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Sentenza — n. 37633/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 37633/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 37633/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte d'appello di Napoli, con la pronuncia impugnata, ha confermato la sentenza di condanna, emessa dal Tribunale di Avellino in data 16 settembre 2016, nei confronti di Matte° Spinelli per il delitto di cui agli artt. 81, 110 e 323 cod. pen., commesso in Solofra dal 23 settembre 2011 al 2 novembre 2011, condannando l'imputato appellante al pagamento delle spese del grado e alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte civile costituita Vincenzo Clemente.

Regesto Legislator

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art. 323 cod. pen, art. 538 cod. proc. pen; Sentenza — n. 37633/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Con ordinanza del 7 marzo 2025, il Collegio ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. b), della legge 9 agosto 2024, n. 114, che abroga l'art. 323 cod. pen., in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli artt. 1, 7, quarto comma, 19 e 65, primo comma, della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003, con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003 e ratificata con legge 3 agosto 2009, n. 116.

Parole chiave

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reati di corruzione indagine internazionale per truffa sanzione internazionale sospensione di pena altri reati spionaggio nel diritto penale

Disposizioni normative citate

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art. 323 cod. pen
114, che abroga l'art. 323 cod. pen., in riferimento agli artt.
art. 538 cod. proc. pen
L'art. 538 cod. proc. pen., del resto, consente al giudice penale di decidere sulle azioni civili proposte nel processo penale solo se pronuncia sentenza di condanna.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Spinelli Matteo, nato a Salerno il 16/07/1948; avverso la sentenza emessa in data 18/04/2024 dalla Corte di appello di Napoli; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere Fabrizio D'Arcangelo; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesca Ceroni, che ha chiesto la rimessione della questione alle Sezioni unite o, in subordine, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; udite le conclusioni dell'avvocato Manlio Morcella, difensore della parte civile Vincenzo Clemente, che ha insistito per l'accoglimento della richiesta di rinvio pregiudiziale formulata alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'appello di Napoli, con la pronuncia impugnata, ha confermato la sentenza di condanna, emessa dal Tribunale di Avellino in data 16 settembre 2016, nei confronti di Matte° Spinelli per il delitto di cui agli artt. 81, 110 e 323 cod. pen., commesso in Solofra dal 23 settembre 2011 al 2 novembre 2011, condannando l'imputato appellante al pagamento delle spese del grado e alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte civile costituita Vincenzo Clemente.

2. L'avvocato Raffaele Tecce, difensore di Spinelli, ha impugnato questa sentenza e ne ha chiesto l'annullamento. Il difensore, con unico motivo, ha dedotto l'intervenuta abolitio criminis del delitto di abuso di ufficio adopera dell'art. 1, comma 1, lett.

b) della I. 9 agosto 2024, n. 114 e ha chiesto la revoca delle statuizioni civili della sentenza impugnata.

3. Con istanza depositata tempestivamente in data 4 novembre 2024, il difensore ha chiesto la trattazione orale del ricorso.

4. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 3 dicembre 2024, il Procuratore generale Raffaele Gargiulo, ha chiesto di annullare senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato e di revocare le relative statuizioni civili.

5. Con ordinanza del 7 marzo 2025, il Collegio ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. b), della legge 9 agosto 2024, n. 114, che abroga l'art. 323 cod. pen., in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli artt. 1, 7, quarto comma, 19 e 65, primo comma, della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003, con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003 e ratificata con legge 3 agosto 2009, n. 116.

6. La Corte costituzionale, con sentenza n. 95 del 3 luglio 2025, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge n. 114 del 2024, sollevate, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., complessivamente in relazione agli artt. 1, 5, 7, paragrafo 4, 19 e 65, paragrafo 1, della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003, ratificata e resa esecutiva con la legge 3 agosto 2009, n. 116.7. Con memoria depositata in data 14 luglio 2025 l'avvocato Manlio Morcella difensore della parte civile Vincenzo Clemente, ha chiesto di anticipare l'udienza e di promuovere un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea «circa la compatibilità dell'intervento abrogatore del reato di abuso in atti di ufficio con il diritto comunitario, anche al fine di prevenire in futuro la apertura di eventuali procedure di infrazione nei confronti dell'Italia».

8. Con memoria depositata in data 13 ottobre 2025 l'avvocato Morcella ha insistito nella propria istanza e ha allegato un parare pro ventate del Prof. Sergio Marchisio sulla compatibilità dell'abrogazione del reato di abuso di ufficio con gli obblighi derivanti dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003, ratificata e resa esecutiva con la legge 3 agosto 2009, n. 116.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere accolto, in quanto il motivo proposto è fondato.

2. L'avvocato Manlio Morcella difensore della parte civile Vincenzo Clemente, in via preliminare, ha chiesto al Collegio di promuovere un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea «circa la compatibilità dell'intervento abrogatore del reato di abuso in atti di ufficio con il diritto comunitario, anche al fine di prevenire in futuro la apertura di eventuali procedure di infrazione nei confronti dell'Italia».

3. Questa istanza non è fondata. La Corte costituzionale nella sentenza n. 95 del 2025 ha, in realtà, già esaminato l'istanza formulata dalla parte civile, costituitasi anche nel giudizio di costituzionalità, e ha escluso l'utilità del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia sul punto indicato dall'avvocato Morcella. La Corte costituzionale ha, infatti, rilevato che le disposizioni della Convenzione di Mérida, che è stata approvata da parte dell'allora Comunità europea, in forza della decisione del Consiglio del 25 settembre 2008 (2008/801/CE), vincolano l'Unione europea nei soli limiti delle proprie competenze.

In assenza di una disciplina europea uniforme relativa alla rilevanza penale delle condotte di abuso di ufficio, dunque, l'interpretazione della Corte di giustizia delle disposizioni della Convenzione di Merida non potrebbe fondare un obbligo di criminalizzazione di tali condotte vincolante per il legislatore italiano e determinare l'incostituzionalità dell'abrogazione del reato di cui all'art. 323 cod. pen.4. L'avvocato Raffaele Tecce, difensore dell'imputato Matteo Spinelli, deducendo unico motivo di ricorso, ha eccepito l'intervenuta aboliti° criminis del delitto di abuso di ufficio e ha chiesto la revoca delle statuizioni civili della sentenza impugnata.

5. Il motivo è fondato. L'art. 1, comma 1, lett. b), della I. 9 agosto 2024, n. 114 ha abrogato il reato di abuso di ufficio e a tale rilievo consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, la revoca delle statuizioni civili e della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute nei gradi di giudizio dalla parte civile costituita. L'art. 538 cod. proc. pen., del resto, consente al giudice penale di decidere sulle azioni civili proposte nel processo penale solo se pronuncia sentenza di condanna. Secondo le Sezioni unite, in caso di sentenza di condanna relativa a un reato successivamente abrogato, il giudice dell'impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, deve revocare anche i capi della sentenza che concernono gli interessi civili, fermo restando il diritto della parte civile di agire ex novo nella sede naturale per il risarcimento del danno (Sez. U, n. 46688 del 29/09/2016, Schirru, Rv. 267884 - 01).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato e per l'effetto dispone la revoca delle statuizioni civi