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Sentenza — n. 37896/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 37896/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 37896/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorrente impugna l'ordinanza con la quale il Tribunale del riesame confermava il rigetto della richiesta di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari. Tale decisione veniva assunta dando atto che, a seguito della rinnovazione della misura cautelare da parte del giudice ritenuto competente ex art. 27 cod. proc. pen., quest'ultimo aveva escluso la gravità indiziaria per il reato di cui all'art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Tale decisione, tuttavia, non era considerata idonea ad escludere la perdurante esclusiva idoneità della custodia in carcere, sul presupposto che Romeo risultava sottoposto a misura per plurimi episodi di spaccio di stupefacenti, di diversa natura e per quantitativi rilevanti.

Regesto Legislator

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art. 27 cod. proc. pen; Sentenza — n. 37896/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Nell'interesse della ricorrente è stato formulato un unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione e la violazione di legge. Evidenzia la difesa come l'originaria ordinanza cautelare aveva incentrato la valutazione, in ordine all'esclusiva idoneità della custodia cautelare, sul ruolo di primo piano che Romeo avrebbe svolto nell'organigramma criminale. Una volta venuta meno la contestazione per il reato associativo, ne sarebbe dovuto necessariamente conseguire una diversa e meno afflittiva modulazione della misura cautelare. Peraltro, si sottolinea come gran parte dei coindagati, per le medesime condotte di detenzione e spaccio di stupefacenti, si erano visti riconoscere misure meno afflittive se non addirittura l'esclusione di qualsivoglia cautela.

Parole chiave

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scemata imputabilità riesame della carcerazione preventiva criminalità persistente semiprigionia internamento partecipazione al reato

Disposizioni normative citate

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art. 27 cod. proc. pen
Tale decisione veniva assunta dando atto che, a seguito della rinnovazione della misura cautelare da parte del giudice ritenuto competente ex art. 27 cod. proc. pen., quest'ultimo aveva escluso la gravità indiziaria per il reato di cui all'art.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Romeo Antonio, nato a Locri il 30/10/1971 avverso l'ordinanza del 15/7/2025 emessa dal Tribunale di Brescia visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratore generale Elisabetta Ceniccola, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il ricorrente impugna l'ordinanza con la quale il Tribunale del riesame confermava il rigetto della richiesta di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari. Tale decisione veniva assunta dando atto che, a seguito della rinnovazione della misura cautelare da parte del giudice ritenuto competente ex art. 27 cod. proc. pen., quest'ultimo aveva escluso la gravità indiziaria per il reato di cui all'art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Tale decisione, tuttavia, non era considerata idonea ad escludere la perdurante esclusiva idoneità della custodia in carcere, sul presupposto che Romeo risultava sottoposto a misura per plurimi episodi di spaccio di stupefacenti, di diversa natura e per quantitativi rilevanti.

2. Nell'interesse della ricorrente è stato formulato un unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione e la violazione di legge. Evidenzia la difesa come l'originaria ordinanza cautelare aveva incentrato la valutazione, in ordine all'esclusiva idoneità della custodia cautelare, sul ruolo di primo piano che Romeo avrebbe svolto nell'organigramma criminale. Una volta venuta meno la contestazione per il reato associativo, ne sarebbe dovuto necessariamente conseguire una diversa e meno afflittiva modulazione della misura cautelare. Peraltro, si sottolinea come gran parte dei coindagati, per le medesime condotte di detenzione e spaccio di stupefacenti, si erano visti riconoscere misure meno afflittive se non addirittura l'esclusione di qualsivoglia cautela.

3. Il ricorso è stato trattato con rito cartolare.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. L'ordinanza impugnata è immune da censure, avendo dato atto che - al netto dell'esclusione del reato associativo - il quadro indiziario accertato nei confronti di Romeo attesta la commissione di una pluralità di gravi condotte di reato in materia di stupefacenti. La pluralità dei fatti e la gravità dei singoli episodi è stata, pertanto, ritenuta tale da imporre il mantenimento della custodia cautelare. Né è condivisibile la tesi secondo cui la custodia cautelare in carcere sarebbe stata applicata esclusivamente in virtù della contestazione del reato associativo.

Fin dall'ordinanza genetica, infatti, si dava atto che, al di là del ruolo svolto nel contesto associativo (successivamente venuto meno), Romeo ha dimostrato una "dedizione totale" all'attività criminale. Né è utile il confronto con le posizioni di altri indagati, posto che - per come esposto dallo stesso ricorrente - si tratta di soggetti nei cui confronti sono stati contestati un numero di condotte illecite non comparabile con quelle ascritte al ricorrente, sicchè non è configurabile alcuna disparità nel criterio di giudizio.

3. Le considerazioni svolte conducono al rigetto del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. Cod. proc. pen. Così deciso il 14 ottobre 2025 Il Cons