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Sentenza — n. 36921/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court partially allows appeal against gang leader sentencing, upholding recidivism but reducing association charge penalty.

Numero d'incarto Sentenza — n. 36921/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation partially allowed the appeals filed by five defendants against a second-instance judgment sentencing them for organized crime and recidivism. While the court rejected arguments regarding the lack of positive mitigating factors and the necessity of detailed reasoning for the minimum statutory sentence, it found the recidivism aggravation against Michele Pugliese to be manifestly unfounded. Consequently, the appeal was accepted only to reduce the penalty for the specific charge of association with a violent criminal organization, while dismissing other grounds and ordering the payment of civil party costs.

Regesto Legislator

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Art. 416-bis, commi 2 e 4, cod. pen.; Art. 99, quarto comma, cod. pen.: The court may reduce the penalty for association with a violent criminal organization when the aggravating circumstances are not fully supported by the evidence, even if recidivism is properly established.

Parole chiave

Generato dall'IA
association violent criminal organization recidivism aggravation penalty reduction organized crime sentencing lack of positive mitigating factors corruzione crimine organizzato perseguimento penale per truffa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 416-bis, commi 2 e 4, cod. pen.
pen.; Michele Pugliese per i reati di cui ai capi 1, 57 e 59, riqualificato il fatto di cui al capo 1 nella fattispecie di cui all'art. 416-bis, commi 2 e 4, cod.
Art. 99, quarto comma, cod. pen.
Su tale pena è stato, poi, apportato l’aumento per la recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, cod .pen.
Art. 132 cod. pen.
La circostanza che l’aumento per la continuazione sia stato ridotto rispetto al primo grado e che l’aumento di pena per i reati satellite, tenuto conto della loro gravità sia stato assolutamente minimo, consente di escludere ogni abuso del potere discrezionale conferito dall’art. 132 cod. pen.
Art. 62-bis cod. pen.
Violazione di legge in relazione all’art. 629 cod.
D.P.R. n. 309/1990
73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e 416-bis.
art 599-bis cod. proc. pen
62, e nonostante la stessa Corte di appello abbia ratificato un concordato ex art. 599-bis cod.
art. 416-bis cod. pen
309 del 1990 in quella di cui all'art. 416-bis cod. pen., trattandosi di associazioni costituite tra le medesime persone, operanti nelle stesse circostanze di tempo e di luogo, associate al fine di commettere una serie indeterminata di delitti, tra cui quelli legati al traffico di stupefacenti.
art. 649 cod. proc. pen
Violazione di legge in relazione all’art. 649 cod. proc. pen.
art. 629 cod. pen
Violazione di legge in relazione all’art. 629 cod. pen.
art 393 cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza Pizzone delle Sezioni unite
L’onere motivazionale, come sopra ricordato richiamando la sentenza Pizzone delle Sezioni unite, è funzionale al controllo sull’esercizio del potere discrezionale di quantificazione della pena entro i limiti edittali ed è tanto più pregnante quanto più il giudice si discosti dal limite minimo.
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Testo completo

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1. Vallone Francesco, nato a Vibo Valentia il 23/09/1977 2. Lo Prete Antonio, nato a Isola di Capo Rizzuto il 07/10/1974 3. Giardino Antonio, nato a Isola di Capo Rizzuto il 20/01/1969 4. Giardino Alfredo, nato a Crotone il 26/03/1963 5. Pugliese Michele, nato a Isola di Capo Rizzuto il 01/03/1972 avverso la sentenza del 05/07/2024 della Corte di appello di Venezia Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Federica Tondin; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Antonio Balsamo, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi di Vallone Francesco, Giardino Antonio e Pugliese Michele e l'inammissibilità del ricorso di Lo Prete Antonio, nonché per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di Giardino Alfredo udito l'avvocato Marco Mirabile, difensore di fiducia della parte civile AMIA s.p.a., in persona del presidente e legale rappresentante pro-tempore, che si è associato alle conclusioni del Procuratore generale; udito l'avvocato Chiara Palumbo, difensore delle parti civili CGIL Regione Veneto e CGIL Camera del lavoro di Verona, anche in sostituzione dell'avvocato Alberto Berardi,che si è associata alle conclusioni del Procuratore generale; udito l'avvocato Giuseppe Gervasi, difensore di Giardino Antonio che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso; udito l’avvocato Luca Cianferoni, difensore di Giardino Antonio, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso e dei motivi nuovi; udito l'avvocato Giovanni Sisto Vecchio, difensore di Vallone Francesco, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso; udito l’avvocato Anna Maria Rago, difensore di Pugliese Michele, (c.u.i. 01gk8b3), che ha chiesto l’accoglimento del ricorso; udito l'avvocato Tiziano Saporito, difensore di Pugliese Michele, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, in parziale riforma della sentenza emessa il dal Tribunale di Verona il 01/03/2023, la Corte di appello di Venezia ha condannato Antonio Giardino per i reati di cui ai capi 1, 3, 7, 59 e 60, rideterminando la pena inflitta nei suoi confronti; Alfredo Giardino per i reati di cui ai capi 1, 3, 5, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 51 e 53, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e riqualificazione dei fatti contestati ai capi 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 51 e 53 nella fattispecie di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e 416-bis. cod. pen.; Michele Pugliese per i reati di cui ai capi 1, 57 e 59, riqualificato il fatto di cui al capo 1 nella fattispecie di cui all'art. 416-bis, commi 2 e 4, cod. pen; Francesco Vallone per i reati di cui ai capi 1 e 66, con riduzione della pena inflitta. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di Francesco Vallone, Antonio Lo Prete, Antonio Giardino, Alfredo Giardino, Michele Pugliese per i motivi sotto indicati.

2. Va premesso che Alfredo Giardino risulta essere deceduto dopo l’emissione della sentenza di secondo grado, per cui tutti i reati a lui ascritti sono estinti. L’estinzione del reato per morte del reo, intervenuta prima dell'irrevocabilità della sentenza, comporta la cessazione sia del rapporto processuale in sede penale che del rapporto processuale civile inserito nel processo penale, con la conseguenza che le eventuali statuizioni civilistiche restano caducate ex lege senza la necessità di una apposita dichiarazione da parte del giudice penale (Sez. 3, n. 5870 del 02/12/2011, Rv. 251981 – 01). La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio con riferimento alla posizione di Alfredo Giardino. Ricorso di Francesco Vallone.

3. Nell’interesse di Francesco Vallone sono stati dedotti i motivi di annullamento di seguito sintetizzati. 3.1. Violazione di legge processuale per difetto di correlazione tra accusa e sentenza in ordine al tempus commissi delicti del delitto di associazione mafiosa (capo n. 1), in quanto, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito, la contestazione «accertato in Verona e provincia dal mese di giugno 2017» non può che significare che ciò che è avvenuto prima del giugno 2017 non è stato accertato e, quindi, non è in contestazione.

L’indebita retrodatazione dell’operatività del sodalizio – di cui, comunque, non viene contestata la sussistenza- operata dai giudici di merito ha consentito di valorizzare le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Antonio Valerio, che ha riferito di vicende risalenti ai primi anni 2000, eccentriche rispetto alla contestazione ma decisive per pervenire all’affermazione di responsabilità dell’imputato. 3.2. Violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla partecipazione del ricorrente all’associazione mafiosa di cui al capo 1.

Nella prospettazione difensiva la sentenza impugnata non si confronterebbe con le censure contenute nell’atto di appello, in cui si era evidenziato che il ricorrente non ha apportato alcun contributo al clan Giardino, non avendo mai operato nel suo interesse, essendo stato assolto dall’accusa di false fatturazioni, non avendo mai avuto contestazioni in materia di armi, non potendo il “Centro Studi Enrico Fermi” da lui gestito, peraltro mai frequentato dai soggetti indicati nel capo di imputazione, rilasciare diplomi ed avendo, infine, agito per un interesse esclusivamente proprio nella cd. vicenda AMIA.

Nessun rilievo potrebbero assumere, poi, la circostanza che il ricorrente si autoproclamasse appartenente al clan Mancuso né le intercettazioni in cui il ricorrente e Nicola Toffanin discutono di azioni intimidatorie e spedizioni punitive, mai realizzate. Quanto ai collaboratori di giustizia, la difesa ha dedotto:

a) che le dichiarazioni di Antonio Valerio sono eccentriche rispetto al periodo oggetto di contestazione e, comunque, prive di riscontri individualizzanti;

b) che le dichiarazioni di Nicola Toffanin non apportano alcun contributo di novità rispetto a un quadro probatorio che era già cristallizzato nel momento in cui è stata iniziata la sua collaborazione. 3.3. Violazione di legge e difetto di motivazione in riferimento all’omessa riqualificazione della condotta di cui al capo n. 1 come concorso esterno in associazione mafiosa, sulla base delle dichiarazioni di Nicola Toffanin, che evidenzierebbero che il ricorrente non è intraneo al clan Giardino ma ha, al più, avuto con lo stesso una serie di scambi con reciproco vantaggio imprenditoriale. 3.4.

Violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla sussistenza del reato di corruzione contestato al capo n. 66, in cui sarebbero state solo parzialmente valorizzate le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Nicola Toffanin e non si sarebbe tenuto conto che la dazione di denaro è precedente all’indizione della gara e non potrebbe in alcun modo essere qualificabile come corrispettivo per ottenere un atto contrario ai doveri dell’ufficio (aggiudicazione dell’appalto). Secondo la ricostruzione difensiva, la dazione rappresenterebbe piuttosto un favore, più o meno libero e disinteressato, al pb residente della società municipalizzata, come emerge dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia, che definisce la vicenda come una “concussione aggravata”. 3.5.

Violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. in relazione al reato di corruzione di cui al capo n. 66, avendo le sentenze di merito fondato la condanna sulle dichiarazioni di Nicola Toffanin, che avrebbe, invece, riferito di un progetto criminoso che coinvolgeva un gruppo, non ancora individuato, che non poteva coincidere con il clan Giardino. Ricorso di Antonio Lo Prete 4. Nell’interesse di Antonio Lo Prete viene articolato un unico motivo di ricorso per violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla commisurazione della pena, così come proposta dalle parti nell'accordo ex art 599-bis cod. proc. pen., in quanto la Corte di appello non avrebbe adeguatamente motivato in ordine alle ragioni per cui ha ritenuto corretta la quantificazione della pena concordata .

Ricorsi di Antonio Giardino. Nell’interesse di Antonio Giardino sono stati proposti due ricorsi, uno dell’avvocato Giuseppe Gervasi e dell’avocato Luca Cianferoni. L’avvocato Luca Cianferoni ha altresì depositato motivi aggiunti. 5.1. Ricorso dell’avvocato Luca Cianferoni. Vengono dedotti i motivi di annullamento di seguito sintetizzati: 5.1.1.Violazione di legge in relazione all’art. 416-bis cod. pen., per difetto degli elementi costitutivi della fattispecie e, in particolare, della struttura del sodalizio, della forza di intimidazione e della condizione di omertà e di assoggettamento.

Né sarebbe stata adeguatamente motivata l’esistenza di una mafia delocalizzata sul territorio veronese, difettando l’accertamento di un collegamento con la cosca madre, e finanche l’individuazione di quest’ultima nel territorio calabrese. Manifestamente illogica sarebbe la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha dedotto la sussistenza dell’associazione dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, che sono generiche e inconferenti e che, per questo, non possono nemmeno valere come riscontro reciproco. 5.1.2. Violazione di legge in relazione all'art. 416-bis, comma 2, cod. pen., in riferimento al ruolo apicale del ricorrente, che presuppone la prova non solo dell'esistenza di una struttura gerarchica ma anche del concreto esercizio di poteri di promozione, direzione o organizzazione, riconosciuti e riconoscibili tanto all'esterno quanto nell'ambito del sodalizio. 5.1.3.

Violazione di legge in relazione all'art 416-bis, comma 4, cod. pen. per difetto di accertamento tanto in relazione alla concreta detenzione di armi da parte dei singoli, quanto in relazione alla funzionalità delle armi agli scopi dell’associazione. 5.1.4. Violazione di legge in relazione all'art 74, commi 1 e 2, d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto la sentenza impugnata non avrebbe adeguatamente motivato non solo in ordine all'esistenza dell’associazione dedita al narcotraffico, ma neppure in ordine al ruolo, contestato al ricorrente, di organizzatore e promotore.

Né sarebbe stata raggiunta la prova che i reati contestati costituiscano la realizzazione del fine della pretesa associazione. Su tali punti la difesa rileva che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sono generiche e inconferenti e non possono essere ritenute l'una il riscontro esterno dell'altra, difettando i necessari requisiti di indipendenza e convergenza in ordine al fatto materiale; esse, inoltre, sono prive di altri riscontri. La conversazione citata a pagina 65 e riportata dal teste Megalli, poi, non avrebbe contenuto univoco rispetto al traffico di cocaina, mentre le altre conversazioni richiamate non conterrebbero alcun riferimento diretto alla sostanza stupefacente.

