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Ordinanza — n. 38261/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38261/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38261/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA Letta la istanza presentata nell'interesse di Ruvolo Onorato, parte civile nel procedimento n. 3238/2025 nei riguardi di Farina Giuseppe, definito il 18/06/2025 con sentenza dichiarativa di inammissibilità del ricorso; rilevato che per mero errore materiale non si è proceduto alla condanna dell'imputato alla rifusione in favore della parte civile, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, delle spese di rappresentanza e difesa per il grado di giudizio; ritenuto di dover procedere alla correzione dell'errore materiale indicato, aggiungendo alla fine del dispositivo la seguente frase "Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, Ruvolo Onorato, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Palermo con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 S.P.R. n. 115 del 2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato";

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 38261/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Q. M. Dispone correggersi l'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza emessa il 18 giugno 2025 nel procedimento n. 3238/2025 nei confronti di Farina Giuseppe, aggiungendo in fine la seguente fase "Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, Ruvolo Onorato, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Palermo con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 O.P.R. n. 115 del 2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato".

Parole chiave

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condono delle spese procedurali spese di gratuito patrocinio spese di difesa correzione di errore materiale anticipo delle spese assunzione delle spese
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Testo completo

la seguente ORDINANZA Letta la istanza presentata nell'interesse di Ruvolo Onorato, parte civile nel procedimento n. 3238/2025 nei riguardi di Farina Giuseppe, definito il 18/06/2025 con sentenza dichiarativa di inammissibilità del ricorso; rilevato che per mero errore materiale non si è proceduto alla condanna dell'imputato alla rifusione in favore della parte civile, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, delle spese di rappresentanza e difesa per il grado di giudizio; ritenuto di dover procedere alla correzione dell'errore materiale indicato, aggiungendo alla fine del dispositivo la seguente frase "Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, Ruvolo Onorato, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Palermo con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 S.P.R. n. 115 del 2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato";

P. Q. M. Dispone correggersi l'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza emessa il 18 giugno 2025 nel procedimento n. 3238/2025 nei confronti di Farina Giuseppe, aggiungendo in fine la seguente fase "Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, Ruvolo Onorato, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Palermo con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 O.P.R. n. 115 del 2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato".

Manda alla Cancelleria per le annotazioni sull'originale. Così deciso in Roma il 1‘ottobre 2025 Il Consigliere,estensore Il Pre idente