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Sentenza — n. 37736/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 37736/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 37736/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari nei confronti di Cipriano Federico, nato il 19/02/1999 a Bitonto avverso la sentenza del 31/01/2025 del Tribunale di Bari. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Silvia Giorgi; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Antonio Balsamo, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

Regesto Legislator

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art. 385 cod. pen, art. 606 cod. proc. pen; Sentenza — n. 37736/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari, che ne ha chiesto l'annullamento - per violazione di legge - sull'assunto che il primo giudice avrebbe erroneamente interpretato e applicato il disposto dell'art. 385 cod. pen., quanto alla configurabilità del dolo di evasione indipendentemente dai motivi personali che hanno determinato la condotta dell'agente. Il difensore dell'imputato ha successivamente presentato memoria difensiva con cui confuta le argomentazioni del P.G. ricorrente, sostenendo la carenza dell'elemento soggettivo.

Parole chiave

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motivi soggettivi successivi alla fuga aiuto all'evasione di detenuti partenza volontaria motivo della detenzione abbandono del procedimento penale motivo d'asilo

Disposizioni normative citate

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art. 385 cod. pen
Con sentenza in data 31 gennaio 2025 il Tribunale di Bari assolveva l'imputato Federico Cipriano dal reato di cui all'art. 385 cod. pen.
art. 606 cod. proc. pen
pronunziate successivamente al 25 agosto 2024, data di vigenza della legge citata, deducendo tutti i motivi di cui all'art. 606 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari nei confronti di Cipriano Federico, nato il 19/02/1999 a Bitonto avverso la sentenza del 31/01/2025 del Tribunale di Bari. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Silvia Giorgi; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Antonio Balsamo, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Con sentenza in data 31 gennaio 2025 il Tribunale di Bari assolveva l'imputato Federico Cipriano dal reato di cui all'art. 385 cod. pen. perché il fatto non sussiste, sul rilievo che non risultavano provati gli elementi costitutivi del reato, con riguardo, in particolare, all'intento manifestato dall'imputato di eludere la misura detentiva e il controllo giudiziario al solo fine di farsi arrestare e tornare in carcere.

2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari, che ne ha chiesto l'annullamento - per violazione di legge - sull'assunto che il primo giudice avrebbe erroneamente interpretato e applicato il disposto dell'art. 385 cod. pen., quanto alla configurabilità del dolo di evasione indipendentemente dai motivi personali che hanno determinato la condotta dell'agente. Il difensore dell'imputato ha successivamente presentato memoria difensiva con cui confuta le argomentazioni del P.G. ricorrente, sostenendo la carenza dell'elemento soggettivo.

3. Il ricorso è stato trattato in forma cartolare.

4. Va premesso che il pubblico ministero, a seguito della novellazione dell'art. 593, comma 2, cod. proc. pen. ad opera dell'art. 2, comma 1, lett. p), legge 9 agosto 2024, n. 114, può proporre ricorso per cassazione avverso le sentenze di proscioglimento per i reati elencati dall'art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen. pronunziate successivamente al 25 agosto 2024, data di vigenza della legge citata, deducendo tutti i motivi di cui all'art. 606 cod. proc. pen. e cioè sia doglianze in tema di violazione di legge che difetto di motivazione, per contraddittorietà o manifesta illogicità della stessa, anche sotto il profilo del travisamento della prova decisiva. (Sez. 2, n. 17493 del 16/04/2025, Verdino, Rv. 288029 - 01).

5. Il motivo di ricorso è fondato. La giurisprudenza di legittimità - che il Collegio condivide - ha invero affermato il principio di diritto per il quale "integra il reato di evasione la condotta di volontario allontanamento dal luogo di restrizione domiciliare e di presentazione presso la stazione dei Carabinieri ancorché per chiedere di essere ricondotto in carcere, in quanto il dolo generico del reato richiede la mera consapevolezza e volontà di allontanarsi dal domicilio, risultando irrilevanti i motivi di tale condotta" (Sez. 6, n. 36518 del 27/10/2020, Rodio, Rv. 280118- 01;

Sez. 6, n. 52496 del 03/10/2018, Natale, Rv. 274295-01). È stata rimarcata, in proposito, l'irrilevanza sia dei motivi personali che delle finalità dell'allontanamento che hanno ispirato il consapevole comportamento del soggetto, non potendosi rimettere al suo arbitrio la scelta della misura cautelare, né confondere - come ha viceversa valutato il giudice di merito nel caso di specie - l'elemento soggettivo del reato con i motivi a delinquere, convertendo una fattispecie a dolo generico in un'altra a dolo specifico, in contrasto con il chiaro dato normativo.

6. Conseguentemente, la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio allo stesso Tribunale di Bari. P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bari in diver