Del tutto congetturale e ipotetica, inoltre, sarebbe l’interpretazione della conversazione riportata a pagina 64 della sentenza e citata dal teste Megalli. Infine, la difesa deduce che il ruolo di capo promotore organizzatore non può fondarsi sulle dichiarazioni dei testi di polizia giudiziaria. 5.1.5.Violazione di legge in relazione all’art. 74, comma 3, d.P.R. n. 309 del 1990, non essendovi elementi idonei a dimostrare il numero degli associati necessario per configurare l’aggravante. 5.1.6. Violazione di legge in relazione all’art. 649 cod. proc. pen. in quanto la sentenza impugnata avrebbe violato il divieto di divieto di bis in idem non ritenendo assorbita la fattispecie di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 in quella di cui all'art. 416-bis cod. pen., trattandosi di associazioni costituite tra le medesime persone, operanti nelle stesse circostanze di tempo e di luogo, associate al fine di commettere una serie indeterminata di delitti, tra cui quelli legati al traffico di stupefacenti. 5.1.7.

Violazione di legge in relazione all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 contestato al capo n. 7, per difetto di prova della detenzione dello stupefacente da parte del ricorrente, non essendo univoco il contenuto dell'intercettazione ambientale n. 10546 Rit 2648/17, né la conversazione che il ricorrente avrebbe avuto con il figlio (citata alle pagine 81 e 82 della sentenza impugnata) né le ulteriori conversazioni captate in cui non si fa esplicito riferimento né alla sostanza stupefacente né al suo costo. 5.1.8. Violazione di legge in relazione all’art. 416-bis.1. cod. pen. contestato al capo n. 7. 5.1.9.

Violazione di legge in relazione all’art. 629 cod. pen. contestato al capo n. 59, ritenuto, dai giudici di primo grado, nella forma consumata nonostante la dazione della somma di denaro non sia avvenuta per l’intervento delle forze dell’ordine.Nella prospettazione difensiva la condotta dovrebbe essere riqualificata ai sensi dell'art 393 cod. pen., avendo il ricorrente posto in essere l'azione al fine di ottenere la realizzazione di un proprio diritto azionabile innanzi al giudice come emergerebbe dalle conversazioni n. 9015 e 9016 RIT 1259/2017. 5.1.10.

Violazione di legge in relazione all’art. 416-bis.1. cod. pen. contestato al capo n. 59, non essendo stata dimostrata la finalità di agevolare l'associazione mafiosa mediante la commissione del reato di estorsione. Sul punto la difesa evidenzia che vi è una discrasia temporale tra il reato di cui al capo n. 59 e l'accertamento dell'esistenza di un'associazione di tipo mafioso, al fine di agevolare la quale il reato sarebbe stato posto in essere. 5.1.11 Violazione di legge in relazione all’art. 648 cod. pen. contestato al capo n. 60, per difetto sia dell'elemento oggettivo che dell'elemento soggettivo del delitto di ricettazione.

Deduce la difesa che i beni provento di furto sono stati da altri ricevuti, e cioè dal coimputato Montresor, e, poi, da questo spontaneamente regalati al ricorrente, che non ha posto in essere alcuna delle condotte tipiche di ricettazione e che, peraltro, non era animato dalla volontà di ingiusto profitto. 5.1.12. Violazione di legge in relazione all’art. 62-bis cod. pen. in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, in quanto la Corte di appello avrebbe dovuto valutare positivamente gli elementi di fatto idonei a ritenere la condotta di minore gravità 5.1.13 Violazione di legge in relazione all’art. 81 cod. pen., per difetto di adeguata motivazione in ordine ai singoli aumenti di pena applicati per ciascuno dei reati posti in continuazione. 5.1.14 Violazione di legge in relazione all’art. 133 cod. pen., per difetto di motivazione in ordine all'entità della pena applicata. 5.2.

Ricorso dell’avocato Gervasi 5.2.1. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all’art. 416-bis cod. pen. in ordine alla sussistenza e all’operatività di una associazione mafiosa a Verona, per motivi in parte sovrapponibili quelli dedotti dall’avvocato Cianferoni, cui si rinvia. Aggiunge il difensore che la Corte di appello non avrebbe adeguatamente motivato in ordine al collegamento funzionale tra la presunta “locale” veronese e la cd. casa madre, collegamento che presuppone che la prima riceva e attui le direttive del programma criminoso della seconda.

Non sono sufficienti a tale fine incontri avvenuti in locali pubblici, di cui non si conosce il contenuto, né visite di cortesia all'ospedale durante la degenza del ricorrente né la spregiudicata operazione immobiliare di Mercurio, che dovrebbe essere qualificata come una iniziativa economica individuale dello stesso. Quanto alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia la difesa rileva:

a) che i fatti oggetto del procedimento sono molto successivi rispetto alla data di inizio della collaborazione di Giuseppe Giglio (2008); che, inoltre, le sue dichiarazioni non sono specifiche, in quanto l'essere vicino alla famiglia Nicoscia non è significativo di un collegamento criminale con la stessa (del resto vi è stato un solo incontro tra Antonio Giardino con Nicoscia ma di esso non sono state provate le ragioni);

b) che la deposizione del collaboratore Antonio Valerio attiene unicamente a Alfonso Giardino;

c) che le dichiarazioni di Salvatore Muto sono generiche, in quanto egli riferisce di un summit a Verona di cui non ricorda né i partecipanti né l'epoca;

d) che Nicola Toffanin, intraneo alla presunta cosca veronese, riferisce, in modo molto generico, circostanze che avrebbe appreso da Lumastro e da un esponente di altre consorteria, Strangio. Peraltro, il viaggio di Nicoscia a Verona, di cui parla Toffanin, è legato ad una vicenda personale di Mercurio, che ha dichiarato Nicoscia voleva incontrarlo, unitamente a Antonio Giardino, per vicende personali, legate ai debiti di suo fratello. Né le dichiarazioni dei collaboratori possono riscontrarsi reciprocamente per difetto di specificità e convergenza.

Aggiunge il difensore che l'operatività della cosca veronese sotto le direttive di quella operante a isola di Capo Rizzuto sarebbe stata del tutto illogicamente dedotta da circostanze che, sia se considerate isolatamente sia se considerate unitariamente, possono al più denotare un rapporto di contiguità di Antonio Giardino con esponenti della casa madre. Erronea sarebbe anche l'interpretazione della cd. vicenda Felicetti, considerato che la persona offesa ha dichiarato di non conoscere le famiglie o la consorteria di riferimento e che lo stesso Antonio Giardino si oppose all'utilizzo della violenza.

Illogica, ancora, sarebbe la motivazione in riferimento alla vicenda Saccardo, in cui mancano sia il metodo mafioso la percezione soggettiva della pericolosità della famiglia Giardino. Errata, poi, sarebbe la valorizzazione della sentenza divenuta definitiva in relazione ai coimputati che hanno optato per il rito abbreviato, poiché l'istruttoria dibattimentale ha permesso di acquisire dichiarazioni, quali quelle di Castillo e Saccardo, di sostanziale rilievo ai fini dell'esclusione dell'operatività concreta dell'operato mafioso inteso come forza di intimidazione diffusa e senso di omertà e assoggettamento.

Meramente apparente sarebbe anche la motivazione nella parte relativa al controllo delle attività economiche, in quanto l'unico episodio citato è quello riferibile al collaboratore Mercurio che, come detto, ha carattere meramente personale. 5.2.2. Violazione di legge e difetto di motivazione per violazione del divieto di bis in idem, per motivi sovrapponibili a quelli dedotti dall'avvocato Cianferoni. Con il medesimo motivo si deduce la violazione del divieto di bis in idem in riferimento alla contestazione dell’aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. in relazione al delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, per effetto della quale l’imputato risponde due volte per un medesimo fatto, ossia il metodo mafioso, che costituisce elemento essenziale del reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., di cui al capo n. 1, e elemento accidentale del reato di cui all’art. 74, di cui al capo n. 3. 5.2.3.

Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. contestata in riferimento al delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 nella sua declinazione soggettiva, avendo il ricorrente agito, come desumibile dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Toffanin, unicamente per un arricchimento proprio. Ricorso con motivi aggiunti dell’avvocato Luca Cianferoni. 5.3.1 Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all’art. 68 cod. proc pen., in quanto la responsabilità di Antonio Giardino con ruolo apicale nell’associazione di cui al capo n. 1 è stata desunta principalmente sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e uno di essi, ossia Angelo Salvatore Cortese, dopo aver reso dichiarazioni su Antonio Giardino, in sede di individuazione fotografica, lo ha scambiato per il cugino Antonio Giardino, detto il “Marocchino”, nato ad Isola di Capo Rizzuto in data 01.10.1977.

Ciò integra un errore di persona, rilevabile anche d’ufficio e, quindi, deducibile nonostante la scadenza dei termini per l’impugnazione, in quanto l’errore sull’identità fisica dell’imputato rende il provvedimento affetto da una anomalia genetica così radicale da determinare l’inesistenza del provvedimento nonché, di conseguenza, l’inidoneità dello stesso a passare in giudicato. 5.3.2. Violazione di legge in relazione all’art. 649 cod. proc. pen. per violazione del divieto del bis in idem in quanto i delitti di cui agli artt. 416 bis c.p. e 74 DPR 309/1990, sanzionando entrambi la condotta associativa, tutelando l’uno il bene giuridico dell’ordine pubblico e l’altro la salute individuale e collettiva, possono concorrere a patto che non incidano sul medesimo fatto storico naturalistico.

Deve riconoscersi la medesimezza del fatto quando vi sia corrispondenza storico- naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutto i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona, come, secondo la prospettazione difensiva, accade nel caso di specie, in cui la medesima condotta è stata punita due volte. Ricorso di Alfredo Giardino Nell’interesse di Alfredo Giardino sono stati dedotti i motivi di annullamento di seguito sintetizzati. 6.1. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'art. 416-bis cod. pen., non essendo configurabile l’associazione di tipo mafioso di cui al capo n. 1; 6.2.

Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla partecipazione di Alfredo Giardino all’associazione di cui al capo n. 1; 6.3. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, non essendo configurabile l’associazione dedita al narcotraffico di cui al capo n. 3; 6.4. Violazione di legge in ordine alla ritenuta partecipazione di Alfredo Giardino l'associazione dedita al narcotraffico contestata al capo n. 3; 6.5. Violazione di legge in relazione all'art. 74 d. P.R. n. 309 del 1990, quanto al ruolo di organizzatore di Alfredo Giardino; 6.6.

Difetto di motivazione in relazione al reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 contestato al capo n. 5; 6.7. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all’aggravante di cui all'art 416-bis.1. cod. pen., erroneamente ritenuta applicabile all’associazione dedita al narcotraffico. Ricorso di Michele Pugliese Nell’interesse di Michele Pugliese, condannato per i reati di cui ai capi n. 1, n. 57 e n. 59, sono stati presentati un ricorso principale e motivi aggiunti. Con il ricorso sono stati dedotti i seguenti motivi di annullamento: 7.1.

Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'art 416-bis cod. pen. non essendo il quadro indiziario a carico del ricorrente sufficiente a dimostrare la partecipazione all’associazione di cui al capo 1. Deduce il difensore che l’interpretazione delle intercettazioni ambientali effettuate presso l’ospedale di Negrar, durante la lunga degenza di Antonio Giardino, è stata parziale, in quanto da esse emergerebbe non un allentamento dei rapporti tra quest’ultimo e il ricorrente, quanto piuttosto l’interruzione degli stessi, quanto meno da maggio 2016.

Dopo tale data, l’unico contatto tra i due è stato registrato il 23 maggio 2020, in occasione di un pranzo che, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata, non era una riunione di ‘ndrangheta, come risulta dalle dichiarazioni del Commissario Borrello. Aggiunge il difensore che la Corte di appello ha omesso di considerare: - che la condotta di partecipazione, dal giugno 2017, sarebbe, poi, ulteriormente ristretta temporalmente in ragione dei periodi di latitanza e di detenzione del ricorrente (dal 6 giugno 2016 al 28 settembre 1016: latitante; fino al 6 marzo 2018: ristretto in carcere; fino all’aprile 2019: ristretto agli arresti domiciliari); - che Tommaso Mercurio è stato assolto dal reato di favoreggiamento per aver sostenuto economicamente la latitanza del ricorrente e che, nella conversazione captata il 28/10/2017, il figlio del ricorrente ha rifiutato l’aiuto economico offertogli da Nicola Toffanin; del resto, il ricorrente ha lavorato in carcere, come emerge dall’estratto conto depositato; inoltre nella conversazione prog. 4237 Domenico Mercurio farebbe riferimento solo a un presente per le festività natalizie e non a un sostentamento duraturo, che non vi è mai stato e a cui non sarebbero riferibili i due vaglia postali dell’ottobre 2016 e del febbraio 2017; - che nella vicenda AMIA il ricorrente non ha avuto alcun ruolo, se non quello di ascoltare il narrato dei due protagonisti; in ogni caso non sarebbe provato il collegato tra tale vicenda e l’associazione di cui al capo n. 1; - che, quanto alla sala giochi New double up, il ricorrente e Nicola Toffanin avrebbero percepito un compenso per garantire la sicurezza del locale, attraverso personale appositamente ingaggiato; peraltro, tale vicenda non può essere ricondotta alla associazione di cui al capo n. 1, in quanto Antonio Giardino dimostra una sola vaga conoscenza di essa; 7.2.

