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Sentenza — n. 36052/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 36052/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 36052/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il primo motivo è inammissibile in quanto manifestamente infondato. All’esito dell’esame del fascicolo processuale, cui la Corte può accedere in ragione della natura della questione dedotta, non è stata, infatti, rin venuta la dichiarazione di nomina del nuovo difensore che, peraltro, secondo quanto ammesso dallo stesso ricorrente,sarebbe stata irritualmente depositata, dopo la pronuncia della sentenza di primo grado e la proposizione dell’atto di appello , presso il Tribunale di Vibo Valentia, anziché, come prescritto dall’art. 96 cod. proc. pen., presso l’autorità giudiziaria procedente che, nel caso in esame, va individuata nella Corte di appello di Catanzaro.

Regesto Legislator

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art. 96 cod. proc. pen, art. 133 cod. pen; Sentenza — n. 36052/2025 — snpen · Corte di Cassazione: All’esito dell’esame del fascicolo processuale, cui la Corte può accedere in ragione della natura della questione dedotta, non è stata, infatti, rin venuta la dichiarazione di nomina del nuovo difensore che, peraltro, secondo quanto ammesso dallo stesso ricorrente,sarebbe stata irritualmente depositata, dopo la pronuncia della sentenza di primo grado e la proposizione dell’atto di appello , presso il Tribunale di Vibo Valentia, anziché, come prescritto dall’art. 96 cod. proc. pen., presso l’autorità giudiziaria procedente che, nel caso in esame, va individuata nella Corte di appello di Catanzaro.

Parole chiave

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motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio revisione della sentenza penale ricorso di annullamento cognizione del ricorso per cassazione impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

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art. 96 cod. proc. pen
art. 133 cod. pen
Anche il terzo motivo è inammissibile in quanto si limita ad esprimere un generico dissenso rispetto al trattamento sanzionatorio, determinato dai Giudici di merito sulla base di una motivazione che appare esente da profili di manifesta illogicità ecoerente con i canoni di giudizio indicati dall’art. 133 cod. pen.
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Testo completo

ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Castagna Giovanni nato a Rombioloil 29/04/1972 avverso la sentenza emessa il 6novembre 2024 dalla Corte d'appello di Catanzaro Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Alessandro Cimmino, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, in accoglimento del primo motivo di ricorso, e la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Catanzaro per il giudizio.

RILEVATO IN FATTO 1.Giovanni Castagna ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che ha confermato la sua condanna per i reati di cui agli artt. 73, comma5, d.P.R. n. 309 del 1990 e 678 c od. pen. Deduce tre motividi seguito riassunti nei termini strettamente necessari per la motivazione. 1.1. Vizi di violazione di legge processuale e di motivazionestante la nullità della sentenza impugnata per l’omessa notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello al difensore di fiducia del ricorrente, Avv.

Tommaso Zavaglia, designato con atto di nomina depositato il 26/4/22 presso il Tribunale di Vibo Valentia, con dichiarazione di revoca di ogni altro precedente difensore. 1.2. Violazione di legge e vizi della motivazione in ordine alla responsabilità per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, desunta da elementi equivoci compatibili con la dimostrata condizione del ricorrente di assuntore di sostanze stupefacenti. 1.3. Violazione di legge e vizio della motivazione in merito al trattamento sanzionatorio, determinato nel triplo del minimo edittale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo è inammissibile in quanto manifestamente infondato. All’esito dell’esame del fascicolo processuale, cui la Corte può accedere in ragione della natura della questione dedotta, non è stata, infatti, rin venuta la dichiarazione di nomina del nuovo difensore che, peraltro, secondo quanto ammesso dallo stesso ricorrente,sarebbe stata irritualmente depositata, dopo la pronuncia della sentenza di primo grado e la proposizione dell’atto di appello , presso il Tribunale di Vibo Valentia, anziché, come prescritto dall’art. 96 cod. proc. pen., presso l’autorità giudiziaria procedente che, nel caso in esame, va individuata nella Corte di appello di Catanzaro.

Va, infatti, ribadito che successivamente alla pronuncia della sentenza di primo grado, l'atto di nomina di un nuovo difensore di fiducia deve essere depositato presso la corte di appello, quale giudice procedente, atteso che la pubblicazione della sentenza, indipendentemente dalla proposizione dell'impugnazione ovvero dall'iscrizione del processo nel registro del giudice di secondo grado, determina la pendenza del procedimento in grado appello (cfr. Sez. U, n. 15933 del 24/11/2011, dep. 2012, Rancan, Rv. 252012; Sez. 3, n. 11622 del 23/10/2020, dep. 2021, Turrini, Rv. 281482).

In tale contesto, dunque, sarebbe stato onere del difensore attivarsi per assicurare la tempestiva trasmissione della dichiarazione di nomina alla Corte di appello. Di tutto ciò, tuttavia, non vi è alcuna prova agli atti. Né tantomeno il ricorrente si è premurato di allegare alcun elemento idoneo a dimostrare che la nomina del nuovo difensore fosse nota alla Corte di appello pima della notifica del decreto di citazione a giudizio.

2. Anche il secondo motivo di ricorso non supera il vaglio di ammissibilità in quanto si limita a formulare censure di merito di contenuto meramente confutativo rispetto alle conclusioni cui è pervenuta la Corte territoriale sulla base di una motivazione immune da vizi e saldamente ancorata alle risultanze istruttorie, avuto riguardo, in particolare, al rinvenimento , unitamente alla sostanza stupefacente, di strumenti da pesatura e da confezionamento (cfr. p. 3).

3. Anche il terzo motivo è inammissibile in quanto si limita ad esprimere un generico dissenso rispetto al trattamento sanzionatorio, determinato dai Giudici di merito sulla base di una motivazione che appare esente da profili di manifesta illogicità ecoerente con i canoni di giudizio indicati dall’art. 133 cod. pen. (nel caso in esame, le modalità della condotta , la quantità e qualità delle sostanze stupefacenti, i precedentidel ricorrente e le sue stesse d ichiarazioni relative allo svolgimento diuna occasionale attività di spaccio di sostanze stupefacenti).

4. All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci