Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 37746/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as late, ruling statutory 30-day appeal period began after 15-day judgment deposit deadline.

Numero d'incarto Sentenza — n. 37746/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to its late filing, rejecting the appellant's claim that a 90-day motivation period existed. The court found no evidence of an extended deadline in the judgment or court records, confirming the standard 15-day deposit rule applied. Consequently, the appeal filed in February 2025 was deemed untimely as it exceeded the statutory 30-day window following the December 2024 judgment deposit.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 585, lett. b) cod. proc. pen.; The appeal period commences from the day following the deposit of the judgment, and any alleged extension must be explicitly stated in the judgment text or verified in the court records.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal timeliness judgment deposit deadline manifestly unfounded defense procedural inadmissibility statutory time limits ritardo ingiustificato tempestività dell'inoltro restituzione del termine scaduto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 585, lett. b) cod. proc. pen.
Il termine di deposito è stato rispettato/poiché la sentenza risulta depositata in cancelleria il 2 dicembre 2024 e, pertanto, dal 4 dicembre 2024 decorreva il termine di trenta giorni - ai sensi dell'art. 585, lett.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Fabrello Paolo, nato a Thiene il 11/03/1969 avverso l'ordinanza del 07/04/2025 della Corte di appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera Emilia Anna Giordano; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Venezia per ulteriore corso.

RITENUTO IN FATTO

1. Paolo Fabrello chiede l'annullamento dell'ordinanza del 7 aprile 2025 con la quale la Corte di appello di Venezia ha dichiarato inammissibile, perché tardivo, l'appello depositato il 25 febbraio 2025 proposto avverso la sentenza del 18 novembre 2024 del Tribunale di Vicenza. Il ricorrente sostiene che, per come si evince dalla intestazione della sentenza e dal verbale di udienza, il giudice monocratico si era riservato il termine di novanta giorni per il deposito della motivazione, termine che non veniva riportato nella sentenza stessa, omissione che ha indotto l'errore della Corte di appello secondo cui il deposito della motivazione era riservato a giorni quindici. Il corretto computo del termine di deposito della sentenza, con scadenza al 15 febbraio 2025, comporta la tempestività dell'appello.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza, in punto di fatto, del rilievo difensivo. Premesso che nel dispositivo della sentenza del 18 novembre 2024 del Tribunale di Vicenza non è indicato un termine del deposito della motivazione, che neppure risulta da altr)2parti della sentenza e che, in tal caso, il termine si intende quello di legge (cioè quindici giorni), rileva la Corte che non risulta indicato alcun diverso termine di deposito né dal dispositivo letto in udienza né dal verbale di udienza in cui, al contrario, si dà atto, dopo la lettura del dispositivo, che il termine di deposito della sentenza è quello di giorni 15.

Il termine di deposito è stato rispettato/poiché la sentenza risulta depositata in cancelleria il 2 dicembre 2024 e, pertanto, dal 4 dicembre 2024 decorreva il termine di trenta giorni - ai sensi dell'art. 585, lett. b), cod. proc. pen. - per la proposizione dell'appello depositato, invece, il 25 febbraio 2025 dall'avvocato Fernando Calogato. E', quindi, ineccepibile la conclusione cui è pervenuta la Corte di appello di Venezia con l'ordinanza impugnata / dichiarando inammissibile, per tardività, l'appello proposto dall'imputato.

2. Consegue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del