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Sentenza — n. 36026/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls appeal judgment for omitting reasoning on non-punishment and suspended sentence.

Numero d'incarto Sentenza — n. 36026/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court annulled the Appellate Court's judgment regarding the defendant's conviction for resisting a public official. The defense argued the lower court failed to address their claims of non-punishment under specific regulations and the applicability of a suspended sentence. The court ruled that omitting explicit reasoning on these admissible grounds violated due process, necessitating a remand for a new trial on these specific points.

Regesto Legislator

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Art. 27 D.P.R. n. 448/1988; Art. 133 c.p.: The appellate court must explicitly evaluate the constitutive elements of non-punishment and the conditions for a suspended sentence; a mere factual description without addressing these specific legal grounds constitutes a violation of the duty to motivate.

Parole chiave

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omission of reasoning non-punishment regulation suspended sentence appellate duty to motivate remand for new trial resisting public official Cassation annulment infrazione privilegiata

Disposizioni normative citate

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Art. 27 D.P.R. n. 448 del 1988
Nell’interesse del ricorrente è stato formulato un unico motivo di ricorso, con il quale si deduce l’omessa motivazione in ordine al diniego della causa di non punibilità prevista dall’art. 27 D.P.R. n. 448 del 1988 e della sospensione condizionale della pena.
Art. 133 c.p.
ART. 52 D.LGS. 196/03
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Testo completo

o la seguente Sul ricorso proposto da: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX avverso la sentenza del 20/11/2024 della Corte di appello di Catanzaro - Sez. minorenni visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Geronimo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio, che ha chiesto l'annullamento in parte con rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1. Il ricorrente impugna la sentenza con la quale la Corte di appello di Catanzaro confermava la condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Sulla base delle concordi sentenze di merito, emerge che l’imputato – all’epoca dei fatti minorenne – nel tentativo di sottrarsi ad un controllo da parte delle forze dell’ordine, mentre si trovava alla guida di un’autovettura pur non avendo conseguito la patente, si dava ad una pericolosa fuga, assumendo una condotta di guida tale da porre in pericolo l’incolumità personale degli operanti e degli altri utenti della strada.

3. Nell’interesse del ricorrente è stato formulato un unico motivo di ricorso, con il quale si deduce l’omessa motivazione in ordine al diniego della causa di non punibilità prevista dall’art. 27 D.P.R. n. 448 del 1988 e della sospensione condizionale della pena. Rappresenta la difesa che, pur avendo espressamente dedotto tali motivi con l’appello, la sentenza impugnata non affrontava in alcun modo le questioni dedotte.

4. Il ricorso è stato trattato con rito cartolare.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Il motivo di ricorso concernente l’omesso riconoscimento dell’irrilevanza del fatto ex art. 27 D.P.R. n.4488 del 1988 è fondato. I giudici dell’appello hanno omesso qualsivoglia motivazione sull’applicabilità o meno del predetto istituto, non potendosi neppure sostenere che vi sia una motivazione implicita, non potendosi desumere l’esclusione dell’irrilevanza del fatto dalla mera descrizione della condotta. Premesso che l’irrilevanza del fatto presuppone necessariamente la sussistenza dei presupposti costitutivi del reato, per potersi pervenire all’esclusione dell’istituto occorreva necessariamente una valutazione degli specifici presupposti richiesti dalla norma invocata, non potendosi inferire che la condotta sia connotata da una offensività non marginale sulla base della mera descrizione in fatto.

3. Risulta parimenti fondata l’ulteriore doglianza sollevata dalla difesa. La sentenza impugnata, pur avendo dato atto del motivo di appello proposto dall’imputato in relazione alla sospensione condizionale della pena, ha totalmente omesso di fornire una motivazione in ordine alle ragioni che hanno condotto, per il tramite della conferma della sentenza di primo grado, al rigetto dell’impugnazione su tale aspetto. Deve rilevarsi, peraltro, che il motivo di appello non poteva ritenersi inammissibile, avendo la difesa formulato specifici rilievi in merito all’applicabilità della sospensione condizionale al caso di specie. A fronte di un motivo di appello ammissibile, la Corte di appello avrebbe dovuto – quanto meno succintamente – fornire un’adeguata risposta.

4. Alla luce di tali considerazioni, la sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente agli aspetti oggetto del ricorso per cassazione, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro per nuovo giudizio su tali punti. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla applicazione della disciplina della irrilevanza del fatto e della sospensione condizionale della pena con rinvio per nuovo giudizio su tali punti ad altra sezione della corte di appello di catanzaro Così è deciso, 08/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente PAOLO DI GERONIMO ERCOLE APRILE IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.