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Sentenza — n. 36891/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of manifest illogical reasoning regarding bail substitution.

Numero d'incarto Sentenza — n. 36891/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court's refusal to substitute prison custody with home detention was illogical because he had been acquitted of a specific drug trafficking charge. The court rejected this, ruling that the appellant remained liable for an association charge where the presumption of danger persisted due to his established role in the criminal network, and that the 'silent time' since the acquittal did not automatically mitigate the need for strict bail measures.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 299 c.p.p.: The cassation appeal is inadmissible if the lower court's reasoning is not manifestly illogical, as the presumption of danger in association charges remains valid when the defendant's professional integration in criminal circuits is evident, and the time elapsed since a specific acquittal does not automatically attenuate the need for strict bail measures.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility manifest illogical reasoning bail substitution measures association crime charges presumption of danger silent time evaluation court costs and fines chiusura dell'istruzione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 292 cod. proc. pen.
Il Tribunale ha aggiunto che il decorso del tempo dalla commissione del reato deve essere oggetto di valutazione ex art. 292 comma 1, lettera c) icod.
Art. 299 cod. proc. pen.
da parte del giudice che emette l'ordinanza di custodia cautelare, mentre analoga valutazione non è richiesta dall'art. 299 cod. proc. pen. ai fini della revoca o della sostituzione della misura.
Art. 74 d.P.R. n. 309/90
pen., risponde del reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/90, ha ricordato che per quest'ultimo delitto vige la presunzione relativa di pericolosità e inadeguatezza delle misure cautelari diverse dalla custodia in carcere.
Art. 275, comma 3 cod. proc. pen.
Si tratta di un rilievo corretto, in linea con l'orientamento di questa Corte secondo cui, in tema di misure cautelari applicate per un reato di cui all'art. 275, comma 3, cod.
art. 416-bis cod. pen
Avverso l'anzidetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto la manifesta illogicità della motivazione, non essendo stati valorizzati, quali elementi di novità, l'assoluzione dal reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.
art. 74 d.P.R. n. 309/90
pen., risponde del reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/90, ha ricordato che per quest'ultimo delitto vige la presunzione relativa di pericolosità e inadeguatezza delle misure cautelari diverse dalla custodia in carcere.
art. 74 d.P.R. n. 309/1990
pen., risponde del reato di cui all'art. 74 d.P.R.
art. 299 cod. proc. pen
da parte del giudice che emette l'ordinanza di custodia cautelare, mentre analoga valutazione non è richiesta dall'art. 299 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 3966 del 12/01/2021, Fusco
Sez. 2, n. 47120 del 04/11/2021, Attento
Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186
pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché — non sussistendo ragioni di esonero (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) — della somma di euro tremila, equitativamente determinata, in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Fruci Vincenzino, nato a Lamezia Terme il 26/03/1976 avverso l'ordinanza del 18/02/2025 del Tribunale di Catanzaro Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Vincenzo Senatore, che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 18 febbraio 2025 il Tribunale di Catanzaro ha rigettato l'appello proposto da Vincenzino Fruci avverso il provvedimento con cui la Corte di appello della stessa città aveva rigettato la domanda di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari. ‘17 2. Avverso l'anzidetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto la manifesta illogicità della motivazione, non essendo stati valorizzati, quali elementi di novità, l'assoluzione dal reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. e la formulazione chiusa al 2018 dell'imputazione di partecipazione all'associazione dedita al narcotraffico. La manifesta illogicità delle ragioni esposte dal Tribunale sarebbe resa evidente dalla circostanza che non è stato valorizzato il tempo silente, pur essendo l'imputato stato assolto dal delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il Collegio della cautela, dopo avere premesso che il ricorrente, assolto dal reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., risponde del reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/90, ha ricordato che per quest'ultimo delitto vige la presunzione relativa di pericolosità e inadeguatezza delle misure cautelari diverse dalla custodia in carcere. Tale presunzione, nel caso in esame, non è stata superata, mancando qualsivoglia elemento positivo di novità idoneo a far ritenere affievolite le esigenze cautelari. Il Tribunale ha aggiunto che la valutazione del quadro cautelare non poteva mutare in ragione del carattere chiuso della contestazione associativa, atteso che «le concrete circostanze e modalità del fatto consolidavano il giudizio sulla personalità dell'imputato, che si era rivelato essere un anello essenziale nella catena di coltivazione e commercio di sostanze stupefacenti, apportando un valido e continuo contributo al sodalizio».

Così argomentando e, quindi, ritenendo che, pur in presenza della contestazione chiusa relativa al reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990, poteva formularsi, in ragione delle indicate circostanze del fatto, una prognosi di pericolosità dell'imputato, il Tribunale ha fatto corretta applicazione dell'insegnamento di questa Corte, secondo cui, in tema di misure cautelari riguardanti il reato di associazione ex art. 74 d.P.R. cit., la prognosi di pericolosità non si rapporta solo all'operatività della stessa, né alla data ultima dei reati fine, ma ha ad oggetto la possibile commissione di delitti che siano espressione della medesima professionalità e del medesimo grado di inserimento in circuiti criminali che caratterizzano l'associazione di appartenenza (Sez. 4, n. 3966 del 12/01/2021, Fusco, Rv. 280243 — 01).

Il Tribunale ha aggiunto che il decorso del tempo dalla commissione del reato deve essere oggetto di valutazione ex art. 292 comma 1, lettera c) icod. proc. pen. da parte del giudice che emette l'ordinanza di custodia cautelare, mentre analoga valutazione non è richiesta dall'art. 299 cod. proc. pen. ai fini della revoca o della sostituzione della misura. Si tratta di un rilievo corretto, in linea con l'orientamento di questa Corte secondo cui, in tema di misure cautelari applicate per un reato di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., il "tempo silente", trascorso dalla commissione del reato, non costituisce oggetto di valutazione ex art. 299 cod. proc. pen. ai fini dei provvedimenti di revoca o di sostituzione della misura, rispetto ai quali l'unico tempo che assume rilievo è quello trascorso dall'applicazione o dall'esecuzione della stessa, siccome qualificabile, in presenza di ulteriori elementi di valutazione, come fatto sopravvenuto da cui poter desumere il venir meno ovvero l'attenuazione delle originarie esigenze cautelari (Sez. 2, n. 47120 del 04/11/2021, Attento, Rv. 282590 - 01).

Con tale apparato giustificativo il ricorrente non si è adeguatamente confrontato, posto che, nella sostanza, si è limitato a contestare in maniera assertiva il ragionamento articolato dal Tribunale, senza evidenziare, però, profili di effettiva illogicità.

3. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché — non sussistendo ragioni di esonero (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) — della somma di euro tremila, equitativamente determinata, in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

4. La Cancelleria è onerata degli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. attuaz. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma