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Sentenza — n. 37728/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 37728/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 37728/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 9 gennaio 2025 la Corte di appello di Milano, in riforma della pronuncia emessa il 6 dicembre 2023 dal Tribunale di Busto Arsizio, ha assolto Mauro Moranzoni dal reato di cui all'art. 2 D.Ivo n. 74/2000, perché il fatto non costituisce reato, e dal reato di cui agli artt. 319, 320 e 321 cod. pen., perché il fatto non sussiste.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 37728/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Secondo l'ipotesi accusatoria, ritenuta provata dal Giudice di primo grado, Antonio Frascella, amministratore unico della società in house SIECO s.r.I., della quale il comune di Cassano Magnago è socio di maggioranza, aveva ricevuto utilità da Mauro Moranzoni in cambio di lavori affidati alla società di quest'ultimo. Tali utilità erano state elargite tramite una triangolazione di fatture per prestazioni inesistenti: Gianluca Quartesan, titolare dello studio tecnico Quartesan, aveva emesso nei confronti della società di Moranzoni una fattura per euro 6.412,80, ricevendone il relativo pagamento.

Parole chiave

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inchiesta per falsità atti inchiesta per frode fiscale reati di corruzione frode fiscale in materia doganale truffa aggravata falsificazione di monete
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Milano nel procedimento nei confronti di Moranzoni Mauro, nato a Varese il 18/01/1956 avverso la sentenza del 09/01/2025 della Corte di appello di Milano Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli; udito il Sostituto Procuratore Generale Flavia Alemi, che ha concluso chiedendo di accogliere il ricorso; uditi gli Avv.ti Giusi Campo e Salvatore Lorenzo Campo, difensori di Mauro Moranzoni, che hanno chiesto di rigettare il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 9 gennaio 2025 la Corte di appello di Milano, in riforma della pronuncia emessa il 6 dicembre 2023 dal Tribunale di Busto Arsizio, ha assolto Mauro Moranzoni dal reato di cui all'art. 2 D.Ivo n. 74/2000, perché il fatto non costituisce reato, e dal reato di cui agli artt. 319, 320 e 321 cod. pen., perché il fatto non sussiste.

2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il Sostituto Procuratore generale presso la Corte di appello di Milano, che dedotto i motivi di seguito indicati. 2.1. Motivazione illogica e contraddittoria per travisamento della prova dichiarativa. La Corte di appello ha ritenuto che il teste assistito Gianluca Quartesan avrebbe affermato che Mauro Moranzoni non aveva alcuna intenzione di corrispondere a Frascella i 6000 euro di cui alle fatture incriminate. Ciò non sarebbe vero perché Quartesan avrebbe riferito che Moranzoni non voleva pagare Antonio Frascella direttamente.

Ciò perché doveva mascherare la retribuzione della sua attività contraria ai doveri d'ufficio. Secondo la Corte territoriale, la circostanza che Moranzoni non volesse pagare Frascella sarebbe stata confermata dal teste Alessandro Mangione, genero e dipendente dell'imputato e amico di Frascella, come da lui dichiarato, ma, leggendo la deposizione di Mangione, non emergerebbe tale conferma. Secondo la Corte di appello, anche il teste Gianluca Graglia avrebbe dichiarato che Frascella aveva difficoltà a ottenere il pagamento delle sue spettanze da Moranzoni, ma si tratterebbe di una pura invenzione della Corte, come si evince dalla lettura della relativa trascrizione.

Gli ulteriori elementi fattuali valorizzati per affermare che Moranzoni fosse all'oscuro della fittizietà della fattura emessa da Quartesan sarebbero travolti dalla dimostrata inesistenza degli elementi presupposti. In definitiva, la Corte d'appello avrebbe ritenuto non inverosimile la ricostruzione fattuale proposta dalla difesa sulla scorta di prove dichiarative la cui dimostrata inesistenza lascerebbe intatto l'impianto motivazionale ineccepibile della sentenza di primo grado. 2.2. Motivazione illogica e contraddittoria per violazione del più rigoroso obbligo di motivazione in caso di ribaltamento di sentenza di condanna.

