Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 36046/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court annuls confiscation of toy guns and cameras due to lack of judicial reasoning on their nature and link to crimes.

Numero d'incarto Sentenza — n. 36046/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court annulled the lower court's confiscation orders for toy guns, air guns, and surveillance cameras in a drug trafficking case. The defense argued the trial judge failed to explain why these items were considered weapons or directly linked to the offenses. The Court agreed, ruling that the confiscation lacked the required legal reasoning regarding the items' nature and connection to the crimes.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 444 cod. proc. pen.; Art. 606 cod. proc. pen.: Confiscation measures not agreed upon by the parties require explicit judicial reasoning regarding the item's nature as a weapon and its causal link to the commission of the crime; absence of such motivation renders the decision void.

Parole chiave

Generato dall'IA
confiscation of property lack of judicial reasoning drug trafficking offenses toy gun confiscation surveillance camera seizure Italian criminal procedure annulment of sentence infrazione alla legge sulle armi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 444 cod. proc. pen.
Con la sentenza impugnata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia ha applicato, su richiesta, ad Abramo Procaccini, ai sensi dell’art. 444 cod.
Art. 606 cod. proc. pen.
pen., ove la misura sia stata oggetto dell’accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall’art. 606 cod. proc. pen. (Sez.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
La sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all’art. 448, comma 2-bis, cod.
art. 444 cod. proc. pen
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia, nell’applicare la pena ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.
art. 606 cod. proc. pen
pen., ove la misura sia stata oggetto dell’accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall’art. 606 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019
(Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep.
Sez. 3, n. 4252 del 15/01/2019
Sez. 2, n. 37590 del 30/04/2019
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

orso proposto da: Procaccini Abramo, nato a Rimini il 18/09/1995; avverso la sentenza emessa in data 16/06/2025 dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Foggia; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; letta la requisitoria del requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha chiesto di accogliere il ricorso e di annullare in parte la sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia ha applicato, su richiesta, ad Abramo Procaccini, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena di quattro anni e quattro mesi di reclusione ed euro 20.000,00 di multa per i delitti di detenzione a fine di spaccio e di cessione di cocaina, hashish e marijuana di cui agli artt. 81, 110 cod. pen., 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, accertati in Foggia in data 12 febbraio 2025. Il giudice ha, altresì, dichiarato l’imputato interdetto dai pubblici uffici per la durata di cinque anni, ha condannato l’imputato al pagamento delle spese processuali e a quelle di custodia cautelare in carcere, ha ordinato la confisca e la distruzione «di tutto quanto in sequestro, fatta eccezione dei cellulari, dei portadocumenti e delle somme di danaro rinvenute, che devono essere dissequestrate e restituite agli aventi diritto ad opera della polizia giudiziaria che ha materialmente eseguito il sequestro».

Il giudice ha, inoltre, disposto il dissequestro dell’immobile ove era realizzata l’attività di spaccio.

2. L’avvocato Carlo Alberto Mari, difensore dell’imputato, ha proposto ricorso avverso questa sentenza e ne ha chiesto l’annullamento. Con unico motivo di ricorso, il difensore ha dedotto la mancanza di motivazione quanto alla confisca della pistola giocattolo con tappo rosso, dell’ulteriore pistola ad aria compressa, nonché di otto telecamere e del sistema di videosorveglianza sottoposti a sequestro. Ad avviso del difensore, infatti, la sentenza impugnata non avrebbe motivato in ordine alla natura di arma delle predette pistole e, in particolare, sulla loro potenzialità offensiva, idonea a giustificare l’adozione del provvedimento ablatorio; all’imputato, peraltro, non sarebbe stata mossa alcuna contestazione in materia di armi. Parimenti il Giudice per le indagini preliminari non avrebbe motivato in ordine alla confisca facoltativa del sistema di videosorveglianza, che avrebbe un legame solo occasionale con la commissione del reato.

3. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 8 agosto 2025, il Procuratore generale, Luigi Cuomo, ha chiesto di annullare, almeno parzialmente, la sentenza impugnata con riferimento alla confisca, con rinvio al Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Foggia per nuovo esame.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere accolto, in quanto il motivo proposto è fondato.

2. Con unico motivo di ricorso, il difensore ha dedotto la mancanza di motivazione quanto alla confisca della pistola giocattolo con tappo rosso, dell’ulteriore pistola ad aria compressa, nonché di otto telecamere e del sistema di videosorveglianza sottoposti a sequestro.

3. Il motivo è ammissibile. La sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ove la misura sia stata oggetto dell’accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall’art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348 – 01; conf. Sez. 3, n. 4252 del 15/1/2019, Caruso, Rv. 274946-02; Sez. 2, n. 37590 del 30/4/2019, Giulivi, Rv. 277083, che hanno ritenuto “illegale” l’applicazione della misura di sicurezza disposta in violazione dei presupposti e dei limiti stabiliti dalla legge per la sua applicazione).

Nel caso di specie il motivo è ammissibile, in quanto la confisca dei beni sopra indicati non ha formato oggetto dell’accordo tra le parti e l’imputato legittimamente deduce che la confisca è stata disposta in violazione dei presupposti e limiti stabiliti dalla legge. Il motivo è, altresì, fondato. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia, nell’applicare la pena ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. per il reato di acquisto e detenzione illecita di sostanza stupefacente, non ha motivato sulla confisca della pistola ad aria compressa e delle pistola giocattolo, sulla loro natura di armi e sulla loro potenzialità offensiva, tale da giustificare il provvedimento ablatorio.

Il giudice, inoltre, non ha motivato in ordine alla confisca del sistema di videosorveglianza e delle relative telecamere e sul loro rapporto con la commissione dei reati accertati dalla sentenza di patteggiamento.

4. Alla stregua di tali rilievi, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere annullata con riferimento alla confisca dei beni predetti, con rinvio per nuovo giudizio al Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Foggia, in quanto questa decisione implica valutazioni di fatto, precluse a questa Corte di legittimità. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Foggia. Così deciso il 30/10/2025. Il Consigliere estensore Il Presiden