Vizio di motivazione e travisamento della prova in relazione agli artt. 192, comma 3, cod. proc. pen. e 416-bis cod. pen. in relazione:

a) alla valutazione di credibilità soggettiva di Nicola Toffanin e di attendibilità delle sue dichiarazioni, incompatibili, in più punti, con lo stato detentivo del ricorrente. Nella prospettazione difensiva l'inattendibilità di Nicola Toffanin è decisiva, in quanto la partecipazione all’associazione del ricorrente, a partire dalla seconda metà del 2017, è stata fondata sulle sue dichiarazioni;

b) alla valutazione delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Antonio Maggio, affiliato a una associazione mafiosa barese, che a Verona si è occupato di acquisto e cessione di stupefacenti e le cui dichiarazioni riguardano principalmente i reati di tale tipo, cui il ricorrente è estraneo. Esaminato in dibattimento, ha riferito di aver condiviso un periodo di detenzione con Michele Pugliese e di aver saputo da altro detenuto, Antonio Giardino, classe 1977, facente parte della famiglia Giardino di Sona, del tutto estranea al presente procedimento, che il ricorrente era un cugino dei Giardino di Sona e che veniva utilizzato per il recupero dei crediti, dichiarazioni, queste, del tutto generiche e, in ogni caso, inidonee a costituire un indizio dell'appartenenza al sodalizio criminoso di cui al capo n. 1. 7.3. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla detenzione di armi contestata al capo n.

57. Deduce il difensore che il rinvenimento delle armi non può ritenersi un riscontro esterno alle dichiarazioni di Nicola Toffanin in quanto il sequestro è stato originato esclusivamente da dette propagazioni, ossia dalla fonte che occorre riscontrare. Evidenzia inoltre: - che, sentito in sede di indagini preliminari in merito al fucile a canne mozze di cui alla conversazione ambientale prog. 5779 RIT 354/2018 del 19/05/2018, Nicola Toffanin ha riferito che si trattava di un fucile rinvenuto nel maggio 2018 in un campo a Novaglie e, poi, gettato a San Martino Buon Albergo.

Tali dichiarazioni non sono state riscontrate dalle indagini che hanno rilevato che nessuna delle celle dell'utenza in uso al collaboratore nel maggio 2018 ha agganciato i luoghi di interesse. La Corte d'appello non si sarebbe confrontata con tali dati, ritenendo attendibili le dichiarazioni dibattimentali del collaboratore che ha riferito in dibattimento che si trattava di un fucile diverso. In relazione al luogo in cui il collaboratore avrebbe visto le armi è sempre stato indicato il garage dell'abitazione di Pugliese, circostanza questa smentita dalla planimetria prodotta dalla difesa, da cui risulta che Michele Pugliese non ha un garage ma unicamente un posto auto scoperto e una cantina di dimensioni esigue, come peraltro da lui stesso dichiarato.

Con riferimento, poi, al borsone di armi sequestrato, la Corte avrebbe erroneamente ritenuto che le dichiarazioni di Fabrizio Zorzi riscontrino quelle di Toffanin, in quanto vi sarebbe, invece, una divergenza sul tipo di borsone, su chi abbia prestato il borsone, sulla ripetizione nel tempo del deposito, sulla data in cui esso sarebbe stato portato dal Toffanin infine sulla circostanza che il Michele che ha accompagnato Toffanin fosse Pugliese Michele che, peraltro, in quel momento era agli arresti domiciliari. Né è motivata adeguatamente la consapevolezza del contenuto del borsone da parte di Michele. 7.4.

Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all’aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., contestata al capo n. 59, relativo a un fatto risalente a settembre 2013 e gennaio 2014, ossia a un periodo di tempo antecedente rispetto all'accertamento dell'associazione contestata al capo n. 1. 7.5. (motivo privo di numero) Violazione di legge e difetto di motivazione, avendo la Corte del tutto contraddittoriamente individuato come riscontro dell’esistenza del metodo mafioso il reato di cui al capo n. 62, relativo a una estorsione in danno del gestore di una sala giochi, le cui modalità esecutive avrebbero evidenziato la forza intimidatrice del gruppo, nonostante la sentenza di primo grado abbia escluso la configurabilità dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. in relazione al capo n. 62, e nonostante la stessa Corte di appello abbia ratificato un concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., riqualificando il reato in esercizio arbitrario delle proprie ragioni. 7.6.

Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla quantificazione della pena, alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e all’indicazione dei criteri seguiti per determinare gli aumenti di pena per ognuno dei reati satellite. 7.7. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla recidiva, non avendo la Corte motivato in ordine alle ragioni per cui i delitti per cui si procede sono sintomo di maggiore pericolosità del ricorrente.

8. Con i motivi aggiunti si precisano e si approfondiscono: - il primo motivo di ricorso nelle parti relative:

a) alla valutazione delle intercettazioni ambientali eseguite all’ospedale di Negrar (relative a conversazioni con persone estranee alla compagine associativa, che non avrebbero alcuna valenza dimostrativa di una partecipazione del ricorrente in relazione al periodo successivo al 2016 e, cioè, rispetto al lasso di tempo oggetto dell’imputazione);

b) nella parte relativa al presunto sostentamento economico del ricorrente mentre si trovava in carcere, avendo la Corte travisato la prova documentale prodotta (estratto conto carcerario intestato al ricorrente);

c) alla rilevanza del coinvolgimento del ricorrente nella vicenda AMIA, in quanto la sua condotta, di mero “ascoltatore” sarebbe oggettivamente e causalmente neutra;

d) alla rilevanza, ai fini della partecipazione all’associazione, della vicenda relativa alla gestione e la distribuzione degli utili della sala giochi New Double Up; - il secondo motivo di ricorso, in relazione alla credibilità del collaboratore Nicola Toffanin e all’attendibilità delle sue dichiarazioni, riproponendo, sostanzialmente, le considerazioni svolte con il ricorso principale; - il terzo motivo di ricorso, riproponendo le considerazioni svolte con il ricorso principale;

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Vanno, in via preliminare, esaminati i motivi di ricorso di Antonio Giardino (motivo n. 1 dell’avvocato Cianferoni e motivo n. 1 dell’avvocato Gervasi) afferenti al delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen. di cui al capo n. 1, e con i quali si pone in dubbio la stessa sussistenza di tale associazione; si tratta di questione rilevante anche per gli altri ricorrenti, che hanno contestato solo la partecipazione o l’essere i reati loro contestati aggravati ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen. 1.1. L’art 416-bis cod. pen. configura un reato di pericolo, che si differenzia dall’associazione per delinquere di cui al precedente art. 416 cod. pen. - che è integrata dall’accordo tra tre o più persone per la commissione di una serie indeterminata di delitti, accordo che, proprio per il programma che ne è oggetto, attribuisce carattere di stabilità al vincolo - per due elementi specializzanti: le modalità con cui l’associazione di tipo mafioso si manifesta e il relativo effetto.

Innanzi tutto, l’associazione è di tipo mafioso quando “coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo”, quando, cioè, l’associazione concretamente opera nella realtà in cui è inserita attraverso il metodo mafioso. «Il metodo mafioso costituisce il mezzo, lo strumento, il modo con cui l'associazione persegue gli scopi indicati dalla norma e per tale ragione è necessaria, sempre, la sua concreta manifestazione esterna» (Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, Bolla, Rv. 279555 – 05). La forza di intimidazione, che deve essere propria dell’associazione e non del singolo associato, può discendere dal compimento di atti di violenza e minaccia, ma anche da atti non violenti e esplicitamente minatori che, tuttavia, richiamino e siano espressione del prestigio criminale del sodalizio.

Il secondo elemento specializzante è l’effetto che la forza di intimidazione deve produrre nella realtà sociale in cui l’associazione opera, ossia la “condizione di assoggettamento e di omertà”. Tale condizione deve essere sufficientemente diffusa, anche se non generale, e può derivare non solo dalla paura di danni alla propria persona, ma anche dall'attuazione di minacce che comunque possono realizzare danni rilevanti, di modo che sia diffusa la convinzione che la collaborazione con l'autorità giudiziaria non impedirà ritorsioni dannose per la persona del denunciante, in considerazione della ramificazione dell'organizzazione, della sua efficienza, della sussistenza di altri soggetti non identificabili forniti del potere di danneggiare chi ha osato contrapporsi (Sez.

F, n. 44315 del 12/09/2013, Cicero, Rv. 258637 – 01). 1.2. Il reato, introdotto e pensato con riferimento alle mafie cd. storiche, può essere, ovviamente, commesso anche da altre compagini, che, ad esempio, possono operare in un settore determinato o nei confronti di soggetti determinati (le cd. mafie straniere) oppure, ancora, in altri luoghi, diversi da quelli di origine. In relazione a tale ultima ipotesi, può verificarsi che l’associazione, seppur derivata da una cosca- madre, si stabilizzi in altre realtà territoriali, divenendo autonoma.

In questo caso, si è in presenza di una associazione di tipo mafioso se, nel territorio di pertinenza, l’associazione concretamente opera avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e se questo metodo crea assoggettamento e omertà nei consociati. Dal punto di vista probatorio, quindi, occorrerà accertare se, al di là del dato della derivazione da una cosca-madre, che finisce con l’essere elemento del tutto secondario, siano integrati tutti i presupposti costitutivi del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. (appunto, esternazione del metodo mafioso, con le sue ricadute nell'ambiente esterno in termini di assoggettamento e di omertà).

Può anche verificarsi il caso in cui l’associazione sia una mera articolazione territoriale di una tradizionale organizzazione mafiosa, in stretto rapporto di dipendenza da essa o, comunque, in collegamento funzionale con la "casa madre". Anche in questo caso, per ritenere che la struttura delocalizzata sia effettivamente configurabile come mafiosa in ragione delle attività svolte nel “nuovo” territorio, deve sprigionare in tale contesto territoriale una forza intimidatrice obiettiva ed effettiva, assoggettando la comunità locale o, quantomeno, la generalità degli operatori del settore o dei settori in cui opera.

Ovvero, non è sufficiente che intimidisca le singole vittime dei reati commessi nel nuovo territorio. Come questa Corte ha efficacemente affermato, anche in questo caso, «la manifestazione della capacità di intimidazione deve esserci; può essere provata sul piano processuale da ogni circostanza obiettiva idonea a dimostrare la capacità attuale dell'associazione di incutere timore e la generale percezione dell’efficienza del gruppo criminale. Non è sufficiente che la c.d. locale abbia moduli organizzativi, regole e rituali uguali a quelli dell’associazione da cui deriva (ad esempio la 'ndrangheta), ma è necessario che il "nuovo territorio", ovvero i soggetti del nuovo territorio che con il gruppo si relazionano, capiscano che il proprio "interlocutore" è l'associazione mafiosa;

è necessario che la cellula spenda, con qualunque forma, la fama criminale del gruppo di derivazione, faccia cioè capire, con qualunque modo, di essere l'associazione mafiosa, non essendo sufficiente che "possa farlo capire" e che ciò possa, se necessario, essere avvertito» (Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, cit.). -È invece diverso il caso del “distaccamento” di una associazione che si insedia in un dato territorio ove esercita attività, non necessariamente criminali, che siano, ad es., il reimpiego dei soldi del clan, o altri reati che non abbiano, però, caratterizzazione mafiosa, ad es. con la rivendita dello stupefacente importato, etc. In tale caso, la natura mafiosa è quella propria del nucleo centrale della associazione operante nelle aree di origine e il gruppo “delocalizzato” è, semplicemente, parte di esso.

È quanto risulta, in base a quanto espone la sentenza, avvenuto nel caso in esame.

2. In applicazione di tali criteri, i motivi di ricorso relativi al capo n. 1 sono infondati e la sentenza impugnata va confermata, seppure con le precisazioni che seguono. Agli imputati Antonio Giardino, Michele Pugliese e Francesco Vallone è contestato di fare parte, unitamente ad altri soggetti, dell’associazione mafiosa denominata ‘ndrangheta e, in particolare, della cosca Arena-Nicoscia, operante principalmente a Isola di Capo Rizzuto, della quale hanno istituito una locale in territorio scaligero. Il ricorrente Antonio Giardino ha contestato la sussistenza dell’associazione, mentre Michele Pugliese e Francesco Vallone hanno contestato unicamente la loro partecipazione ad essa.

Taluni degli altri originari co-imputati hanno optato per il rito alternativo e sono stati condannati con sentenza definitiva (Sez. 2, n. 24549 del 21/05/2024, non massimata), acquisita agli atti ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen. Sul punto va precisato che nel giudizio dibattimentale è utilizzabile, ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen., l'accertamento dell'esistenza e del radicamento territoriale di un'associazione mafiosa, contenuto in una decisione irrevocabile, emessa all'esito di giudizio abbreviato, nel caso in cui il sodalizio criminale oggetto di prova coincide, nei profili strutturali, temporali e finalistici, con quello ritenuto esistente e il patrimonio probatorio e valutativo, fatte salve le peculiarità delle regole di acquisizione dibattimentale, è pressoché identico in entrambi i procedimenti (Sez.

F, n. 56596 del 03/09/2018, Rv. 274753 – 01). In applicazione di tali principi la Corte di appello, premesso che la sentenza della seconda Sezione si poggia su elementi di prova sostanzialmente sovrapponibili a quelli valutati in dibattimento, ha rilevato che l'accertamento dell'esistenza e del radicamento territoriale dell'associazione mafiosa di cui al capo n. 1 ha acquisito efficacia di giudicato.

3. Ciò premesso, la sentenza di secondo grado, confermando quella di primo grado, ha rilevato, in primo luogo, che, sulla base di plurime sentenze passate in giudicato (citate a pagg. 31 e 32) può assumersi come fatto notorio che la cosca di ‘ndrangheta Arena-Nicoscia operi da oltre quarant'anni nel territorio di Isola di Capo Rizzuto. Il legame tra il tale cosca e il gruppo veronese, secondo i giudici di merito, emerge: -dai rapporti familiari tra Antonio e Alfredo Giardino con le famiglie Capicchiano e Aloiso, contigue ai Nicoscia, nonché con la famiglia Pugliese, contigua agli Arena; - dai continui collegamenti di Antonio Giardino con la cosca Nicoscia, collegamenti che emergono dalle captazioni ambientali, da cui si desume anche l'attività di mediazione da lui svolta per dirimere controversie interne alle cosche. Sono valorizzate le conversazioni riportate alle pagine dal 40 a 42, intercettazioni ambientali presso l’ospedale di Negrar, in cui il ricorrente:

a) narra l'episodio del trasporto di alcune bombe da parte di Francesco Capicchiano verso il Nord Italia, circostanza che aveva allarmato Arena Fabrizio, esponente di spicco della cosca Arena, tanto da determinare la convocazione del ricorrente stesso per un chiarimento (prog. 3551);

b) racconta degli ottimi rapporti intrattenuti con gli Strangio di San Luca rievocando l'episodio relativo all'acquisto di una partita di droga – prog. 17973 e 17976- ;

c) racconta di quando era solito prestare la sua pistola a Nicoscia Pasquale mentre si trovavano a isola di Capo Rizzuto -prog. 17980 e 17981-;

d) rievoca le circostanze che avevano preceduto l'uccisione di Francesco Capicchiano, in compagnia del quale si trovava pochi minuti prima che venisse ucciso – prog. 8756, 8757 e 8758; - dagli incontri e dalle conversazioni intercettate tra appartenenti alla casa madre e gli imputati Francesco Vallone, Domenico Mercurio, Ottavio Lomastro e Antonio Giardino (pag. 32-33); - dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e, segnatamente di:

a) Valerio Antonio, che ha riferito che la famiglia Giardino ha operato nel contesto territoriale veronese negli anni 2010-2013 per conto della famiglia Nicoscia nell'ambito di attività di estorsioni, usura, false fatturazioni, droga, armi;

b) Nicola Toffanin, che ha descritto il ruolo di Antonio Giardino come vertice del gruppo criminale operante nel veronese, affiliato alla cosca Arena-Nicoscia, tanto da costituire l’unico referente nel territorio veronese di Pasquale Arena (dichiarazioni riportate a pag. 36). Toffanin ha anche riferito del ruolo di Francesco Vallone e di Michele Pugliese, nei termini sotto indicati e ha definito l'organigramma del gruppo e i settori criminali in cui ha operato;

c) Domenico Mercurio che, pur avendo reso dichiarazioni dibattimentali più limitate rispetto a quelle rilasciate nel corso delle indagini preliminari, di fatto riducendo il suo contributo a ciò che era già emerso dalle altre fonti di prova, ha fornito informazioni in merito alla disponibilità di armi e all'attività di stupefacenti. Ha descritto un incontro avvenuto a Verona con Arena Pasquale ed esponenti della famiglia Giardino di Sona, in cui è intervenuto Antonio Giardino in qualità di garante della buona riuscita dell'operazione economica;

d) Giuseppe Giglio ha confermato il ruolo di vertice di Antonio Giardino e ha descritto un incontro con Salvatore Nicoscia, fratello di Pasquale Nicoscia, e Manfredi Pasquale, personaggi di spicco della famiglia egemone a isola di Capo Rizzuto, in relazione a una attività di false fatturazioni. Secondo la Corte di appello tutti i collaboratori sono credibili, le loro dichiarazioni sono attendibili, specifiche e tra di loro indipendenti e, quindi, in grado di riscontrarsi; esse, inoltre, trovano piena conferma nelle intercettazioni, nelle dichiarazioni delle vittime, nel ritrovamento di armi.

Rilevanti sono, poi, il pieno riconoscimento ottenuto da altre compagini criminali sia nelle aree di operatività sia nel contesto operativo di origine (pagg. 52 e 53), nonché la disponibilità di armi, anche da guerra (capo n. 57), e la rete di protezione è assicurata ai sodali colpiti da provvedimenti restrittivi (pagina 55). Quanto all’operatività, l'associazione, nell’area veronese: - si è occupata dell'attività di approvvigionamento e smercio anche al dettaglio di cocaina; - ha tentato di penetrare nel tessuto economico sociale mediante la corruzione di politici e amministratori locali (capo n. 66, relativo alla vicenda AMIA, che avrebbe dovuto costituire il primo episodio di un più ampio progetto finalizzato a corrompere pubblici ufficiali locali); - ha posto in essere estorsioni, consumate o tentate, utilizzando, come strumento di intimidazione, il chiaro riferimento alle richieste provenienti “da giù” – ovvero dal proprio territorio calabrese (vicenda Zanfisi, ricostruita in base alle intercettazioni telefoniche da cui emerge con estrema chiarezza che Domenico Mercurio intendeva ottenere con ogni mezzo la dazione di una somma di denaro non dovuta, inducendo la vittima a pagare con il pretesto che i soldi sarebbero serviti per tacitare le richieste provenienti “da giù”); - ha organizzato spedizioni punitive realizzate da Francesco Vallone e Nicola Toffanin in esecuzione di richieste formulate al primo “da giù” (pag. 132 e 133; cfr prog. 4622 e 4623 RIT 1106/17); - ha offerto protezione alla casa da gioco New Double up, ricevendo in cambio una percentuale sulle vincite, con spartizione degli utili tra gli associati; - ha organizzato un sistema di emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, sotto la gestione di Pasquale Durante (giudicato con rito abbreviato) e Domenico Mercurio, consentendo a numerosi imprenditori di acquisire illecitamente capitali, che il clan riciclava.

Molteplici sono i riferimenti degli imputati al prestigio criminale del clan Arena- Nicoscia (cfr. ad esempio, dialoghi riportati a pag. 48 in cui Domenico Mercurio fa chiaramente riferimento, come minaccia al suo creditore, alla sua appartenenza al clan di Isola di Capo Rizzuto). Sulla base di tali elementi, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, non vi è dubbio che esistesse l’associazione Arena-Nicoscia e che abbia concretamente operato nel territorio veronese tramite gli imputati. Non è dubbio, cioè, che gli imputati, appartenenti a tale associazione di tipo mafioso, come contestato nel capo di imputazione, abbiano agito, in collegamento con la casa madre, a Verona, e che qui abbiano costituito un gruppo, guidato da Antonio Giardino.

Ciò è sufficiente per ritenere l’esistenza dell’associazione di cui al capo n. 1 e la partecipazione ad essa di Antonio Giardino. 3.1. I motivi sono invero fondati solo in parte, lì dove escludono che, per i fatti accertati ed esposti dalla Corte di appello, sia dimostrata l’esistenza di una autonoma associazione mafiosa (locale) che abbia esercitato nel contesto territoriale di Verona una forza intimidatrice obiettiva ed effettiva con le caratteristiche di cui all’art. 416-bis cod. pen. Manca, infatti, la prova che la forza di intimidazione esercitata dal sodalizio abbia, nel territorio veronese, indotto nella generalità dei consociati, o quanto meno negli appartenenti ai singoli settori di operatività del sodalizio, una condizione di assoggettamento e omertà.

Non è provato, in altri termini, che la compagine veronese abbia creato un clima di intimidazione e omertà nei confronti di imprenditori, operatori economici né altri gruppi di consociati; non risulta accertata alcuna particolare notorietà, neanche nello stretto ambito delle singole vittime dei loro reati. Non sono significativi in tale senso, infatti, gli episodi individuati nella sentenza impugnata. Tale non è l’estorsione di cui al capo n. 59, posta in essere da Antonio Giardino e Michele Pugliese, in quanto non aggravata dalla finalità di agevolare l’associazione, per i motivi di seguito esposti.

Né sono tali le minacce di morte rivolte al dipendente Castillo e alla direttrice della sala giochi di Verona (vicenda per cui si è proceduto separatamente, contestata al capo 62), in quanto l’aggressione posta in essere da Francesco Giardino e Ruggero Giovanni Giardino era finalizzata a ottenere giustificazioni in merito al licenziamento di Alfredo Giardino e la stessa sentenza della Seconda sezione di questa Corte, prima citata, ha annullato con rinvio la sentenza di secondo grado in ordine alla sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.

Del resto, la Corte di appello ha valorizzato questo episodio come manifestazione di forza criminale plateale, ma non risulta provato che le vittime abbiano percepito la forza di intimidazione “dell’associazione”, non essendo sufficiente come prova la mancata reazione di fronte alla violenza, che potrebbe essere derivata da altre cause, quali la paura di criminali “comuni”. Tale parziale fondatezza delle deduzione difensive, però, finisce con l’essere irrilevante ai fini della sussistenza del reato associativo di cui al capo n. 1, in quanto la contestazione attiene alla partecipazione, con vari ruoli, alla cosca Alvaro-Nicoscia di Crotone (questa l’imputazione:

“per aver fatto parte, unitamente a altri soggetti allo stato in corso di identificazione, dell’associazione mafiosa denominata ndrangheta, ed in particolare della cosca Arena-Nicoscia, operante prevalentemente nella provincia di Crotone (e nello specifico ad isola Capo Rizzuto), del quale istituivano un locale in territorio scaligero […]”). 3.2. In conclusione, dunque, i motivi di ricorso in ordine al capo n. 1 vanno respinti, anche se la motivazione della sentenza impugnata va corretta nei termini sopra indicati, riportando il carattere mafioso dell’associazione all’attività svolta nell’area geografica di provenienza.

Ricorso di Francesco Vallone 4. Il primo motivo di ricorso, con cui si denuncia la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, è infondato. L’art. 521 cod. proc. pen. consente al giudice di dare al fatto una qualificazione giuridica diversa, purché non ecceda la propria competenza (comma 1), e gli impone di disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero quando, invece, il fatto contestato sia diverso da quello accertato (comma 2). Tale previsione costituisce attuazione del diritto dell'imputato di essere informato, in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa formulata a suo carico (art. 111, comma 3, Cost., art. 6, comma 3, lett. a), Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo).

La Corte europea dei diritti dell’uomo ha rilevato che questo diritto è funzionale a quello di disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare le proprie difese e del più generale diritto a un processo equo, per cui l'informazione data deve contenere gli elementi necessari per permettere all'imputato di preparare le proprie difese (Corte E.D.U. Ciardelli contro Italia, 15/12/1998; Mattoccia contro Italia, 25/07/2000; Drassich contro Italia, 11/12/2007). La necessaria correlazione tra imputazione e sentenza viene meno nei casi di mutamento del fatto, ossia nei casi in cui la trasformazione del fatto concreto addebitato all’imputato sia così radicale da rendere oggettivamente incerto l’oggetto dell’imputazione, tanto da pregiudicare il diritto di difesa.

Ciò che rileva, in altri termini, è che l'imputato non sia stato colto di sorpresa, per essere stato messo per la prima volta di fronte a un fatto del tutto nuovo senza avere avuto nessuna possibilità di effettiva difesa, così trovandosi di fronte a un fatto storico radicalmente trasformato in sentenza nei suoi elementi essenziali rispetto all'originaria imputazione, di cui rappresenti uno sviluppo inaspettato (Sez. 2, n. 10989 del 28/2/2023, Pagano, Rv. 284427 – 01). Per questo «l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vedendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione» (Sez. 3, n. 24932 del 10/2/2023, Gargano, Rv. 284846 – 04).

