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Sentenza — n. 36887/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 36887/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 36887/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Berushi Shpetim, nato in Albania i119/12/1986 (CUI: 077ISQ4) avverso l'ordinanza del 23/05/2025 del Tribunale di Milano Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Mariella Ianniciello; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, Francesca Ceroni, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso; lette le memorie, presentate dall'Avv. Alessandro Franzoni, nella qualità di difensore di fiducia e di procuratore speciale di Berushi Shpetim, con cui è stata presentata rinuncia al ricorso

Regesto Legislator

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art. 299 cod. proc. pen; Sentenza — n. 36887/2025 — snpen · Corte di Cassazione: La Corte rileva l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse: l'impugnazione presuppone la perdurante efficacia dell'ordinanza genetica della misura cautelare, di guisa che- qualora il provvedimento applicativo venga nelle more annullato , perda efficacia o venga sostituito con altra misura meno afflittiva- viene meno la concretezza e l'attualità dell'interesse ad agire e conseguentemente uno dei presupposti per l'ammissibilità del ricorso per cassazione (da ultimo, Sez. 6, n. 44723 del 25/11/2021, Tonti, Rv. 282397 - 01).

Parole chiave

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domanda d'asilo di cittadino albanese domanda di protezione provvisoria ritiro dell'istanza giudiziaria diritto a un difensore cittadini stranieri allontanamento malgrado rischio di persecuzione

Disposizioni normative citate

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art. 299 cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Berushi Shpetim, nato in Albania i119/12/1986 (CUI: 077ISQ4) avverso l'ordinanza del 23/05/2025 del Tribunale di Milano Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Mariella Ianniciello; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, Francesca Ceroni, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso; lette le memorie, presentate dall'Avv. Alessandro Franzoni, nella qualità di difensore di fiducia e di procuratore speciale di Berushi Shpetim, con cui è stata presentata rinuncia al ricorso

RITENUTO IN FATTO

E RILEVATO IN DIRITTO 1.11 Tribunale di Milano - con l'ordinanza sopra indicata - respingeva il riesame presentato da Berushi Shpetim avverso l'ordinanza emessa il 13 maggio 2025 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Pavia con cui era stata disposta la misura della custodia cautelare in carcere per il reato di detenzione ai fini di cessione di sostanza stupefacente del tipo nnarjivana di cui alla provvisoria contestazione. Dr( 2. In data 30 giugno 2025, l'indagato, per il tramite del proprio difensore, ha avverso detto provvedimento, proposto ricorso per cassazione; il successivo 8 agosto 2025 il difensore, munito di procura speciale, ha fatto pervenire presso la Cancelleria di questa Corte istanza di rinuncia al ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse essendo stata nelle more disposta ai sensi dell'art. 299 cod. proc. pen. la sostituzione della misura in corso con altra meno afflittiva.

3. La Corte rileva l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse: l'impugnazione presuppone la perdurante efficacia dell'ordinanza genetica della misura cautelare, di guisa che- qualora il provvedimento applicativo venga nelle more annullato , perda efficacia o venga sostituito con altra misura meno afflittiva- viene meno la concretezza e l'attualità dell'interesse ad agire e conseguentemente uno dei presupposti per l'ammissibilità del ricorso per cassazione (da ultimo, Sez. 6, n. 44723 del 25/11/2021, Tonti, Rv. 282397 - 01).

4. In tal caso, alla declaratoria di inammissibilità del ricorso non consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali né al versamento della somma a favore della Cassa delle ammende, in quanto il sopraggiunto venire meno del suo interesse alla decisione — conseguente alla revoca della misura cautelare impugnata - non configura un'ipotesi di soccombenza in quanto derivante da causa allo stesso non imputabile (da ultimo, Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Pujia, Rv. 282549).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così è deciso, 25/09/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Mar Ianniciello Gaetano De Amicis DEPOSITATO IN