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Sentenza — n. 37642/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 37642/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 37642/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Lorenzo Perini ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Macerata che, rigettando l'opposizione dallo stesso proposta, ha disposto l'archiviazione del procedimento nei confronti di ignoti per il reato di calunnia perché il fatto non costituisce reato e, contestualmente, ha disposto la trasmissione di copia dell'atto di opposizione e del verbale di udienza contenente la richiesta di iscrizione ex art. 335-ter cod. proc. pen. al Pubblico Ministero per le determinazioni di sua competenza; Con un unico motivo, il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art.335-ter cod. proc. pen. in quanto il Giudice non ha ordinato l'iscrizione nel registro degli indagati dei soggetti indicati nella denuncia-querela.

Regesto Legislator

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art. 335-ter cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 37642/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 335-ter cod. proc. pen. al Pubblico Ministero per le determinazioni di sua competenza; Con un unico motivo, il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art.335-ter cod. proc. pen. in quanto il Giudice non ha ordinato l'iscrizione nel registro degli indagati dei soggetti indicati nella denuncia-querela.

Parole chiave

Generato dall'IA
risarcimento per errore giudiziario ricorso per cassazione esame di cassazione oltraggio alla corte violazione procedurale impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 335-ter cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Perini Lorenzo nato a Jesi il 10/05/1974 parte offesa nel procedimento contro ignoti avverso l'ordinanza emessa il 23 giugno 2025 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Macerata RILEVATO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Lorenzo Perini ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Macerata che, rigettando l'opposizione dallo stesso proposta, ha disposto l'archiviazione del procedimento nei confronti di ignoti per il reato di calunnia perché il fatto non costituisce reato e, contestualmente, ha disposto la trasmissione di copia dell'atto di opposizione e del verbale di udienza contenente la richiesta di iscrizione ex art. 335-ter cod. proc. pen. al Pubblico Ministero per le determinazioni di sua competenza; Con un unico motivo, il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art.335-ter cod. proc. pen. in quanto il Giudice non ha ordinato l'iscrizione nel registro degli indagati dei soggetti indicati nella denuncia-querela.

2. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., trattandosi di impugnazione che va dichiarata inammissibile in quanto avverso il provvedimento impugnato non è consentito proporre ricorso per cassazione, ma solo reclamo al tribunale (art. 410-bis, comma 3, cod. proc. pen.) esclusivamente per una delle cause di nullità previste dai primi due commi della medesima norma, nessuna delle quali è stata dedotta con il ricorso in esame.

3. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 ottobre 2025 I