La Corte territoriale non avrebbe speso una parola: - sulla contestualità temporale tra la dazione e il recesso della società Moranzoni, prodromico all'illegittimo affidamento diretto del servizio alla società Moranzoni; - sulla contestualità temporale e la sostanziale identità di importo tra la fattura rilasciata da Quartesana alla società Moranzoni e da quest'ultimo ad Antonio Frascella; - sull'assoluta carenza di documentazione relativa alle operazioni fatturate; - sulla annotazione manuale "comm. Frascella", apposta sull'estratto conto della società Moranzoni in corrispondenza della disposizione di pagamento della fattura emessa da Quartesan, interpretabile solo come commessa Frascella.

In ogni caso, se il pagamento verso Frascella fosse stato lecito, non vi sarebbe stata alcuna ragione per interporre un soggetto terzo, in modo da occultare la destinazione finale a Frascella del denaro in questione, anche a fronte della falsità della fattura emessa da Frascella a favore dello studio tecnico Quartesan; - sul rinvenimento nella chiavetta USB, sequestrata a Frascella, della fattura emessa da Quartesan alla società Moranzoni: anomalia spiegabile solo nella prospettiva accusatoria; sull'esplicita dichiarazione di Quartesan che la fattura era stata da lui ricevuta al solo fine di giustificare la trasmissione del denaro a Frascella, con conseguente esclusione dell'inconsapevolezza dell'imputato Moranzoni.

3. Sono pervenute memorie depositate nell'interesse di Mauro Moranzoni con cui si è chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Secondo l'ipotesi accusatoria, ritenuta provata dal Giudice di primo grado, Antonio Frascella, amministratore unico della società in house SIECO s.r.I., della quale il comune di Cassano Magnago è socio di maggioranza, aveva ricevuto utilità da Mauro Moranzoni in cambio di lavori affidati alla società di quest'ultimo. Tali utilità erano state elargite tramite una triangolazione di fatture per prestazioni inesistenti: Gianluca Quartesan, titolare dello studio tecnico Quartesan, aveva emesso nei confronti della società di Moranzoni una fattura per euro 6.412,80, ricevendone il relativo pagamento.

Subito dopo, Quartesan aveva ricevuto e pagato a Frascella una fattura dello stesso importo, anch'essa relativa a prestazioni inesistenti. Secondo il Giudice di primo grado, l'emissione della fattura da parte di Frascella a Quartesan era stata solo un modo per veicolare, nascondendolo, il pagamento della tangente da parte di Moranzoni in favore di Frascella, a retribuzione sinallagmatica dell'illegittimo affidamento del servizio pubblico di raccolta della carta. Deponeva in tal senso, innanzitutto, «la contestualità temporale fra i due atti esecutivi, ossia tra la dazione, l'utilità percepita e l'atto contrario».

Quartesan, nel corso del suo esame, aveva riferito che la richiesta di Frascella di emettere la fattura gli era stata formulata circa un mese e mezzo prima dell'emissione della stessa e, quindi, nello stesso contesto temporale in cui Frascella aveva presentato la disdetta a Comieco, preliminare all'affidamento del servizio pubblico all'imputato. Era, dunque, «evidente la contiguità temporale tra l'atto contrario e la predisposizione delle modalità di acquisizione della relativa utilità». Tale lettura era confermata dalla dicitura "comm. Frascella", apposta in corrispondenza del bonifico risultante dall'estratto conto della società di Moranzoni, «che non poteva che essere interpretata come "commessa Frascella"», essendo smentita «la tesi della difesa sul fatto che la dicitura indicasse lavori commissionati da Frascella (nessuna documentazione relativa ai lavori effettivamente svolti da Quartesan per conto della società Moranzoni tramite Frascella è mai stata rinvenuta)».

Ad ogni modo, «qualora il pagamento verso Frascella fosse stato lecito, non vi sarebbe stata alcuna ragione di interporre un soggetto terzo in modo da occultare la destinazione finale a Frascella del denaro in questione, anche a fronte della falsità della fattura emessa da Frascella in favore dello studio tecnico Quartesan». La Corte territoriale ha ribaltato la decisione, avendo ritenuto che fosse insufficiente la prova dell'accordo sinallagmatico tra la presunta dazione e l'atto contrario ai doveri d'ufficio, posto, peraltro, che «la stessa sentenza, in primo grado, afferma che l'accordo e la dazione illeciti sarebbero dimostrati solo da elementi indiziari».