La Corte di appello ha fatto corretta applicazione di tali principi, rilevando che i fatti per cui è intervenuta condanna sono esattamente quelli contestati, commessi da giugno 2007 in poi, mentre la valorizzazione di riferimenti temporali antecedenti all'epoca della contestazione non ha comportato alcuna modifica dell'imputazione, essendo stata funzionale unicamente ad affermare l'esistenza del sodalizio e la sua operatività in epoca precedente. Ciò significa che la condotta associativa attribuita agli imputati, contestata come “accertata” da giugno 2017, è stata valutata a partire da questo momento e non è stata estesa nel dies a quo a un momento imprecisato precedente.

5. Il secondo motivo di ricorso è infondato. Va premesso che il ricorrente non contesta l’esistenza dell’associazione di cui al capo n. 1 ma unicamente la sua partecipazione a essa. Sotto tale profilo si devono richiamare i principi stabiliti dalle Sezioni unite Modaffari (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Rv. 281889) secondo cui va considerato partecipe dell'organizzazione di tipo mafioso l'affiliato che "prende parte" attiva al fenomeno associativo. La partecipazione implica, cioè, un'attivazione fattiva a favore della consorteria che attribuisca dinamicità, concretezza e riconoscibilità alla condotta che si sostanzia nel "prendere parte".

Assume, quindi, assoluta decisività, ai fini della valutazione di "appartenenza", la possibilità di attribuire al soggetto la realizzazione di un qualsivoglia "apporto concreto", sia pur minimo, ma in ogni caso riconoscibile, alla vita dell'associazione, tale da far ritenere avvenuto il dato dell'inserimento attivo con carattere di stabilità e consapevolezza. Sul piano probatorio, quindi, è necessario ricercare elementi che rendano certo il contributo concreto ed attuale dell'associato a favore della consorteria mafiosa. In sostanza, la condotta di partecipazione punibile potrà dirsi provata quando la "messa a disposizione" assuma i caratteri della serietà e della continuità attraverso comportamenti di fatto capaci di dimostrare in concreto l'adesione libera e volontaria al sodalizio, intesa nel senso di una stabile e duratura relazione, potenzialmente permanente.

La sentenza impugnata motiva diffusamente in ordine alla partecipazione del ricorrente all'associazione, affrontando, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, tutte le censure proposte in appello, e reiterate con il presente ricorso. La partecipazione all'associazione è stata, dalle conformi sentenze di merito, desunta dai seguenti elementi: - il rilascio, tramite il Centro studi di cui Francesco Vallone era presidente, di diplomi e certificazioni ISO. Secondo la Corte di appello il ruolo del ricorrente, data la natura e la tipologia degli affari che curava, richiedeva un approccio di tipo professionale e giustificava la frequentazione di ambienti imprenditoriali e di politici e amministratori locali, funzionale all'infiltrazione del sodalizio criminoso nel tessuto economico veronese.

Il collaboratore di giustizia Valerio Antonio, della cui attendibilità la difesa non ha dubitato, limitandosi a rilevare che sue dichiarazioni riguardano fatti accaduti in periodi precedenti rispetto a quelli contestati, ha riferito di conoscere personalmente i fratelli Vallone, che gestivano Centri studi attraverso cui era possibile ottenere diplomi e lauree in modo irregolare, in quanto la commissione di esame veniva informata su quali persone dovessero superarli. Il collaboratore ha riferito che l'attività dei Centri studi era finalizzata anche agli interessi della ‘ndrangheta, poiché, grazie a essa, gli affiliati potevano ottenere diplomi o certificazioni; - l'accordo corruttivo di cui al capo n. 66 (su cui si fa rinvio al punto n 7).

La Corte di appello ha rilevato che i dialoghi intercettati (riportati a pag.126) sono univocamente indicativi del fatto che l’affare era di interesse dell'intera compagine ed è stato portato avanti allo scopo di agevolarla; di esso era, peraltro, costantemente tenuto al corrente Michele Pugliese. L’infiltrazione nel settore degli appalti pubblici, realizzata attraverso l’accordo con Miglioranzi, doveva costituire l'inizio di un percorso criminale, che avrebbe coinvolto anche altri amministratori e politici locali. La circostanza è confermata dalle dichiarazioni di Nicola Toffanin, che ha riferito «quell'inizio era una cosa che stavamo creando noi, ma con il progetto di coinvolgimento dell'intero gruppo poi, perché l'operatività era del gruppo» (pag. 127). - l'emissione di fatture per operazioni inesistenti a vantaggio del gruppo come emerge dalle intercettazioni ed è confermato dal collaboratore Nicola Toffanin; - l’organizzazione di spedizioni punitive unitamente a Nicola Toffanin, che emerge in modo chiaro dalle intercettazioni, da cui risulta anche che esse sono poste in essere in esecuzione di “ambasciate” che il ricorrente riceveva da persone di “giù”.

Né è idonea a scalfire la valenza di tale prova la circostanza che non siano stati effettuati accertamenti in ordine all'effettiva realizzazione delle azioni progettate nei dialoghi captati, in quanto si tratta di conversazioni dal contenuto inequivoco, attraverso cui si organizzano azioni di violenza e minaccia per intimidire le vittime; - la conoscenza delle dinamiche del clan Mancuso emergente da un lungo colloquio tra il ricorrente e Nicola Toffanin, intercettati in auto. Secondo la Corte di appello, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, le informazioni fornite da Francesco Vallone non sono inesatte se non per dettagli marginali, ed è irrilevante la circostanza che il ricorrente non fosse affiliato al clan Mancuso, in quanto ciò che rileva è che egli si sia accreditato come tale e portato “in dote” i propri legami con la famiglia Mancuso nel clan Giardino.

In questo contesto probatorio si sono inserite le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Nicola Toffanin che, da una parte, lo hanno riscontrato e, dall'altra parte, lo hanno ampliato in relazione ad aspetti di dettaglio. Come anticipato, il collaboratore, che aveva conosciuto Francesco Vallone tramite Michele Pugliese, ha dichiarato che i primi affari con il ricorrente avevano riguardato l'attività di fatturazione per operazioni inesistenti (circostanza, questa, confermata dalle intercettazioni riportate a pag.138) nonché spedizioni punitive e recupero crediti.

Ha aggiunto che lui stesso aveva proposto a Francesco Vallone un affare relativo a forniture di armi, tanto che aveva conservato per un periodo una borsa contenente armi in una cantina sotto la scuola di Vallone e le cui chiavi erano nella disponibilità di quest'ultimo (circostanza questa confermata dalla teste Kozina). Ebbene, reputa il Collegio che le attività poste in essere in favore dell’associazione sopra elencate siano indubbiamente qualificabili come contributi concreti e fattivi alla vita dell’associazione, che impongono di ritenere il ricorrente partecipe di essa.

6. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile perché meramente reiterativo di identica censura proposta in appello e adeguatamente respinta dalla sentenza impugnata, con la cui motivazione, di fatto, il ricorso non si confronta. In ogni caso esso è manifestamente infondato. La distinzione tra la condotta di partecipazione ad associazione mafiosa e il concorso esterno è collegata alla organicità del rapporto tra il singolo e la consorteria: il partecipe è permanentemente a disposizione dell’associazione, di cui, appunto, “prende parte”, mentre il concorrente esterno è un extraneus, sulla cui disponibilità a tempo indeterminato il sodalizio non può contare, il quale tiene singole condotte agevolative, concordate sulla base di autonome determinazioni (Sez. 2, n. 35185 del 21/09/2020, Cangiano, Rv. 280458 – 02).

La Corte di appello, con motivazione logica e immune da vizi, ha ritenuto che la condotta di Francesco Vallone debba essere qualificata come partecipazione, all’associazione e non come concorso esterno, in considerazione della continuità dell'apporto nel ricorrente al gruppo criminale, che su di lui poteva contare in modo permanente in una pluralità di settori di intervento del clan calabrese in Verona (vicenda AMIA, custodia delle armi, false fatturazioni, forniture di titoli di studio, progetto di avviare nuove iniziative illecite per infiltrarsi nel settore economico produttivo).

7. Il quarto motivo di ricorso, con cui si contesta la sussistenza della corruzione di cui al capo n. 66, è infondato. L’art. 319 cod. pen. punisce un contratto a causa illecita tra il corrotto e corruttore, che si consuma con l’accordo per la consegna di denaro o di altra utilità per «omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio». L’atto di ufficio non deve essere inteso in senso strettamente formale, ma può consistere anche in un comportamento materiale, che sia esplicazione di poteri- doveri inerenti alla funzione concretamente esercitata.

Secondo la sentenza impugnata la prova della corruzione emerge nitidamente dal contenuto delle intercettazioni (di cui sono riportati stralci) ed è confermata dalle dichiarazioni di Nicola Toffanin. Dalle intercettazioni, in particolare, risulta che il ricorrente ha promesso al correo Andrea Miglioranzi, Presidente di AMIA, azienda municipalizzata del Comune di Verona, 16.000 euro in più tranche in cambio dell’affidamento, da parte della municipalizzata, dell'incarico di svolgere corsi - fittizi o comunque sovra-fatturati- per il personale, in modo da consentire al ricorrente di ottenere, con una fattura di 25.000/26.000 euro, la restituzione del contante consegnato a Miglioranzi e di un plus valore di 10.000 euro (cfr. prog. 227538 RIT 1094/17 del 20/4/2018 in cui Nicola Toffanin riferisce alla moglie il contenuto dell’accordo “Sì sì lo fa solo Franco… gli dà una mano lui .. gli da 4.000 euro ogni mese .. gli ha fatto rate da .. da .. 4000 al 20 del mese e lui mi fa una fattura da 25.000, praticamente gli mette sopra 10.000 € di guadagno»).

È stata consegnata soltanto la prima tranche di 3.000 euro in contanti per l'affidamento dell'incarico di erogazione dei corsi ma poi le dazioni di denaro sono state sospese per ritardi nella pratica dell'affidamento e, infine, interrotte per il rinvenimento, da parte di Nicola Toffanin, di microspie installate nella sua auto (intercettazioni riportate a pagina 149). Come correttamente rilevato dalla Corte di appello - che ha richiamato sul punto la sentenza n. 25459 del 21/05/2024 della seconda Sezione di questa Corte, emessa nei confronti nei coimputati, tra cui di Andrea Miglioranzi, che hanno definito la loro posizione con rito abbreviato- l'atto contrario ai doveri di ufficio consiste nell’affidamento, mediante una gara pilotata, dell’incarico di svolgere corsi sostanzialmente fittizi, per salvare le apparenze, per il personale (cfr. intercettazione riportata a pag. 148: alla domanda di Toffanin se i corsi dovranno essere tenuti davvero, Miglioranzi risponde «Beh, qualcosina, si, dai! Anche perché sennò almeno … sennò dicono, non si è fatto niente [..] Si meglio fare qualcosa»).

La circostanza, poi, che i corsi siano stati «ridotti a mero simulacro, evidenzia come non sia stato perseguito l'interesse pubblico, conseguentemente escludendo la configurabilità sia del reato di cui all'art. 318 cod. pen., che di quello di cui all'art. 346-bis cod. pen.» (Sez. 2, sent. n. 25459 del 21/05/2024, cit.). Del tutto infondata, dunque, è la prospettazione difensiva secondo cui la dazione di denaro sarebbe stata una mera regalia al Presidente di AMIA, essendo stata raggiunta la piena prova del patto corruttivo.

8. Il quinto motivo di ricorso, con cui si contesta la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., è inammissibile perché sollecita una diversa valutazione delle prove acquisite e, segnatamente, delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Nicola Toffanin, il cui apprezzamento è, in via esclusiva, riservato al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944). La Corte di appello ha, infatti, valutato in maniera non manifestamente illogica le dichiarazioni di Nicola Toffanin, secondo cui, fin dalla prima fase, della progettazione dell'affare, che rientrava in un più ampio progetto coinvolgente l'intera associazione, con il fine della progressiva infiltrazione nel tessuto economico, è stato costantemente tenuto informato Michele Pugliese, che ha dato il suo placet (pag. 155-156).

9. In conclusione, il ricorso di Francesco Vallone va rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ricorso di Antonio Lo Prete 10. Il ricorso di Antonio Lo Prete, che ha definito la sua posizione concordando la pena in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen, è inammissibile, in quanto proposto in relazione alla misura della pena concordata. Infatti, il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta recepito nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504 – 01). All’inammissibilità del ricorso consegue l’obbligo al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Ricorso di Antonio Giardino 11. I motivi di ricorso con cui si contesta l’esistenza dell’associazione di stampo mafioso di cui al capo n. 1 sono stati esaminati nella parte introduttiva.

