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Sentenza — n. 37810/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 37810/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 37810/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Alfred Shehaj, attraverso il proprio difensore, impugna Vordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli che ha dichiarato inammissibile l'opposizione da lui proposta, a norma dell'art. 263, comma 5, cod. proc. pen., al decreto del Pubblico ministero di rigetto della sua istanza di restituzione di denaro e di alcuni orologi di pregio, sottoposti a sequestro probatorio ad iniziativa della polizia giudiziaria. 1.1. L'istanza si fondava sulla mancata convalida del sequestro, da parte del Pubblico ministero, imposta dall'art. 355, comma 2, cod. proc. pen..

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Sentenza — n. 37810/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso non è fondato. L'art. 262, comma 3, cod. proc. pen., prevede che, qualora vengano meno i presupposti del sequestro probatorio in atto, «non si fa luogo alla restituzione e il sequestro è mantenuto a fini preventivi quando il giudice provvede a norma dell'art. 321». E, ormai da tempo, la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che le cose sottoposte a sequestro probatorio, quando non sia più necessario mantenerle vincolate a fini di prova, devono essere restituite all'avente diritto, salvo in tre casi: vale a dire quando il giudice non ne disponga il sequestro conservativo oppure non le sottoponga a sequestro preventivo o, ancora, non ne ordini la confisca, anche dopo la sentenza non più soggetta a impugnazione. (Sez.

Parole chiave

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azione di convalida del sequestro sequestro di mezzi di prova revoca del sequestro sequestro conservativo dissequestro di beni sottrazione di cose sequestrate
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Testo completo

eguente SENTENZA sul ricorso proposto da Shehaj Alfred, nato in Albania il 06/04/1980 avverso l'ordinanza del 15/07/2025 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli; visti gli atti del procedimento, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Martino Rosati; sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mariella De Masellis, che ha concluso per l'inanrinnissibilità del ricorso; udito il difensore del ricorrente, avv. Francesca Aricò, quale sostituto processuale dell'avv. Angela Porcelli, che si è riportata ai motivi di ricorso insistendo per l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Alfred Shehaj, attraverso il proprio difensore, impugna Vordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli che ha dichiarato inammissibile l'opposizione da lui proposta, a norma dell'art. 263, comma 5, cod. proc. pen., al decreto del Pubblico ministero di rigetto della sua istanza di restituzione di denaro e di alcuni orologi di pregio, sottoposti a sequestro probatorio ad iniziativa della polizia giudiziaria. 1.1. L'istanza si fondava sulla mancata convalida del sequestro, da parte del Pubblico ministero, imposta dall'art. 355, comma 2, cod. proc. pen..

L'ufficio del Pubblico ministero, cui nel frattempo era stato trasferito il procedimento per competenza, l'aveva respinta, affermando che la convalida fosse stata disposta dall'omologo ufficio in precedenza procedente. 1.2. Il Giudice per le indagini preliminari, investito dell'opposizione a tale provvedimento, ha rilevato che effettivamente nessuna convalida era intervenuta, ma che, essendo stati quei beni sottoposti nelle more a sequestro preventivo, era venuto meno l'interesse dell'opponente alla decisione, in quanto comunque non avrebbe potuto ottenerne la restituzione.

2. Rileva la difesa, con il proprio ricorso, che, per effetto della mancata convalida, il sequestro aveva perso efficacia e, pertanto, le cose apprese avrebbero dovuto essere immediatamente restituite. Il sequestro preventivo sarebbe, dunque, intervenuto su beni illegittimamente trattenuti, in violazione del diritto del titolare alla loro restituzione; inoltre, esso è stato disposto successivamente alla presentazione dell'opposizione al rigetto dell'istanza di restituzione da parte del Pubblico ministero, dovendo l'interesse all'impugnazione valutarsi con riferimento al momento dell'attivazione di tale rimedio, allorché indubbiamente sussisteva. Conclude, quindi, il ricorso che l'ablazione così disposta integri una lesione del diritto di proprietà, costituzionalmente e convenzionalmente tutelato, e violi i principi di proporzionalità ed adeguatezza (si cita giurisprudenza costituzionale e di legittimità).

3. Il ricorso non è fondato. L'art. 262, comma 3, cod. proc. pen., prevede che, qualora vengano meno i presupposti del sequestro probatorio in atto, «non si fa luogo alla restituzione e il sequestro è mantenuto a fini preventivi quando il giudice provvede a norma dell'art. 321». E, ormai da tempo, la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che le cose sottoposte a sequestro probatorio, quando non sia più necessario mantenerle vincolate a fini di prova, devono essere restituite all'avente diritto, salvo in tre casi: vale a dire quando il giudice non ne disponga il sequestro conservativo oppure non le sottoponga a sequestro preventivo o, ancora, non ne ordini la confisca, anche dopo la sentenza non più soggetta a impugnazione. (Sez.

U, n. 23 del 14/12/1994, dep. 1995, Adelio, Rv. 200115; Sez. U, n. 24 del 7r 14/12/1994, Benigno, non nnass.; Sez. U, n. 9149 del 03/07/1996, Chabni Samir, Rv. 205706). Nello specifico, dunque, trattandosi di cose attinte da un sequestro preventivo, le stesse non potevano essere restituite, a nulla rilevando che tale vincolo diverso sia intervenuto in pendenza di un sequestro probatorio inefficace, sebbene non ancora dichiarato tale. Del resto, a parte l'irrazionalità di un sistema che imponesse di procedere alla materiale restituzione delle cose già sottoposte a sequestro probatorio e, poi, alla nuova apprensione delle stesse in esecuzione del titolo diverso, osta ad una simile ipotesi la lettera del citato art. 262, comma 3, secondo cui non si fa luogo alla restituzione quando il giudice "provvede" a norma dell'art. 321, e non quando "ha provveduto": con ciò rendendosi palese che il sequestro preventivo non debba necessariamente intervenire in pendenza di un sequestro probatorio efficace, ma possa essere disposto anche in un momento successivo al venir meno dei presupposti di quest'ultimo ed al conseguente sorgere del diritto alla restituzione.

4. Il ricorso, pertanto, dev'essere respinto, con l'obbligatoria condanna del proponente a farsi carico delle relative spese (art. 616, cod. proc. pen.).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.