Secondo la menzionata Corte, tra la versione della difesa, «lineare e piana, e quella farraginosa dell'accusa» doveva privilegiarsi la prima e, quindi, ritenere che Mauro Moranzoni «non sapesse che Gianluca Quartesan non aveva prestato alcuna attività in suo favore e, fidandosi di quanto riferito da Frascella e, comunque, dopo varie resistenze, si risolse a pagare la fattura falsa emessa dall'ingegnere, non essendosi affatto avveduto della sua falsità, avendo creduto a quanto rappresentato da Frascella, senza sapere che i denari sarebbero ritornati a costui e, comunque, non certo per pagargli una tangente per le commesse ricevute da SIECO».

In particolare, la Corte di appello ha osservato che il teste assistito Quartesan aveva affermato, come confermato anche da Alessandro Mangione, genero dell'imputato, che, in realtà, Moranzoni «non aveva alcuna intenzione di corrispondere a Frascella i 6.000 euro di cui alle fatture incriminate»; proprio per tale motivo — e, cioè, per la difficoltà di Frascella di ottenere da Moranzoni quelle che il primo riteneva essere proprie legittime spettanze, ulteriori rispetto ai 16.000 euro già pagatigli in dipendenza dell'incarico di direttore dei lavori che gli era stato affidato presso un cantiere edile della società Moranzoni (circostanza quest'ultima confermata dal teste arch.

Graglia, direttore tecnico della ditta Bianchi, appaltatrice dei lavori presso la Moranzoni) — «Frascella si indusse a fingere con Moranzoni di aver affidato all'ing. Quartesan un incarico relativo ad una non meglio specificata valutazione immobiliare (effettuata empiricamente quanto inattendibilmente con un mero sopralluogo esterno) e, inoltre, convinse Quartesan a fargli il favore di fingere anch'egli di aver lavorato per lui e, dunque, di aver svolto attività nell'interesse della ditta Moranzoni». Quartesan aveva aggiunto di avere per tale motivo, ossia per fare il predetto favore a Frascella, emesso la fattura incriminata verso la ditta Moranzoni (fattura certamente falsa perché non riferibile ad alcuna attività effettiva) e, subito dopo averne ottenuto il pagamento da Moranzoni, di aver girato i danari a Frascella, meno alcune centinaia di euro trattenute a proprio compenso dietro emissione di altra fattura verso lo stesso Quartesan, sempre falsa per operazioni inesistenti.

La Corte territoriale ha osservato come la farraginosità e la tracciabilità del meccanismo (doppia fattura, bonifici bancari) mal si conciliassero con l'intento di occultare una tangente di importo modesto, specie a fronte di rapporti professionali pregressi che avrebbero consentito modalità di pagamento più semplici e meno rischiose.

3. Siffatte argomentazioni della sentenza impugnata non resistono ai rilievi critici della Parte pubblica ricorrente. 3.1. Va ricordato che le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che il giudice di appello, che riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado, non ha l'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale mediante l'esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive, ma deve offrire una motivazione puntuale e adeguata, che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata, anche riassumendo, se necessario, la prova dichiarativa decisiva. (Sez.

U. n. 14800 del 21/12/2017, dep.2018, PG. in proc. Troise, Rv. 272430; da ultimo Sez. 4 n. 24439 del 16/06/2021, Frigerio c. Vollero, Rv. 281404 - 01; Sez. 5, n. 7815 del 08/01/2025, N., Rv. 287634 - 01). La sentenza delle Sezioni Unite Troise, premesso che per la condanna è richiesta la certezza della colpevolezza mentre per l'assoluzione è sufficiente il plausibile dubbio processuale, ha chiarito che l'obbligo motivazionale gravante sul giudice, in caso di totale riforma in grado di appello, si atteggia diversamente a seconda che si verta nell'ipotesi di sovvertimento della sentenza assolutoria ovvero in quella della totale riforma di una sentenza di condanna.

Mentre nel «primo caso, infatti, al giudice d'appello si impone l'obbligo di argomentare circa la plausibilità del diverso apprezzamento come l'unico ricostruibile al di là di ogni ragionevole dubbio, in ragione di evidenti vizi logici o inadeguatezze probatorie che abbiano inficiato la permanente sostenibilità del primo giudizio, per il ribaltamento della sentenza di condanna, al contrario, il giudice d'appello può limitarsi a giustificare la perdurante sostenibilità di ricostruzioni alternative del fatto, sulla base di un'operazione di tipo essenzialmente demolitivo.

Per potere sostenere ricostruzioni alternative del fatto a fondamento di un ribaltamento in senso assolutorio, tuttavia, è necessario che le stesse siano rigorosamente ancorate «alle risultanze processuali, assunte nella loro oggettiva consistenza». Se è vero, quindi, che non sussiste un obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa, è tuttavia richiesta al giudice d'appello una strutturazione "rigorosa" della motivazione della decisione assolutoria «dando puntuale ragione delle difformi conclusioni assunte», essendo necessario scardinare l'impianto argomentativo-dimostrativo di una decisione adottata dal giudice di primo grado che ha avuto diretto contatto con le fonti di prova.

Non è sufficiente, dunque, dissentire dalle argomentazioni della sentenza di primo grado, ma occorre riesaminare, «sia pure in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal primo giudice e quello eventualmente acquisito in seguito, per offrire una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia adeguata ragione delle difformi conclusioni assunte». 3.2. Nel caso in esame, la sentenza impugnata non ha fatto buon governo di tali principi. Va rilevato, in primo luogo, infatti, che la Corte territoriale non ha adeguatamente motivato in ordine alla circostanza ritenuta di particolare rilievo dal Tribunale, ossia la contestualità temporale tra la dazione di denaro e l'affidamento diretto del servizio pubblico alla società di Moranzoni.

Sul punto, il Giudice di primo grado aveva sottolineato che Quartesan, nel corso del suo esame, aveva riferito che la richiesta di Frascella di emettere la fattura gli era stata formulata circa un mese e mezzo prima dell'emissione della stessa e, quindi, nello stesso contesto temporale in cui Frascella aveva presentato la disdetta alla società Comieco, preliminare all'affidamento del servizio pubblico all'imputato. Né il Collegio di appello ha argomentato in ordine agli altri elementi posti dal Tribunale a fondamento dell'epilogo decisorio di condanna, quali l'illegittimità dell'affidamento diretto del servizio pubblico alla società di Moranzoni; il rapporto di amicizia intercorrente tra quest'ultimo e Frascella; la carenza di documentazione relativa alle operazioni fatturate; l'annotazione manuale "comm.

Frascella", apposta sull'estratto conto della società di Moranzoni in corrispondenza della disposizione di pagamento della fattura emessa da Quartesan; il rinvenimento nella chiavetta USB, sequestrata a Frascella, della fattura emessa da Quartesan alla società Moranzoni.Tale obbligo motivazionale si imponeva proprio in ragione della necessità di scardinare l'impianto argomentativo-dimostrativo della decisione di condanna di primo grado e di dare una puntuale spiegazione delle difformi conclusioni assunte. 3.3. Va poi aggiunto, fermo il superiore dirimente rilievo, che la tesi difensiva, condivisa dalla Corte di appello, fa perno sulla circostanza che la triangolazione delle fatture era stato un espediente ideato da Frascella per vincere la resistenza di Moranzoni, che non voleva pagare somme aggiuntive ripetto a quelle già corrisposte per lavori effettuati in suo favore dallo stesso Frascella.

Sul punto, la Corte territoriale ha evidenziato che il teste Quartesan aveva affermato che Frascella gli aveva detto che Mauro Moranzoni non voleva corrispondere i 6.000 euro di cui alle fatture incriminate; circostanza confermata da Alessandro Mangione e dal teste Graglia, il quale aveva ricordato le difficoltà di Frascella ad ottenere il pagamento da parte di Moranzoni. Così argomentando, però, il Collegio di appello non pare confrontarsi adeguatamente con le trascrizioni delle deposizioni testimoniali, allegate al ricorso, da cui, come dedotto dalla Parte pubblica ricorrente, risulta che il teste Quartesan aveva affermato che Frascella gli aveva detto che Moranzoni non voleva corrispondere soldi «direttamente» allo stesso Frascella (e non che non volesse corrispondere soldi a Frascella.

Va sottolineato sul punto che Quartesan è stato ritenuto credibile dalla stessa Corte di appello, che, però, ha effettuato una lettura parziale delle dichiarazioni del teste. Dalle anzidette trascrizioni risulta, inoltre, che dalla deposizione di Mangione non emerge con chiarezza che Moranzoni non volesse far fronte alla richiesta di pagamento di prestazioni aggiuntive da parte di Frascella; il teste Graglia non ha riferito che Frascella aveva difficoltà a ottenere il pagamento. 3.4. Alla luce di quanto precede, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello d