal difensore di Cieri si chiede l’annullamento della sentenza. 2.1. Con il primo motivosi deduce vizio della motivazionedella sentenza circa la prova della responsabilità dell’imputato , che è stata fondata soltanto sulla quantità della droga, sul possesso del denaro sequestrato, di un bilancino di precisione e di un involucro con tracce di sostanza stupefacente. 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge nel disconoscerela particolare tenuità del fatto ex art. 131 - bis cod. pen. , pur sussistendone i presupposti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Per la configurabilità del reato di illecita detenzione di sostanza stupefacente, la destinazione all'uso personale della sostanza non ha natura giuridica di causa di non punibilità, sicchénon è onere dell'imputato darne la prova, ma grava sulla pubblica accusa l'onere di dimostrare la destinazione allo spaccio quale elemento costitutivo del reato (Sez. 6, n. 26738 del 18/09/2020, Rv. 279614; Sez. 4, n. 39262 del 25/09/2008, Rv. 241468).

2. Nel caso in esame la Corte di appello ha ritenuto provata la responsabilità dell’imputato sulla base della quantità della droga detenuta (stante il principio attivo contenutovi, ne sarebbero ricavabili 103 dosi commerciabili), del possesso di denaro contante in tagli compatibili con singole cessioni di droga, di un bilancino di precisione (ritenuto funzionale al frazionamento delle dosi) e di un involucro con tracce di sostanza stupefacente. In tal modo sono stati irragionevolmente considerati elementi fattuali di significato tutt'altro che univoco, perché ilquantitativo di droga (13 grammi) e le modalità della suacustodia (in una scatola all’interno di uno zaino) erano ben compatibili con una destinazionedella sostanz a al consumo personale , mentre non è accertata l'esistenza di alcun indizio concreto specificamente collegabile a un'attività di spaccio in favore di terzi: non può essere valorizzata a tal fine la mera disponibilità di un bilancino (che benpuò essere custodito in casa anche da un mero consumatore), né della somma di 110 euro.

3. Ne deriva che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste, mancando la prova della destinazione a terzi anche di parte della sostanza di cui l’imputato è stato trovato in possesso (Sez. 3, n. 21859 del 20/05/2025, Rv. 288303), con assorbimento del secondo motivo di ricorso.

4. Vanno conseguentemente disposti il dissequestro e la restituzione al ricorrente della somma di denaro in sequestro. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Dispone il dissequestro e la restituzione al ricorrente della somma di denaro in sequestro. Così decisoil 2