12. Il secondo motivo di ricorso dell’avvocato Cianferoni, con cui si contesta il ruolo apicale di Antonio Giardino, è inammissibile, perché la relativa doglianza era stata dichiarato inammissibile in appello e il ricorrente non si duole della declaratoria di inammissibilità ma si limita a riproporre il motivo di ricorso, senza, dunque, confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata (pag. 58-60). Anche il primo dei motivi aggiunti dell’avvocato Cianferoni, con cui si deduce la violazione dell’art. 68 cod. proc. pen., è inammissibile perché manifestamente infondato.

Nella prospettazione difensiva l’errore sull’identità fisica dell’imputato deriverebbe dal fatto che uno dei collaboratori di giustizia, ossia Angelo Salvatore Cortese, dopo aver reso dichiarazioni su Antonio Giardino, indicandolo come vertice dell’associazione, in sede di individuazione fotografica, lo ha scambiato per il cugino. L’erronea individuazione fotografica, infatti, può, al più, inficiare le dichiarazioni del collaboratore ma non determina in alcun caso un errore sull’identità fisica dell’imputato, che ricorre solo quando si procede nei confronti di soggetto diverso da quello che avrebbe dovuto assumere la qualifica di imputato.

13. Il terzo motivo di ricorso, con cui si contesta la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 416-bis, comma 4, cod. pen. e il quinto motivo di ricorso, relativo all’aggravante di cui all’art. 74, comma 3, del d.P.r. n. 309 del 1990, entrambi proposti dall’avvocato Cianferoni, sono inammissibili in quanto dal non contestato riepilogo dei motivi di appello, riportato nella sentenza impugnata, emerge che in quella sede non sono state dedotte le relative censure. Ebbene, il ricorrente, per l'onere di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, imposto dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., avrebbe avuto il dovere processuale di contestare specificamente il riepilogo dei motivi di gravame operato dalla Corte di appello nella sentenza impugnata, se ritenuto incompleto o comunque non corretto (Sez.

II, n. 9028 del 5 novembre 2013, dep. 25 febbraio 2014, Carrieri, Rv. 259066) ma alcuna contestazione al riguardo è stata formulata, per cui si deve dedurre che entrambi i motivi sono inammissibili, non essendo deducibili per la prima volta in sede di legittimità vizi non dedotti in precedenza come motivo di appello (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627 - 01).

14. Il quarto motivo di ricorso dell’avvocato Cianferoni, con cui si contesta la sussistenza dell’associazione dedita al narcotraffico di cui al capo n. 3, il ruolo del ricorrente e la qualificazione come reati fine delle singole cessioni contestate ai capi successivi è, in parte, inammissibile e, in parte, infondato. Inammissibile è la censura che involge il contenuto delle intercettazioni telefoniche, la cui interpretazione costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, sottratta al sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione, che non ricorre nel caso di specie (tra le altre, Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 – 01).

Meramente reiterative sono, invece, le censure relative alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, che sono state adeguatamente affrontate e disattese con la sentenza impugnata, di cui il ricorso non costituisce critica argomentata. Infondate sono, invece, le censure di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla fattispecie associativa. Va premesso che l'elemento aggiuntivo e distintivo del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 rispetto alla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti va individuato nel carattere stabile dell'accordo criminoso per la commissione di una pluralità di reati in materia di stupefacenti e, cioè, nella permanenza del vincolo associativo tra i partecipanti, e nell'esistenza di una organizzazione, seppur rudimentale, che consenta la realizzazione concreta del programma criminoso (Sez. 6, n. 18055 del 10/01/2018, Canale, Rv. 273008).

Non è di ostacolo alla configurabilità del delitto associativo la radicale diversità degli interessi contrapposti perseguiti dai singoli componenti il sodalizio (che rilevano esclusivamente come motivi a delinquere) purché le condotte di ciascuno siano volte a realizzare il fine comune, che è quello di sviluppare il commercio degli stupefacenti (Sez. 6, n. 22046 del 13/12/2018, Morabito, Rv. 276068 – 02). Sotto il profilo probatorio, lo svolgimento di un'attività sistematica e continuativa di cessione di sostanze droganti per un apprezzabile periodo di tempo può essere desunto anche nel caso in cui risultino dimostrate o riscontrate da sequestri soltanto alcune delle cessioni, monitorate attraverso servizi di intercettazione di conversazioni, quando le stesse siano collegate probatoriamente alle altre condotte contestate, senza che sia necessario riscontrare tutti i singoli episodi, specie quando tali fatti coinvolgano le medesime persone, si presentino omogenei e risultino avvinti tra loro da continuità cronologica (Sez. 5, n. 14863 del 21/12/2020, Rv. 281138 – 01).

La Corte di appello ha fatto corretta applicazione di tali principi, descrivendo la composizione soggettiva del gruppo, i ruoli da ciascuno rivestiti, l'organizzazione e la sua adeguatezza strutturale rispetto al perseguimento delle finalità del programma criminoso, la connessione delle singole condotte in un'unica dimensione criminale. La sentenza impugnata (pagg. 60 e ss) ha, in primo luogo, valorizzato la sentenza n. 24549 del 21/05/2024, emessa dalla seconda Sezione di questa Corte nei confronti dei compiutati che hanno optato per il rito abbreviato, che ha accertato l'esistenza di una struttura, che ha avuto il fine esclusivo della commissione di più reati relativi all'acquisto, al commercio, al trasporto e alla distribuzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina e che si è avvalsa stabilmente di una serie di mezzi per il raggiungimento del fine comune, quali, ad esempio, luoghi e persone deputate al deposito dello stupefacente e una rete di vendita al dettaglio.

Inoltre, la Corte di appello ha rilevato che: dalle intercettazioni telefoniche (in cui viene utilizzato un linguaggio criptico) e ambientali (in cui gli imputati, invece, parlano esplicitamente di cocaina, facendo riferimento a sostanza da taglio, e di prezzi al grammo) emergono la stabilità del vincolo associativo, i ruoli degli associati, la capacità di smerciare rilevanti quantitativi di sostanza stupefacente (perlomeno 500 grammi in 10 giorni: prog. 75 RIT 1647/17; il dato è confermato dai testi di polizia giudiziaria che, sulla base dell’ascolto delle conversazioni, hanno stimato l'entità del traffico in circa due chilogrammi di cocaina al mese); lo stupefacente, per lo più, proviene dal Sud Italia; gli associati provvedono a tagliarlo, confezionarlo e successivamente venderlo al prezzo da loro imposto ai pusher, i quali a loro volta rivendono al dettaglio.

Il ruolo apicale del ricorrente è dedotto dalle conversazioni intercettate dal contenuto ritenuto, con motivazione non manifestamente illogica né irragionevole, univoco (tra cui prog. 3774 RIT 1648/17 in cui Antonio Giardino fa esplicito riferimento al traffico di cocaina da lui gestito; prog. 25161 e 25183 RIT 1865/17, da cui emerge che era il ricorrente a fornire le direttive su coloro a cui cedere sostanza e a stabilire i quantitativi; prog. 50410 RIT 1228/17, in cui Giardino Ruggiero Giovanni riferisce chiaramente che il padre aveva ordinato loro di aspettare ad acquistare delle “magliette” inducendo gli acquirenti ad attendere le indicazioni provenienti dal capo).

Tali risultanze, dà atto la Corte di appello, sono confermate dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, e, in particolare, da Antonio Maggio - che ha riferito del ruolo direttivo svolto da Antonio Giardino, che gestiva direttamente la compravendita della sostanza, rifornita, fino ad un certo punto dallo stesso Maggio, fino a che il ricorrente non si è organizzato in proprio, creando un suo gruppo- e da Nicola Toffanin- che ha delineato i ruoli, confermando che al vertice vi era il ricorrente, e ha riferito che i guadagni venivano reimpiegati per acquisiti di altro stupefacente o per implementare la cassa comune.

I numerosi reati di cessione di stupefacente accertati sono stati correttamente considerati reati fine perché mancano, di volta in volta, separati ed autonomi accordi per l’acquisto e lo smercio dello stupefacente, sicché la stabile dedizione degli associati alla cessione di stupefacente del tipo cocaina, reiterata nel tempo, non può che essere espressione di una attività preordinata e strutturata, costituente esecuzione del programma associativo.

15. Il sesto motivo di ricorso dell’avvocato Cianferoni, ripreso e approfondito con il secondo dei motivi aggiunti, e il secondo motivo dell’avvocato Gervasi, con cui si contesta la violazione del divieto di bis in idem, per il mancato assorbimento del reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 in quello di cui all'art 416-bis cod. pen., sono infondati. L’art. 649 cod. proc. pen. vieta che l’imputato, condannato o prosciolto, sia sottoposto a giudizio per il “medesimo fatto”. Identica garanzia è prevista dalle fonti sovranazionali (art. 4, Prot. n. 7, alla Convenzione EDU, art. 50 CDFUE).

Secondo le Sezioni unite, l'identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona (Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, PG/Donati, Rv. 231799 – 01). La Corte di Strasburgo ha chiarito che per "stesso fatto" (same offence) ai fini della Convenzione EDU deve intendersi un fatto naturalisticamente identico o «sostanzialmente» uguale a quello costituente oggetto del primo procedimento (Corte EDU, Grande Chambre, 10 febbraio 2009, caso Sergey Zolotukhin c.

Russia). La Corte costituzionale (sentenza n. 200 del 30/05/2016) ha affermato, nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell’art. 649 cod. proc. pen., che il giudice può affermare che il fatto oggetto del nuovo giudizio è il medesimo solo se riscontra la coincidenza «della triade condotta - nesso causale - evento naturalistico [..] assunti in una dimensione empirica». Ebbene, gli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. non coincidono con quelli del reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto accanto ad un nucleo comune (accordo per la commissione di un numero indeterminato di reati, struttura necessaria alla sua realizzazione) ciascuna fattispecie ha elementi specializzanti: l’associazione di cui all’art. 416-bis cod. pen., costituita per commettere una serie non tipizzata di delitti, richiede il ricorso alla forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo e, come effetto di esso, la condizione di assoggettamento e di omertà nel contesto in cui il sodalizio opera, mentre l’associazione di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 è costituita per la sola commissione di delitti in materia di stupefacenti.

Pertanto, non essendovi coincidenza né di condotta, né di evento, è configurabile il concorso tra i due delitti quando il sodalizio mafioso strutturi al proprio interno, come spesso accade, un riconoscibile assetto organizzativo specificamente funzionale al narcotraffico (Cass. Sez. 6, n. 563 del 29/5/2015, dep. nel 2016, Viscido, Rv. 265762). La Corte di appello ha fatto corretta applicazione di tali principi, rilevando che l’esistenza di due distinte strutture era già stata accertata in via definitiva dalla sentenza della seconda Sezione di questa Corte che si è pronunciata sugli abbreviati e specificando, comunque, che dal materiale probatorio utilizzabile emerge, in primo luogo, che le due associazioni contestate ai capi n. 1 e n. 3 differiscono, almeno in parte, per l’identità dei partecipi (essendovi una parziale coincidenza soggettiva, limitata a Antonio Giardino, Alfredo Giardino, Ruggiero Giovanni Giardino e Ottavio Lumastro) e, in secondo luogo, che l’associazione finalizzata al narcotraffico ha mantenuto una sua autonomia organizzativa e operativa rispetto a quella di tipo mafioso.

16. Con il secondo motivo di ricorso l’avvocato Gervasi deduce la violazione del divieto di bis in idem in riferimento alla contestazione dell’aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. in relazione al delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. Il motivo è inammissibile per i motivi già esposti al punto n. 13 cui si fa rinvio, in quanto dal non contestato riepilogo dei motivi di appello, riportato nella sentenza impugnata, emerge che in quella sede non sono state dedotte le relative censure (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627 - 01).

17. Per gli stessi motivi è inammissibile il terzo motivo di ricorso dell’avvocato Gervasi, con cui si deducono i vizi di violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. contestata in riferimento al delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, nella sua declinazione soggettiva.

18. Il settimo motivo di ricorso dell’avvocato Cianferoni, relativo al reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 contestato al capo n. 7, è inammissibile, perché attiene all’interpretazione del contenuto delle conversazioni intercettate, che non è sindacabile in sede di legittimità, se non per manifesta infondatezza o illogicità, che nel caso di specie non ricorrono. Secondo la Corte di appello, infatti, nell’intercettazione ambientale (prog. 10546 del 28/04/2018) le espressioni utilizzate sono certamente riferibili a sostanza stupefacente, alla sua qualità («è più leggera .. quella tagliata … questa qua è marrone e quella là è scura», pag. 81 sentenza impugnata) e quantità («mo.. quanti sono…nove»).

19. Anche l’ottavo motivo di ricorso dell’avvocato Cianferoni è inammissibile, perché aspecifico, in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata (pag. 83), che respinge identica censura, rilevando che il reato è stato commesso al fine di agevolare l'attività del sodalizio mafioso che lo stesso ricorrente dirigeva in posizione apicale, accrescendone la capacità operativa, perché ha contribuito a creare un'importante piazza di spaccio e ha garantito ai membri del gruppo criminale la partecipazione ai relativi utili.

20. Il nono motivo di ricorso dell’avvocato Cianferoni, relativo al capo n. 59, è, del pari, inammissibile perché aspecifico, in quanto non si confronta con l’ampia e dettagliata motivazione (pagg. 202-207) della sentenza impugnata, secondo cui con gli atti di appello era stata solo genericamente dedotta l'esistenza di un accordo tra Francesco Felicetti e Antonio Giardino, accordo che non aveva, comunque, coinvolto Giuseppe Felicetti, ossia l’imprenditore che aveva sottoscritto il contratto con il condominio per la realizzazione dei lavori edili.

Secondo la non contestata ricostruzione della sentenza impugnata, una volta avviata l'opera si erano, però, presentati in cantiere Michele Pugliese e Antonio Giardino, entrambi del tutto estranei all'appalto, l'avevano picchiato e poi costretto a consegnargli il 20% dell’importo che aveva pattuito con il condominio quale corrispettivo dell'appalto. Quanto alla qualificazione giuridica del fatto, la Corte di appello ha fatto corretta applicazione del principio di diritto secondo cui il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all'elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie (Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 – 02), rilevando che i fatti vanno ricondotti alla fattispecie di cui all’art. 629 cod. pen. in quanto la pretesa esercitata dal ricorrente e da Michele Pugliese era del tutto arbitraria (come, del resto, riconosciuto dallo stesso ricorrente nella conversazione oggetto di intercettazione ambientale riportata a pagina 203, in cui si dimostra del tutto consapevole della qualità estorsiva della propria azione e del rischio di essere arrestato, senza fare alcun accenno alla sussistenza di un diritto o a un inadempimento contrattuale).

21. Il decimo motivo dell’avvocato Cianferoni, con cui si contesta che il reato di estorsione di cui al punto precedente sia aggravato ex art. 416-bis.1. cod. pen. è fondato. L’aggravante è stata contestata, e ritenuta sussistente, nella sua declinazione soggettiva, caratterizzata dal dolo intenzionale (finalità di agevolare l’associazione di stampo mafioso). La "finalità tipizzante" della fattispecie di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., è costituita dallo scopo di agevolare non il singolo esponente dell'associazione di tipo mafioso, bensì l'attività dell'associazione quale gruppo sopraindividuale, come si desume dal dato testuale della previsione legislativa: infatti, l'art. 416-bis.1 cod. pen. prevede l'aggravante con riferimento ai «delitti [...] commessi [...] al fine di agevolare le associazioni previste [dall'art. 416-bis cod. pen.]».

Ebbene, la sentenza impugnata reputa l’aggravante sussistente, anche se riferita ad un reato commesso negli anni 2013-2014, perché l’associazione, accertata dal 2017, si sarebbe affermata nel territorio veronese a partire almeno dal 2013 e proprio grazie all'emergere di alcune vicende, tra cui principalmente l’estorsione di cui al capo n. 59, in cui si è manifestata la forza intimidatrice derivante dal vincolo ‘ndranghetistico in favore dell'organizzazione locale facente capo a Antonio Giardino (pag. 207) Tale interpretazione non è corretta, perché sovrappone la declinazione oggettiva dell’aggravante, del metodo mafioso, con quella soggettiva, della finalità agevolatrice, deducendo la sussistenza del dolo specifico (finalità di agevolare l’associazione mafiosa) dal metodo (mafioso) utilizzato.

In tale modo si priva di autonomia la declinazione soggettiva dell’aggravante, che finisce per essere sussistente in ogni caso in cui si fa ricorso al metodo mafioso, in contrasto con la lettera dell’art. 416-bis.1 cod. pen., che prevede due distinte fattispecie, una avente natura oggettiva, che si caratterizza e si esaurisce nelle modalità dell’azione, e l’altra, come detto, di natura, soggettiva. Il ragionamento circolare della Corte di appello, cioè, lega due aspetti che devono, invece, essere mantenuti nettamente distinti, sia sul piano concettuale che sul piano probatorio.

In conclusione, manca la prova che l’azione estorsiva sia stata posta in essere al fine di agevolare un gruppo associativo avente le caratteristiche di cui all’art. 416-bis cod. pen., e, segnatamente, il gruppo facente capo ad Antonio Giardino. Sul punto va rilevato che, poiché il materiale probatorio a carico del ricorrente è stato puntualmente e completamente analizzato nei giudizi di merito, un eventuale giudizio di rinvio non potrebbe in alcun modo colmare la carenza probatoria. Per questo motivo l’annullamento deve essere disposto senza rinvio, non residuando ambiti per una diversa decisione (Sez.

U, n. 45276 del 30/10/2003. PG in proc. Andreotti, Rv. 226100 – 01). Va, altresì, disposta la trasmissione degli atti a diversa Sezione della Corte di appello di Venezia per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio, per effetto della eliminazione dell’aggravante.

22. L’undicesimo motivo di ricorso dell’avvocato Cianferoni è inammissibile perché aspecifico, in quanto non si confronta con l’analitica motivazione della sentenza di secondo grado. In ogni caso, è infondato in quanto la Corte di appello ha dedotto dall’univoco contenuto delle conversazioni intercettate (prog. 66 RIT 1830/2017) la provenienza illecita dei sedili e dei pannelli, del valore di almeno 2.000 euro, ricevuti dall'imputato e dal figlio dal gestore della Global Motors, Roberto Montresor, nonché la consapevolezza dell’origine furtiva dei beni (“Hanno rubato una Golf e l'hanno smontata e me li sono presi io! Siamo andati là….

“Antonio vieni qua! Gli ha detto a papà. Siamo andati là… quanto ti devo? Questo è il regalo per Natale” pag. 80). Sul punto va solo rilevato che, ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione è sufficiente che il reato presupposto, quale essenziale elemento costitutivo della fattispecie, sia individuato nella sua tipologia, non essendone necessaria la ricostruzione in tutti gli estremi storico-fattuali (Sez. 2, n. 6584 del 15/12/2021, Cremonese, Rv. 282629 - 01; n. 46773 del 23/11/2021, Peri, Rv. 282433 - 02; n. 29689 del 28/5/2019, Maddaloni, Rv. 277020 - 01).

23. Il dodicesimo motivo, relativo alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non supera il vaglio di ammissibilità perché formulato in modo del tutto generico. Sul punto la Corte di appello aveva rilevato che non era stato prospettato alcun elemento di segno positivo idoneo a giustificare il riconoscimento delle circostanze generiche, per cui aveva dichiarato il motivo ai limiti dell'inammissibilità, per genericità intrinseca, prima ancora che manifestamente infondato.

24. Il tredicesimo motivo di ricorso, con cui si rileva il difetto di motivazione in relazione ai singoli aumenti di pena per i reati posti in continuazione, è infondato. Infatti, se è vero che, nel determinare la pena complessiva per gli aumenti dei reati satellite ritenuti in continuazione, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, il giudice deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, è vero anche che l'astratto rigore che assiste tale decisione deve essere di volta in volta calato nel caso concreto.

Ciò in quanto l’onere motivazionale in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e deve essere funzionale alla verifica del rispetto del rapporto di proporzione esistente tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, con particolare riferimento ai limiti previsti dall'art. 81 cod. pen., al fine di garantire che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01). La motivazione è, infatti, funzionale a garantire il controllo sul buon uso fatto dal giudice del suo potere discrezionale, non essendo invece consentita la complessiva determinazione della pena senza indicazione della pena stabilita per ciascun reato, di quello ritenuto più grave e dell'aumento per la continuazione (Sez.

U, n. 7930 del 21/04/1995, Zouine, Rv. 201549 - 01). La Sentenza Pizzone citata, pur rilevando come il peso in concreto assegnato dal giudice a ciascun reato satellite concorra a determinare un razionale trattamento sanzionatorio con la conseguente necessità che siano palesati gli elementi che hanno condotto al risultato cui si è pervenuti, ha tuttavia precisato che l'obbligo della motivazione non può essere astrattamente circoscritto secondo canoni predeterminati. Una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena da irrogare è, pertanto, necessaria allorché la determinazione avvenga in misura prossima al massimo edittale.

Nel caso di specie, per il più grave reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, la pena è stata determinata nel minimo edittale, mentre gli aumenti per la continuazione sono stati ridotti, in accoglimento delle istanze difensive, per il capo n. 59, in ragione della gravità dei fatti, da mesi otto – inflitti in primo grado- a mesi sei di reclusione; per il capo n. 1 da anni cinque- inflitti in primo grado- ad anni due; mentre, per i capi n. 60 e n. 7 l’aumento è stato quantificato nella misura di mesi uno di reclusione per ciascun reato.

Reputa il Collegio che l’esigua entità di tali aumenti, per i quali peraltro è stata fornita una pur succinta motivazione, consenta di escludere l'abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen. e deponga per una ponderata valutazione degli elementi posti a base della decisione in ordine al trattamento sanzionatorio.

25. Per gli stessi motivi è infondato l’ultimo motivo di ricorso, avendo, peraltro, la Corte accolto il motivo di ricorso relativo l'eccessività del trattamento sanzionatorio e avendo provveduto a ridurre la pena inflitta.

26. In conclusione, i ricorsi di Antonio Giardino vanno accolti, limitatamente all’aggravante di cui all’art. 416-bis cod. pen. contestata al capo n. 59, e rigettati nel resto. Ricorso di Michele Pugliese 27. Il primo motivo di ricorso, ribadito e ampliato con i motivi aggiunti, con cui si contesta la partecipazione del ricorrente all’associazione di cui al capo n. 1, è inammissibile perché costituito da mere doglianze di fatto, volte ad ottenere una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità.

Sul punto va ribadito che il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione; sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di cassazione. Ne consegue che sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 3, n. 17395 del 24/1/2023, Chen Wenjian, Rv. 284556 - 01;

Sez. 5, n. 26455 del 9/6/2022, Dos Santos Silva, Rv. 283370 - 01; Sez. 2, n. 9106 del 12/2/21, Caradonna, Rv. 280747 - 01). Quanto, poi, alle censure sul contenuto delle intercettazioni telefoniche, va ribadito che l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sezioni Unite, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715 - 01).

Ebbene, la Corte di appello ha, con motivazione logica e immune da vizi, affrontato tutte le questioni dedotte dalla difesa, rilevando, sulla base del materiale probatorio acquisito:

a) che il periodo di detenzione in carcere di Michele Pugliese, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, è stato considerato tanto dalla sentenza di quanto della sentenza di secondo grado;

b) che il rapporto tra Michele Pugliese e Antonio Giardino certamente si è allentato nel giugno 2016 ma non si è mai interrotto, come emerge dalle intercettazioni ambientali dell’anno 2017, in cui Antonio Giardino, riferendosi a Pugliese ne parla al presente come «uno di azione che se deve fare un'azione la fa» (conversazioni riportata a pag. 189):

c) che Michele Pugliese è stato sostenuto economicamente durante la latitanza nel 2016 e, poi, durante la detenzione in carcere. La Corte di appello ha riportato alcune conversazioni, che, secondo la difesa, sarebbero da interpretare diversamente – censura, questa, non deducibile in sede di legittimità se non nei limiti sopra riportati- e che sarebbero prive di valore alla luce della prova documentale prodotta, ossia della lista dei movimenti sul conto dell’amministrazione penitenziaria acceso a nome di Michele Pugliese, che vorrebbe evidenziare la ricezione di denaro solamente da colloqui con i propri familiari. Secondo la sentenza impugnata, invece, tale documento nulla prova in merito alla provenienza della provvista del denaro e non si presenta idoneo a superare l’univoco tenore delle intercettazioni;

d) che il ricorrente ha svolto il ruolo di custode delle armi del gruppo (cfr. capo n. 57);

e) che, presso la casa del gioco New Double App, ha svolto il ruolo di rappresentante della protezione ambientale offerta da Antonio Giardino, nonostante, per un periodo, si trovasse agli arresti domiciliari. La New Double Up, in particolare, riceveva protezione da parte della consorteria a cui riconosceva una percentuale sulle vincite, come emerge dall'attività di intercettazione e, in particolare, dalle conversazioni, riassunte nella sentenza impugnata (pagg. 194-195), in cui Nicola Toffanin parla liberamente in merito al denaro ricavato dalla protezione ambientale resa e alla partecipazione di Pugliese a tale attività. Del medesimo tenore sono le conversazioni captate all’interno dell’abitazione del Pugliese, in cui si discute della spartizione del denaro ricavato;

f) che nella vicenda AMIA di cui al capo n. 66 il ricorrente non ha svolto un ruolo passivo, avendo incontrato Andrea Miglioranzi poco dopo la consegna nella prima tranche di denaro. Del resto, le intercettazioni impongono di ritenere il ricorrente supervisore nell’affare (cfr. conversazione telefonica a tre, prog. 7703, del 04/06/32018, riportata a pag. 195 in cui Nicola Toffanin, Francesco Vallone e Michele Pugliese discorrono dei ritardi di Miglioranzi nell’adempimento degli impegni assunti). Tale motivazione, logica e immune da vizi, non è scalfita dalle censure dedotte con il ricorso che, come detto, si limitano a proporre una diversa lettura delle emergenze probatorie.

28. Il secondo motivo di ricorso, ripreso e ampliato con i motivi aggiunti, è infondato. Ai fini di una corretta valutazione della chiamata in correità, secondo il criterio di cui all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., il giudice deve in primo luogo affrontare la questione della credibilità del dichiarante in relazione, tra l'altro, alla sua personalità, alle sue condizioni socio-economiche e familiari, al suo passato, ai rapporti con i chiamati in correità ed alla genesi remota e prossima della sua risoluzione alla confessione ed alla accusa dei coautori e complici; in secondo luogo deve verificare l'intrinseca consistenza, e le caratteristiche delle dichiarazioni del chiamante, alla luce di criteri quali, tra gli altri, quelli della precisione, della coerenza, della costanza, della spontaneità; infine egli deve esaminare i riscontri esterni (Sez.

U n. 1653 del 21/10/1992, Marino, Rv. 192465 – 01). L’interesse a "collaborare", che può animare, e normalmente anima, utilitaristicamente ogni collaborante in ragione della possibilità di fruire dei benefici di legge, non ne per ciò solo inficia la credibilità, in mancanza di quantomeno serie allegazioni contrarie, indicative dell'interesse concreto a rendere dichiarazioni eteroaccusatorie inquinate - per rancore, intese collusive o altro - tale da rendere legittimo il sospetto concreto di inattendibilità delle propalazioni accusatorie, ciò che deve indurre il giudice a maggiore cautela e ad applicare con criterio di rigore gli ulteriori parametri valutativi offerti dall'esperienza e dalla logica (Sez. 6, n. 48320 del 12/04/2022, PMT/Manna e altri, Rv. 284074 – 02).

La Corte di appello ha fatto corretta applicazione di tali principi, rilevando, quando a Nicola Toffanin, che l’origine e le ragioni della sua collaborazione, legata ad un tornaconto in termini di pena, non inficia la credibilità delle sue dichiarazioni, né la difesa ha allegato elementi concreti da cui desumere il contrario. 28.1 Toffanin è stato ritenuto credibile, non avendo mai dimostrato alcun intento di danneggiare i compiutati, e le sue dichiarazioni sono state ritenute attendibili, perché precise, complete, costanti, in riferimento a tutti gli episodi.

Se è vero, poi, che egli si è determinato a collaborare quando oramai il quadro probatorio era cristallizzato, è vero anche che il suo narrato in parte riscontra le prove già acquisite e in parte le amplia, offrendo precisazioni e dettagli non noti. In ogni caso la Corte di appello ha rilevato, quanto alla posizione del ricorrente, che «le dichiarazioni del collaboratore […] non costituiscono prova determinante per l'affermazione della sussistenza dei fatti o per la loro attribuzione all'imputato, in quanto già ricostruiti attraverso altre specifiche evidenze acquisite in atti -prima tra tutte, l'esito delle attività intercettive-e solamente confermati dal portato dichiarativo del collaboratore Toffanin» (pag. 190).

Inammissibile, perché non si confronta con la puntale motivazione della sentenza impugnata, la censura relativa al “fiore” che Pugliese avrebbe portato alla moglie di Antonio Giardino, mentre costui era in carcere. La Corte di appello, infatti, ha rilevato che la lettura difensiva è il frutto di una parcellizzazione delle dichiarazioni del collaboratore, il quale ha riferito che all'interno dell'associazione vi erano delle regole di spartizione degli utili «io avevo il mio utile, Michele e la locale aveva il suo utile, Andrea aveva il suo utile [..] C'erano le divisioni, c'erano le parti prestabilite». (pag. 212).

Il collaboratore ha precisato che, durante la lunga malattia di Antonio Giardino, Michele Pugliese avrebbe “dovuto portare i soldi”. Quanto alla spartizione degli utili che mensilmente il ricorrente riceveva per la protezione della New double app il collaboratore ha riferito di aver appreso da Michele Pugliese che avrebbe dovuto portarne una parte a Antonio Giardino, precisando però di non sapere se Michele Pugliese l'avesse fatto, avendo in realtà appreso solo dalla lettura delle intercettazioni telefoniche che Antonio Giardino si lamentava dell’inadempimento di Pugliese, che stava tenendo, per questo motivo, sotto controllo. 28.2.

Anche Antonio Maggio, che per la maggior parte ha riferito episodi direttamente vissuti nell’ambito del traffico di stupefacenti e che ha parlato anche delle armi a disposizione dell’associazione, è stato ritenuto pienamente credibile; il suo narrato, poi, ha trovato puntuale riscontro nelle intercettazioni telefoniche. Il collaboratore ha riconosciuto in aula Michele Pugliese, con cui aveva condiviso un periodo di detenzione, e ha riferito che Antonio Giardino di Sona, anche lui conosciuto in carcere, gli aveva riferito che i suoi cugini, per il recupero crediti, molte volte si avvalevano di Michele e Capicchiano che «usavano metodi pesanti, picchiavano, andavano pesanti» (pagina 192).

Tali dichiarazioni, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, non sono determinanti per l’affermazione della partecipazione all’associazione del ricorrente, né per l’individuazione del suo ruolo, ma costituiscono, secondo la corretta impostazione della Corte di appello, una conferma del già solido quadro probatorio a suo carico. In conclusione, secondo la Corte, il ruolo di partecipe del ricorrente è legato alla custodia delle armi per la cosca (capo 57), alla protezione offerta per conto del clan alla sala giochi, in cambio della quale riceveva una percentuale delle vincite, al sostentamento economico offertogli mentre era latitante e in carcere, alla partecipazione, come supervisore a favore del clan, nella vicenda AMIA, alla stabile messa a disposizione del clan per azioni di tipo violento (pag. 37).

29. Il terzo motivo di ricorso, ripreso e ampliato con i motivi aggiunti, relativo al capo n. 57, è inammissibile perché versato in fatto e tendente a una diversa valutazione delle fonti probatorie, inammissibile in sede di legittimità. Il capo n. 57 ha ad oggetto la detenzione di armi. Per tale reato Nicola Toffanin è stato condannato con sentenza divenuta irrevocabile, mentre la responsabilità del ricorrente è stata fondata sia sulle dichiarazioni del collaboratore, che ha indicato il luogo ove le armi sono state rinvenute, sia sulla base delle dichiarazioni Fabrizio Paolo Zorzi, ignaro custode delle stesse.

Zorzi ha riferito che il borsone dove sono state rinvenute le armi era stato portato nel suo garage da Toffanin accompagnato da tale Michele, che la Corte, con motivazione non illogica, ha ritenuto essere Michele Pugliese, sulla base della certa frequentazione tra i due, dell'età, dell'arrivo in macchina, elementi questi che riscontrano puntualmente le dichiarazioni rese sul punto da Nicola Toffanin. Quanto alla diversità del tempo in cui sarebbe avvenuto il trasporto, la Corte ha rilevato che il teste ha fatto riferimento al periodo di poco antecedente al lockdown (quindi prima di marzo 2020), mentre il collaboratore ha collocato l'episodio nel settembre 2018, ma in via meramente logico-deduttiva e non con sicurezza, per cui non vi è alcun reale contrasto sul punto.

Quanto alla circostanza, ribadita anche in questa sede dalla difesa, secondo cui il Pugliese in quell'epoca si sarebbe trovato agli arresti domiciliari per cui non avrebbe potuto lasciare la sua abitazione, la Corte ha evidenziato che le intercettazioni ambientali dimostrano la spregiudicata e reiterata violazione da parte del ricorrente delle prescrizioni afferenti tale misura. Infine, in relazione alle ulteriori doglianze, la Corte ha adeguatamente motivato nel senso che la difesa ha omesso di confrontarsi con il contenuto della deposizione del collaboratore, che ha spiegato di aver preso la pistola nel corso di un furto in abitazione di averla consegnata a Pugliese, che poi gliel'aveva restituita dicendo di occultarla insieme alle altre armi, che, in un primo momento, erano state riportate nel garage del Pugliese e, poi, trasferite altrove.

Contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, poi, il fucile rinvenuto in sede di perquisizione non ha nulla a che vedere con quello vecchio e arrugginito cui si riferisce il ricorso, come emerge chiaramente dalle intercettazioni (pag. 211 sentenza impugnata). Quanto, poi, al locale in cui Nicola Toffanin avrebbe visto le armi in possesso del ricorrente, la sentenza ha precisato che la descrizione resa dal collaboratore non è affatto smentita dalla piantina prodotta. La circostanza, infine, che le armi fossero depositate per conto dell'associazione emerge dalle dichiarazioni di Toffanin, secondo cui erano funzionali alla commissione di reati predatori, finalizzati al mantenimento e al rafforzamento del economico della consorteria, implicanti quando necessarie il ricorso ad azioni violente.

30. Il quarto motivo di ricorso, con cui si contesta che l’estorsione di cui al capo n. 59, sia stata commessa con la finalità di agevolare l’associazione è fondato, per i motivi già espositi in riferimento alla posizione di Antonio Giardino, cui si fa rinvio. La sentenza impugnata, dunque, va annullata senza rinvio limitatamente all’aggravante di cui all’art. 416-bis cod. pen. in relazione al capo n. 59, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Venezia per la rideterminazione della pena.

31. Il quinto motivo di ricorso (numerazione attribuita con la presente sentenza, essendo il motivo privo di numerazione nel ricorso) è inammissibile perché il riferimento al reato di cui al capo n. 62 non è stato elemento decisivo ai fini della prova del metodo mafioso, per cui l’eventuale accoglimento della censura sul punto non avrebbe alcuna conseguenza sulla sentenza impugnata.

32. Il sesto motivo di ricorso è manifestamente infondato quanto alla doglianza relativa all’omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche. L'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590 – 01). La Corte di appello ha fatto corretta applicazione di tali principi, confermando la pronuncia di primo grado, che aveva negato l’applicazione dell’art. 62-bis cod. pen., oltre che per la mancanza di qualsivoglia elemento di segno positivo da valutare in tal senso, anche per la negativa condotta processuale del ricorrente e per il ruolo di primo piano assunto nel ramo armato e violento dell'associazione.

Il motivo di ricorso relativo al difetto di motivazione in relazione alla determinazione della pena è infondato. L’onere motivazionale, come sopra ricordato richiamando la sentenza Pizzone delle Sezioni unite, è funzionale al controllo sull’esercizio del potere discrezionale di quantificazione della pena entro i limiti edittali ed è tanto più pregnante quanto più il giudice si discosti dal limite minimo. Ebbene, in secondo grado, escluso il ruolo apicale di Pugliese, la pena per il capo n. 1 è stata determinata in dieci anni di reclusione, ossia nel minimo edittale, per cui nessuna motivazione era necessaria sul punto.

Su tale pena è stato, poi, apportato l’aumento per la recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, cod .pen. vincolato nel quantum, così giungendo ad anni sedici e mesi sei di reclusione; la pena è stata ulteriormente aumentata di mesi sei di reclusione per la continuazione con il capo n. 57 (in luogo di mesi dieci inflitti in primo grado) e di ulteriori mesi sei per la continuazione con il capo n.

59. La circostanza che l’aumento per la continuazione sia stato ridotto rispetto al primo grado e che l’aumento di pena per i reati satellite, tenuto conto della loro gravità sia stato assolutamente minimo, consente di escludere ogni abuso del potere discrezionale conferito dall’art. 132 cod. pen.

33. Il settimo motivo di ricorso, relativo alla recidiva, è manifestamente infondato. La sentenza impugnata ha rilevato, infatti, che Michele Pugliese è già stato dichiarato recidivo ex art. 99, quarto comma, cod. pen., che ha plurimi precedenti per delitti commessi con violenza o prodromici all'esercizio della stessa, quali, ad esempio i delitti in materia di armi, che ha patito prolungati i periodi di detenzione e che, nonostante ciò, ha continuato a delinquere, commettendo i reati oggetto del presente procedimento che, così, sono stati del tutto condivisibilmente considerati sintomo di accentuata pericolosità (pag. 214).

34. In conclusione il ricorso di Michele Pugliese va accolto limitatamente all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. contestata al capo 59) e rigettato nel resto.

35. I ricorrenti Francesco Vallone, Antonio Lo Prete, Antonio Giardino e Michele Pugliese vanno, altresì, condannati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili CGIL Veneto e CGIL Camera del lavoro di Verona, che si liquidano in complessivi euro 3686, oltre accessori di legge, per ciascuna parte civile. Vallone Francesco, Antonio Giardino e Pugliese Michele vanno, poi, condannati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili Regione Veneto e Amia Verona spa, spese che si liquidano, per ciascuna parte, in complessivi euro 3686 oltre accessori di legge P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Giardino Alfredo per