Italian Supreme Court annuls Austrian sentence recognition due to missing habitual residence proof and procedural flaws.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court annulled the Court of Appeal's refusal to recognize an Austrian criminal judgment against Kiss Reinhold. The lower court had declared the applicant unfindable and absent from Italy, ignoring evidence of his habitual residence in Udine and the specific reasons for his temporary absence related to the Austrian proceedings. The Court ruled that the lower court failed to properly evaluate available documents and violated procedural requirements, necessitating a new trial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 733, lett. c) c.p.p.; Art. 22, comma 5, legge n. 69/2005: The recognition of a foreign criminal judgment requires proof of the defendant's habitual residence in the requesting state; failure to assess available evidence regarding temporary absence or procedural defects in the lower court's finding of irreperibility warrants annulment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Kiss Reinhold, nato in Austria il 27/02/1959 avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste del 4/2/2025 Udita la relazione svolta dal Consigliere Benedetto Paterno' Raddusa; sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Marco Patarnello che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Trieste
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che la difesa di Kiss Reinhold ha impugnato la sentenza descritta in epigrafe con la quale la Corte di appello di Trieste, esaminando la richiesta del Ministero della Giustizia di riconoscimento della sentenza penale di condanna, per i reati di frode commerciale e lavoro nero puniti dal codice penale austriaco, emessa, nei confronti del ricorrente, dall'Autorità giudiziaria austriaca in data 1/10/2020, ha dichiarato il non luogo a provvedere sul presupposto della rilevata irreperibilità del Kiss e dunque, a caduta, della indimostrata presenza, anche in termini di dimora abituale, del predetto nel territorio ricompreso nel distretto della Corte adita;
Rilevato che l'odierna impugnazione muove dalla restituzione in termini già accordata da questa Corte su istanza del Kiss (Sesta Sezione, ordinanza del 27/5/2025, n. 27893) / in considerazione dell'errato giudizio reso quanto alla ritenuta irreperibilità del ricorrente; considerato che, con l'odierno ricorso, per un verso si ribadisce l'inadeguatezza della valutazione resa sul tema della transitoria assenza del ricorrente dal territorio italiano - avendo la Corte omesso di apprezzare atti che davano conto delle ragioni per le quali il ricorrente, abitualmente dimorante in Italia e in particolare a Udine, centro dei propri interessi personali e lavorativi, non si trovava, all'epoca, sul territorio nazionale per ragioni legate, per l'appunto, alla esecuzione in Austria della sentenza da riconoscere- e, per altro verso, non avrebbe considerato che non tutti i reati posti a fondamento della condanna resa con la sentenza austriaca troverebbero conforto nell'ordinamento italiano con conseguente violazione dell'art. 733, lettera c), cpp; ritenuta la assorbente fondatezza del primo motivo di ricorso, che trova immediato supporto già nelle valutazioni spese da questa stessa Corte nel giustificare la restituzione in termini utile alla proposizione dell'impugnazione che occupa, atteso che, con la decisione impugnata, la Corte del merito, per il vero anche a causa dell'incompleta documentazione nel caso trasmessa dal Ministero richiedente, ha decretato l'irreperibilità del ricorrente e per l'effetto ritenuto l'assenza del presupposto inerente alla dimora abituale dello stesso nel territorio nazionale e a caduta in quello distrettuale di riferimento, senza considerare acquisizioni decisive rispetto alla valutazione da rendere nel caso (in particolare la nota del Ministero di Giustizia austriaco del 19 novembre 2024 e quella del Ministero di Giustizia del 2/12/2024, indicate nel ricorso), il cui contenuto, puntualmente messo in luce dalla difesa, avrebbe imposto necessari approfondimenti non solo sulla rituale instaurazione del contraddittorio nei confronti del Kiss ma anche sulle ulteriori derive sostanziali nel caso emarginate a sostegno della decisione gravata che risulta assunta, dunque, all'esito di una incompleta disamina delle emergenze in atti, con conseguente vizio di motivazione, PQM Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Trieste.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005.
P.Q.M.
Così è deciso, 04/11/2025 Il Consigliere estensore BENEDETTO PATERNO' RA USA a Il Presidente GAETANO DE AMICIS CAC DEPOSITATO IN