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Sentenza — n. 37424/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 37424/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 37424/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale della stessa città in data 2 luglio 2024 che ha condannato l’imputato Salah Yassin Mohamed, alias Islam Mohamed, per il reato di cui all’art. 337 cod. pen. (capo a), nonché per il reato di cui all’art.495 cod. pen. (capo b), alla pena di due anni, cinque mesi e dieci giorni di reclusione.

Regesto Legislator

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art. 337 cod. pen, art. 495 cod. pen, art. 133 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 37424/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Tramite il proprio difensore di fiducia, Salah Yassin Mohamed ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i motivi di seguito sintetizzati. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESESTA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 37424/2025 Roma, lì, 17/11/2025 2.1. Con il primo motivo deduce vizio della motivazione e violazione di legge ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen., con riferimento al capo b), emergendo dalla sentenza impugnata che l’imputato avrebbe dichiarato di chiamarsi Salah Yassin Mohamed e che dai successivi accertamenti è emerso che le sue esatte generalità corrispondevano proprio a quelle di Salah Yassin Mohamed.

Parole chiave

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sanzione sproporzionata altri capi d'accusa pene condizionali verdetto di colpevolezza sanzione penale gravità della pena

Disposizioni normative citate

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art. 337 cod. pen
Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale della stessa città in data 2 luglio 2024 che ha condannato l’imputato Salah Yassin Mohamed, alias Islam Mohamed, per il reato di cui all’art. 337 cod. pen.
art. 495 cod. pen
Nel caso in esame, trattandosi di false dichiarazioni rese nello stesso giorno in cui sono state verbalizzate, ai fini della prova della integrazione della fattispecie di reato prevista dall’art. 495 cod. pen.
art. 133 cod. pen
Il secondo motivo è inammissibile per genericità, atteso che il Giudice d'appello ha applicato correttamente i parametri di cui all'art. 133 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Al rigetto del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
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Testo completo

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Pierluigi Di Stefano Riccardo Amoroso Benedetto Paternò Raddusa Debora Tripiccione Paolo Di Geronimo - Presidente – - Relatore - Sent. n. sez. 1065/2025 UP – 30/09/2025 R.G.N. 13097/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Salah Yassin Mohamed, nato in Algeria il 7/03/1978 avverso la sentenza del 13/02/2025 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Amoroso; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore Generale Silvia Salvadori, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale della stessa città in data 2 luglio 2024 che ha condannato l’imputato Salah Yassin Mohamed, alias Islam Mohamed, per il reato di cui all’art. 337 cod. pen. (capo a), nonché per il reato di cui all’art.495 cod. pen. (capo b), alla pena di due anni, cinque mesi e dieci giorni di reclusione.

2. Tramite il proprio difensore di fiducia, Salah Yassin Mohamed ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i motivi di seguito sintetizzati. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESESTA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 37424/2025 Roma, lì, 17/11/2025 2.1. Con il primo motivo deduce vizio della motivazione e violazione di legge ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen., con riferimento al capo b), emergendo dalla sentenza impugnata che l’imputato avrebbe dichiarato di chiamarsi Salah Yassin Mohamed e che dai successivi accertamenti è emerso che le sue esatte generalità corrispondevano proprio a quelle di Salah Yassin Mohamed.

In definitiva, l’imputato sarebbe stato condannato per avere dichiarato le sue esatte generalità, come emerso dalle successive verifiche neppure meglio specificate. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge in merito al trattamento sanzionatorio, essendo stata applicata per il reato di cui al capo a), punito dall’art. 337 cod.pen., la pena della reclusione per la durata di anni due e mesi due, di gran lunga superiore al minimo edittale pari a mesi sei di reclusione e come tale sproporzionata al fatto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va rigettato per infondatezza del primo motivo e inammissibilità del secondo. Innanzitutto, deve rilevarsi che nella motivazione della sentenza della Corte di appello vi è un errore materiale nella parte in cui si afferma che l’imputato avrebbe dichiarato le generalità di Salah Yassin Mohamed corrispondenti a quelle risultanti dagli accertamenti successivamente espletati attraverso il riscontro dei riscontri dattiloscopici. Dalla sentenza di primo grado e dagli stessi motivi di appello che non mettevano in discussione tale circostanza, risulta chiaramente ed indiscutibilmente che l’imputato aveva prima fornito le generalità di Islam Mohamed, nato in Francia il 30 marzo 1979, e che solo successivamente le aveva rettificate in quelle di Salah Yassin Mohamed.

Le generalità dichiarate in occasione del controllo stradale sono, pertanto, indubbiamente diverse da quelle che lo stesso imputato ha poi dichiarato essere quelle vere, avendo giustificato la differente verbalizzazione con l’assunto che si sarebbe trattato di un equivoco, avendo inteso riferirsi alle generalità del proprietario dell’autovettura che stava guidando. Tale assunto, sconfessato dagli agenti operanti, non è stato ritenuto fondato perché sfornito di prove. Deve essere ricordato che per l’orientamento di legittimità oramai consolidato, che questo Collego condivide, il reato di falsa attestazione o dichiarazione ad un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri è integrato dalla condotta di colui che rende molteplici dichiarazioni, tutte fra loro diverse, in merito alle proprie generalità non rilevando, a tal fine, il fatto che non sia stato possibile accertare le vere generalità del soggetto e che questi, in una sola delle molteplici occasioni, possa, eventualmente, avere detto il vero (Sez. 5, n. 23556 del 15/07/2020 Zitouni Rachid, Rv. 279362).

Nel caso in esame, trattandosi di false dichiarazioni rese nello stesso giorno in cui sono state verbalizzate, ai fini della prova della integrazione della fattispecie di reato prevista dall’art. 495 cod. pen. è sicuramente irrilevante stabilire quali siano quelle vere, essendo certo che almeno una delle due difformi dichiarazioni delle proprie generalità sia falsa.

2. Il secondo motivo è inammissibile per genericità, atteso che il Giudice d'appello ha applicato correttamente i parametri di cui all'art. 133 cod. pen. per determinare l'entità della sanzione nei confronti del ricorrente tra i quali è contemplata anche la gravità del fatto. La sentenza impugnata, infatti, ha analiticamente indicato le ragioni poste a base di tale decisione, evidenziando la gravità della fuga a bordo di una moto con superamento di plurimi incroci con semaforo rosso, addirittura salendo sul marciapiede, oltre che valorizzando le lesioni subite dall’agente che lo inseguiva. E' stata così offerta una motivazione che, sul punto, è completa e del tutto immune da vizi logici o giuridici.

3. Al rigetto del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 30 settembre 2025 Il consigliere estensore Il Presidente Riccardo Amoroso Pierluigi Di Stefano