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Sentenza — n. 36084/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 36084/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 36084/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Lecce ha disposto la consegna di Neriman Hanaj all'Autorità Giudiziaria del Belgio in esecuzione del mandato di arresto europeo processuale relativo ai reati di importazione e traffico di sostanze stupefacenti, produzione di sostanze stupefacenti in associazione e furto con violenza.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 36084/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile in quanto il motivo dedotto, oltre ad essere generico, è manifestamente infondato e, in parte, meramente esplorativo. 1.1. La sentenza impugnata ha dato atto che il mandato di arresto europeo contiene gli elementi richiesti dall'art. 6 legge n. 69 del 2005 e, in particolare, per quanto rileva in questa Sede, una precisa descrizione dei fatti per cui si procede, del ruolo assunto dal consegnando e degli elementi di prova a suo carico. Va, inoltre, aggiunto che, a seguito della recente modifica della legge n. 69 del 2005, ad opera del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, il giudice non è tenuto a compiere un'autonoma valutazione del quadro indiziario.

Parole chiave

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importazione di stupefacenti pericolo di traffico di stupefacenti riestradizione commisurazione della pena per traffico di stupefacenti arresto in vista d'estradizione traffico qualificato di eroina
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Hanaj Neriman nato a Kote (Albania) il 06/10/1995 avverso la sentenza emessa il 22 agosto 2025 dalla Corte di appello di Lecce; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere Debora Tripiccione; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Francesca Ceroni, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, Avv. Alberto Pellizzari, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Lecce ha disposto la consegna di Neriman Hanaj all'Autorità Giudiziaria del Belgio in esecuzione del mandato di arresto europeo processuale relativo ai reati di importazione e traffico di sostanze stupefacenti, produzione di sostanze stupefacenti in associazione e furto con violenza.

2. Neriman Hanaj ricorre per cassazione deducendo la violazione dell'art. 6 legge n. 69 del 2005, rilevando la genericità del contenuto dell'euromandato nel quale sono indicati i reati per cui si procede e si richiamano le intercettazioni telefoniche quale elemento fondante la misura cautelare. Ad avviso del ricorrente, la Corte territoriale avrebbe dovuto chiedere informazioni ulteriori, quanto meno, in merito al suo coinvolgimento. Manca, infine, nel mandato di arresto l'indicazione del periodo massimo di custodia cautelare che il ricorrente potrà soffrire in Belgio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto il motivo dedotto, oltre ad essere generico, è manifestamente infondato e, in parte, meramente esplorativo. 1.1. La sentenza impugnata ha dato atto che il mandato di arresto europeo contiene gli elementi richiesti dall'art. 6 legge n. 69 del 2005 e, in particolare, per quanto rileva in questa Sede, una precisa descrizione dei fatti per cui si procede, del ruolo assunto dal consegnando e degli elementi di prova a suo carico. Va, inoltre, aggiunto che, a seguito della recente modifica della legge n. 69 del 2005, ad opera del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, il giudice non è tenuto a compiere un'autonoma valutazione del quadro indiziario.

In particolare, è stato eliminato dal testo dell'art. 17, comma 4, legge cit. il riferimento ai gravi indizi di colpevolezza, cosicché, la loro mancata indicazione non costituisce legittimo motivo di rifiuto alla consegna, nemmeno di carattere facoltativo (Sez.6, n. 39196 del 28/10/2021, Ferrari, Rv. 282118). Peraltro, proprio il venir meno della valutazione autonoma dei gravi indizi, ha comportato anche la drastica riduzione delle allegazioni al mandato di arresto, con conseguente impossibilità di fondare il motivo di ricorso sulla presunta carenza di documentazione. 1.2.

Parimenti inammissibile è l'ulteriore questione relativa alla mancata indicazione dei termini di durata massima della custodia cautelare in quanto, oltre ad essere stata dedotta per la prima volta in questa Sede in termini meramente esplorativi, attiene ad una informazione che non rientra tra quelle che devono essere necessariamente inserite nel mandato di arresto europeo ai sensi dell'art. 6 legge n. 69 del 2005 e, a seguito delle modifiche introdotte dal citato d.lgs. n. 10 del 2021 (che ha sensibilmente ridotto i motivi di rifiuto della consegna previsti dall'art. 18 della legge n. 69 del 2005, eliminando, per quanto rileva in questa Sede, quello previsto dalla lett.

e) con riferimento alla mancata previsione, nella legislazione dello Stato membro di emissione, di limiti massimi della carcerazione preventiva) non costituisce motivo di rifiuto della consegna.

2. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n.69/2005. Così deciso il