Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 36041/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court corrects a sentencing order's omission of a remand to another appellate court section.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36041/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court ordered a correction to a prior sentencing order that omitted a remand clause. The appellant argued the original judgment failed to specify the remand to another section of the Reggio Calabria Court of Appeal. The court ruled that this was a material error requiring immediate correction to ensure procedural clarity before the case proceeds.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 363-bis c.p.p.; Art. 363-ter c.p.p.: The court must correct material errors in the operative part of a judgment that affect the clarity of the decision or the proper designation of the competent authority for the next procedural step.

Parole chiave

Generato dall'IA
material error correction omission of remand appellate court section procedural clarity sentencing order amendment revoca dell'annullamento ripristino dell'effetto sospensivo ritiro della domanda di revisione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 363-bis c.p.p.
Art. 363-ter c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Pierluigi Di Stefano - Presidente - Ord. n. sez. 1450/2025 Maria Grazia Benedetti CC - 21/10/2025 Riccardo Amoroso - Relatore - R.G.N. 32692/2025 Paolo Di Geronimo Stefania Riccio ha pronunciato la seguente ORDINANZA In relazione alla sentenza pronunciata da questa Sezione della Corte di cassazione in data 30/09/2025 a seguito di ricorso presentato da Furfaro Santo nato a Gioia Tauro il 19/10/1966 nel procedimento n. 10305/25; udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Amoroso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che all’udienza del 30 settembre 2025 questa Sezione della Corte di cassazione ha pronunciato sentenza nel procedimento n. 10305/2025, originato da ricorso di Furfaro Santo e altri avverso il decreto della Corte di appello di Reggio Calabria in data 18 giugno 2024; rilevato che nel dispositivo della sentenza è stato omesso il riferimento al rinvio conseguente all’annullamento del decreto impugnato disposto nei confronti di Furfaro Santo; ritenuto che deve procedersi alla correzione dell’errore materiale, inserendo nel dispositivo la specificazione dell’annullamento con rinvio per nuovo giudizio davanti alla Corte di appello di Reggio Calabria del decreto impugnato;

P.Q.M CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 36041/2025 Roma, lì, 05/11/2025 ordina correggersi l’errore materiale che figura nel dispositivo riportato, con riguardo al proc. n. 10305/25, originato da ricorso presentato da Furfaro Santo e altri avverso il decreto della Corte di appello di Reggio Calabria in data 18 giugno 2024, nel senso che dopo le parole «nei confronti di Furfaro Santo», deve inserirsi il seguente periodo: «con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Reggio calabria».

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso il 21/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Riccardo Amoroso Pierluigi Di Stefano