Criminal appeal dismissed as inadmissible due to failure to raise penalty reduction grounds in appeal and procedural preclusion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Pavlo Vdovenko inadmissible, ordering him to pay procedural costs. The appellant argued for a further penalty reduction based on generic mitigating circumstances and the subsequent remission of the complaint. The court rejected these claims because the specific request for penalty reduction was not included in the appellate act, rendering the appeal inadmissible under procedural preclusion rules.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds for penalty reduction were not raised in the appellate act, as procedural preclusion bars the examination of facts or arguments not included in the initial appeal.
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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Vdovenko Pavlo, nato in Ucraina il 14/10/1993 avverso la sentenza dell'11/02/2025 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale Elisabetta Ceniccola, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza senza rinvio limitatamente al capo A) perché estinto per remissione di querela, con rideternninazione della pena.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna di Pavlo Vdovenko alla pena di sei mesi di reclusione emessa dal Tribunale di Roma il 19 maggio 2022 in ordine ai reati di tentato furto aggravato ed evasione, con applicazione sia dell'attenuante di cui all'art. 89 cod. pen., prevalente sulla recidiva contestata, sia delle circostanze attenuanti generiche. 2.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso Pavlo Vdovenko, tramite il proprio difensore, deducendo due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo censura violazione di legge e omessa motivazione in quanto la Corte di merito, nel confermare la pena inflitta con la sentenza di primo grado, non aveva applicato l'ulteriore riduzione per le ritenute circostanze attenuanti generiche. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso rileva l'avvenuta estinzione del reato contestato al capo A) per intervenuta remissione di querela intervenuta il 24 maggio 2025 a seguito dell'emissione della sentenza della Corte d'appello.
3. In assenza di istanza di trattazione orale il Procuratore generale ha concluso per iscritto come in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile.
2. Il primo motivo, relativo alla mancata riduzione della pena, da parte del Tribunale, nonostante l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile perchè non era stato posto con l'atto di appello, che si era limitato ad impugnare la sentenza di primo grado per omessa riduzione della pena per il rito abbreviato che, invece, secondo la Corte di merito era stata ritualmente determinata. Dall'inammissibilità del ricorso per cassazione consegue la preclusione dell'esame di fatti sopravvenuti, eventualmente più favorevoli all'imputato, non dedotti neppure genericamente nei motivi del gravame e non relativi all'accertamento del fatto reato, come appunto la remissione di querela per il reato sub A) successiva alla sentenza impugnata, per la quale, peraltro, non risulta l'avvenuta accettazione dell'imputato riguardando un furto commesso da ignoti.3.In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, 14 ottobre 2025 La Consigliera estensora Paola Di N