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Sentenza — n. 38206/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 38206/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 38206/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso propostoda Casto Giovanni, nato a Bari il 11/03/1970 avverso l’ordinanza del 05/06/2025del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Federica Tondin; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generaleFrancesca Ceroni, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibileo, in subordine, rigett at o ; udito l'Avvocato Valerio V allefuoco , difensore di C asto G iovanni , che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

Regesto Legislator

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art. 322 cod. proc. pen; Sentenza — n. 38206/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso tale decreto ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Giovanni Casto deducendo un unico motivo di annullamento per violazionedilegge in relazione agli artt. 322, 324 e 568 cod. proc. pen. Il Tribunale ha dichiarato inammissibile il ricorso poiché il ricorrente non vanta alcun diritto alla restituzione del bene, trattandosi di polizzasottoscritta da Softflab Tech s.r.l., unica beneficiaria della stessa. Deduce il difensore che l’art. 322 cod. proc. pen. prevede che siano legittimati aproporre riesame avverso il decreto di sequestro preventivo « l’imputato, il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione».Perciò, la persona sottopo s ta ad indagini è sempre legittimataa proporre riesame.

Parole chiave

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assicurazione vita rinascita del diritto alla prestazione d'assicurazione assicurazione invalidità prestazioni assicurative correnti assicurazione contro il furto diritto a una copertura assicurativa più estesa

Disposizioni normative citate

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art. 322 cod. proc. pen
Deduce il difensore che l’art. 322 cod. proc. pen.
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Testo completo

ronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso propostoda Casto Giovanni, nato a Bari il 11/03/1970 avverso l’ordinanza del 05/06/2025del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Federica Tondin; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generaleFrancesca Ceroni, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibileo, in subordine, rigett at o ; udito l'Avvocato Valerio V allefuoco , difensore di C asto G iovanni , che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Giovanni Castoimpugna l’ordinanza con cui il Tribunale per il riesame di Roma ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame proposta, in qualità di terzo interessato, avverso il decreto di sequestro preventivo della polizza vita del valore di 50.0000 euro da lui sottoscritta, in qualità di legale rappresentante di Softlab tech s.r.l.,quale profitto del reato di cui all’art. 316- biscod. pen. Secondo quanto risulta dall’ordinanza impugnata,tale reato è stata contestato a Casto, perché, in tale qualità di legale rappresentante della società, dopo avere ricevuto in data 13 e 14 febbraio 2023 la somma di 12.000.000di euro da Invitalia s.p.a. a titolo di finanziamento agevolato ai sensidell’art. 37 d.l. n. 41 del 2021, erogato per le grandi imprese in difficoltà finanziaria connessa all’emergenza COVID, ometteva di destinare tali somme al sostegno dei costi per la gestione e gli investimenti produttivi oggetto del piano aziendale, trasferendo alla Genertelife, il 2 marzo 2023, la somma di 50.000 euro a titolo di premio assicurativo per la polizza vita di cui sopra, sottoscritta a titolo di investimento finanziario ancorato all’andamento di fondi interni e gestione separata.

2. Avverso tale decreto ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Giovanni Casto deducendo un unico motivo di annullamento per violazionedilegge in relazione agli artt. 322, 324 e 568 cod. proc. pen. Il Tribunale ha dichiarato inammissibile il ricorso poiché il ricorrente non vanta alcun diritto alla restituzione del bene, trattandosi di polizzasottoscritta da Softflab Tech s.r.l., unica beneficiaria della stessa. Deduce il difensore che l’art. 322 cod. proc. pen. prevede che siano legittimati aproporre riesame avverso il decreto di sequestro preventivo « l’imputato, il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione».Perciò, la persona sottopo s ta ad indagini è sempre legittimataa proporre riesame.

Aprescindere dalla legittimazione, occorre, però , stabilire se, nei casi in cui non abbia diritto alla restituzione del bene, la persona sottoposta ad indagini abbia un concreto intesse a ricorrere;in ragione del contrasto esistente sul punto, tale questione è stata recentementesottoposta alle Sezioni Unite di questa Corte. Nella prospettazionedifensiva l’interesse a ricorreresi identifica, in tali ipotesi, con l’interesse allaverifica della sussistenza dei presupposti legittimanti la misura e deve essere ritenuto sussistente nei casi in cui il ricorso miri a contestare la configurabilità del reato, come nel caso di specie, in cui erano stati sviluppati una serie di argomenti volti a censurare l’esistenza tanto dell’elemento oggettivo quanto dell’elemento soggettivo del reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile per sopravvenutacarenza di interesse.

2. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di sequestro preventivo per ottenere un annullamentodell’ordinanza del Tribunale per il riesame, fina lizzato a una valutazione nelmerito della vicenda. Tuttavia, non ha un interesse concreto a ricorrere perché il provvedimento di sequestro è stato impugnato anche dalla società che avrebbe diritto alla restituzione del bene;il relativo ricorso, trattato alla presente udienza, è stato accolto con conseguente annullamento de l l ’ordinanza impugnata e de l provvedimento genetico (decreto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma del 14 aprile 2025), che ha perduto la sua efficacia.

3. La declaratoria di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente comporta che quest'ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così d