Sentenza — n. 35674/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Strangio Giuseppe, nato a Locri il 25/11/1979 avverso l'ordinanza del 01/04/2025 della Corte d'appello di Reggio Calabria Udita la relazione svolta dal Consigliere Benedetto Paterno' Raddusa; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Raffaele Piccirillo
Regesto Legislator
Generato dall'IAart 175 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35674/2025 — snpen · Corte di Cassazione: la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Strangio Giuseppe, nato a Locri il 25/11/1979 avverso l'ordinanza del 01/04/2025 della Corte d'appello di Reggio Calabria Udita la relazione svolta dal Consigliere Benedetto Paterno' Raddusa; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Raffaele Piccirillo
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Strangio Giuseppe, nato a Locri il 25/11/1979 avverso l'ordinanza del 01/04/2025 della Corte d'appello di Reggio Calabria Udita la relazione svolta dal Consigliere Benedetto Paterno' Raddusa; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Raffaele Piccirillo
RITENUTO IN FATTO
E DIRITTO Rilevato che la difesa di Giuseppe Strangio ha impugnato l'ordinanza descritta in epigrafe con la quale la . Corte di appello di Reggio Calabria ha rigettato la richiesta di rimessione in termini dell'odierno ricorrente quanto alla impugnazione della sentenza del 16 settembre 2024 resa, ai danni del predetto, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Locri; rilevato che il ricorso, fondato su due diversi motivi, è manifestamente infondato perché non mette in alcun modo in crisi la valutazione resa dal provvedimento gravato quanto alla radicale insussistenza dei presupposti legittimanti la chiesta rimessione avuto riguardo, in particolare, alla presenza del caso fortuito ostativo al puntuale rispetto dell'incombente processuale sancito a pena di decadenza; ritenuto, in particolare, che il ragionamento di fondo sotteso alle due censure prospettate con l'odierna impugnazione e ancora più a monte alla stessa istanza di rimessione negativamente esitata dalla Corte del merito - in forza del quale il termine per impugnare decorrerebbe non dalla scadenza di quello previsto, e nel caso rispettato, per il deposito della motivazione siccome prorogato, come nella specie, con apposita autorizzazione presidenziale ex art 154 comma 4 bis cod. proc. pen. comunicata alle parti interessate bensì dal momento di avvenuta notifica dell'avviso di cui alla seconda parte della lettera c) del comma 1 dell'art.585 cod. proc. pen. - non dà.conto di alcuna ipotesi di caso fortuito legittimamente la rimessione, atteso che: -là dove tale avviso non sia stato effettuato, come certamente avvenuto nella specie, seguendo la stessa prospettazione difensiva, la parte dovrebbe sempre ritenersi legittimata ad impugnare (non essendo mai decorso il relativo termine), senza avere necessità di avvalersi del rimedio di cui all'art 175 cod. proc. pen.; di contro, ove tale impostazione debba ritenersi errata in diritto (come sembra ammettere implicitamente la stessa difesa articolando la seconda censura), alla relativa decadenza non potrebbe ovviarsi con la istanza prospettata, trattandosi di mero errore interpretativo ascrivibile alla relativa strategia difensiva, rispetto al quale non assume alcuna influenza il silenzio prestato dalla cancelleria competente sulla richiesta, veicolata per mali, di chiarimenti relativi al deposito della sentenza in questione, trattandosi di verifica che l'interessato ben poteva effettuare tramite uno scrutinio diretto degli atti; ritenuto, infine, che alla rilevata inammissibilità del ricorso seguono le pronunce di cui all'art 616, comma 1, cod. proc. pen., determinate coma da dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 10/09/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente BENEDETTO PATERNO' RADDUSA ,---) ANGEL TANZO re)/ \ DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 34