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Sentenza — n. 35946/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35946/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35946/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La ricorrente impugna la sentenza con la quale la Corte di appello di Bari confermava la condanna per i reati di cui agli artt. 336 cod. pen. e 73, comma 5°, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale pronuncia la ricorrente ha proposto due motivi di ricorso. 3.1. Con il primo motivo, deduce l’omessa motivazione in ordine al mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alla contestata aggravante di cui all’art. 61, n.2, cod. pen. La sentenza impugnata, infatti, fa riferimento alla valutazione del giudizio di equivalenza rispetto alla “recidiva”, circostanza che, invece, non era stata in alcun modo contestata e ritenuta. 3.2. Con il secondo motivo, deduce violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento dell’intervenuta prescrizione intermedia, evidenziando come i reati contestati sono stati commessi il 15 maggio 2018, mentre l’udienza dinanzi alla Corte di appello si è tenuta il 2 luglio 2024 e, successivamente, il 26 novembre 2024 è stata pronunciata la sentenza.

Regesto Legislator

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artt. 336 cod. pen, art. 159 cod. pen; Sentenza — n. 35946/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Il primo motivo di ricorso è infondato. La Corte di appello è sicuramente incorsa in errore lì dove, nell’esaminare il motivo concernente il diniego della prevalenza delle attenuanti generiche, ha fatto riferimento all’avvenuta contestazione della recidiva. Invero, dalla lettura del capo di imputazione e della sentenza di primo grado, emerge pacificamente che all’imputata era contestata l’aggravante di cui all’art. 61, n. 2 cod. pen. e non già la recidiva. Ciò posto, deve darsi atto che la Corte di appello, nel confermare il giudizio di valenza, non ha in alcun modo valorizzato la maggiore offensività del fatto legato alla recidiva, bensì ha ritenuto che le modalità della condotta fossero ostative al riconoscimento della prevalenza delle generiche.

Parole chiave

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attenuazione della pena recidiva nell'infrazione ritardo ingiustificato dell'azione penale rinuncia al dibattimento orale inadempimento reiterato infrazione privilegiata

Disposizioni normative citate

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artt. 336 cod. pen
La ricorrente impugna la sentenza con la quale la Corte di appello di Bari confermava la condanna per i reati di cui agli artt. 336 cod. pen.
art. 159 cod. pen
20989 del 12/12/2024, dep.2025, PG/Polichetti, Rv.288175-01,la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dalla legge n.
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Testo completo

o la seguente Sul ricorso proposto da: Spinosa Debora, nata a Castellana Grotte il 24/01/1992 avverso la sentenza del 26/11/2024 emessa dalla Corte d'appello di Bari udita la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Geronimo; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio, il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione.

RITENUTO IN FATTO

1. La ricorrente impugna la sentenza con la quale la Corte di appello di Bari confermava la condanna per i reati di cui agli artt. 336 cod. pen. e 73, comma 5°, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

3. Avverso tale pronuncia la ricorrente ha proposto due motivi di ricorso. 3.1. Con il primo motivo, deduce l’omessa motivazione in ordine al mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alla contestata aggravante di cui all’art. 61, n.2, cod. pen. La sentenza impugnata, infatti, fa riferimento alla valutazione del giudizio di equivalenza rispetto alla “recidiva”, circostanza che, invece, non era stata in alcun modo contestata e ritenuta. 3.2. Con il secondo motivo, deduce violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento dell’intervenuta prescrizione intermedia, evidenziando come i reati contestati sono stati commessi il 15 maggio 2018, mentre l’udienza dinanzi alla Corte di appello si è tenuta il 2 luglio 2024 e, successivamente, il 26 novembre 2024 è stata pronunciata la sentenza.

4. Il ricorso è stato trattato con rito cartolare.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. Il primo motivo di ricorso è infondato. La Corte di appello è sicuramente incorsa in errore lì dove, nell’esaminare il motivo concernente il diniego della prevalenza delle attenuanti generiche, ha fatto riferimento all’avvenuta contestazione della recidiva. Invero, dalla lettura del capo di imputazione e della sentenza di primo grado, emerge pacificamente che all’imputata era contestata l’aggravante di cui all’art. 61, n. 2 cod. pen. e non già la recidiva. Ciò posto, deve darsi atto che la Corte di appello, nel confermare il giudizio di valenza, non ha in alcun modo valorizzato la maggiore offensività del fatto legato alla recidiva, bensì ha ritenuto che le modalità della condotta fossero ostative al riconoscimento della prevalenza delle generiche.

Ne consegue che, pur a fronte di un erroneo riferimento ad una aggravante diversa da quella in concreto applicata, il giudizio reso dalla Corte di appello è ugualmente immune da censure, essendosi fondato su elementi attinenti alla ricostruzione del fatto di reato, con riguardo alla sua particolare offensività, e non all’incidenza dell’aggravante rispetto al complessivo giudizio di valenza.

3. Il secondo motivo di ricorso è infondato. La ricorrente ha ritenuto che, nel caso di specie, il termine di prescrizione intermedio doveva computarsi nel termine di sei anni, omettendo di considerare che il reato per il quale si procede, essendo stato commesso nel 2018, ricade nell’intervallo temporale di applicazione della disciplina della prescrizione introdotta dalla cosiddetta “Riforma Orlando”. Come recentemente affermato da Sez. U., n. 20989 del 12/12/2024, dep.2025, PG/Polichetti, Rv.288175-01,la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge n. 3 del 2019, prima, e dalla legge n. 134 del 2021, poi, mentre per i reati commessi dall'1 gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021 Premesso che i reati oggetto di giudizio sono stati commessi nel maggio 2018, ne consegue che nel computo del termine di prescrizione deve tenersi conto del periodo di sospensione previsto in pendenza del giudizio di appello dall’art. 159 cod. pen., vigente ratione temporis, stabilito in un anno e sei mesi.

Ne consegue che alla data di fissazione e definizione del giudizio di appello il termine complessivo, computato sulla base del principio sopra indicato, non era sicuramente decorso.

4. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricor