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Sentenza — n. 34850/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court of Cassation annuls confiscation order due to lack of specific reasoning on illicit money provenance.

Numero d'incarto Sentenza — n. 34850/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower court's confiscation order regarding 335 euros found on the defendant, Giovanni Calabrese, while leaving the main sentence intact. The defendant argued the confiscation lacked any written justification, a claim supported by the Public Prosecutor's request for annulment. The court ruled that while plea bargain proceedings allow brief reasoning, the specific application of confiscation requires detailed analysis of the money's origin and the defendant's financial situation.

Regesto Legislator

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Art. 240-bis cod. pen.; Art. 12-sexies d. I. 8 giugno 1992, n. 306: In plea bargain proceedings, the judge's obligation to provide specific reasoning for confiscation measures cannot be waived, requiring an analysis of the money's provenance and the defendant's financial capacity.

Parole chiave

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confiscation of illicit money plea bargain reasoning illicit drug possession judicial motivation defect financial capacity assessment Corte di Cassazione annulment with remand confisca dei proventi di reato

Disposizioni normative citate

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Art. 240-bis cod. pen.
Premesso che, in relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, il denaro rinvenuto nella disponibilità dell'imputato può essere sottoposto a confisca solo nel caso in cui ricorrano le condizioni previste all'art. 240-bis cod. pen., applicabile in ragione del rinvio operato dall'art.
Art. 12-sexies d. I. 8 giugno 1992, n. 306
Art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
pen., applicabile in ragione del rinvio operato dall'art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Sez.
Art. 444 cod. proc. pen.
Con la sentenza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ha applicato a Giovanni Calabrese la pena concordata tra le parti in relazione al delitto di cui all'art.
art. 444 cod. proc. pen
Con la sentenza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ha applicato a Giovanni Calabrese la pena concordata tra le parti in relazione al delitto di cui all'art.
art. 240-bis cod. pen
Premesso che, in relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, il denaro rinvenuto nella disponibilità dell'imputato può essere sottoposto a confisca solo nel caso in cui ricorrano le condizioni previste all'art. 240-bis cod. pen., applicabile in ragione del rinvio operato dall'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 20130 del 19/04/2022, Donato
309 (Sez. 4, n. 20130 del 19/04/2022, Donato, Rv.
Sez. 1, n. 17092 del 02/03/2021, Syziu
(Sez. 1, n. 17092 del 02/03/2021, Syziu, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Calabrese Giovanni, nato a Lecce il 15/12/1950 avverso la sentenza del 04/06/2025 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente Angelo Capozzi; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Olga Mignolo, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente alla confisca del denaro. f • CONSIDERATO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ha applicato a Giovanni Calabrese la pena concordata tra le parti in relazione al delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, così riqualificata l'originaria imputazione, in relazione alla detenzione di grammi 5,9982 di cocaina, disponendo la confisca e distruzione di quanto in sequestro.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che, con atto del difensore, deduce violazione della legge penale in relazione alla disposta confisca della somma di 335,00 euro rinvenuta all'atto della perquisizione, del tutto priva di motivazione.

3. Il Procuratore generale ha concluso come in epigrafe. RITENUTO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

2. Rileva questa Corte che nel disporre la confisca della somma sequestrata all'imputato, la sentenza non ha espresso alcuna valutazione a riguardo della sussistenza dei suoi presupposti, così incorrendo nella violazione di legge e nel vizio di motivazione denunciato.

3. Premesso che, in relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, il denaro rinvenuto nella disponibilità dell'imputato può essere sottoposto a confisca solo nel caso in cui ricorrano le condizioni previste all'art. 240-bis cod. pen., applicabile in ragione del rinvio operato dall'art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Sez. 4, n. 20130 del 19/04/2022, Donato, Rv. 283248), costituisce jus receptum, applicabile anche alla fattispecie in esame, il principio secondo il quale, in tema di patteggiamento, la sinteticità della motivazione tipica del rito non può estendersi all'applicazione della misura di sicurezza della confisca, sicché il giudice che dispone l'ablazione obbligatoria di denaro o di beni ai sensi dell'art. 12-sexies d.

I. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356 (oggi art. 240-bis cod. pen.), ha l'obbligo di motivare sia sulle ragioni per cui non ritiene attendibili giustificazioni eventualmente addotte in ordine alla provenienza del denaro o dei beni confiscati, sia sull'esistenza di una sproporzione tra i valori patrimoniali accertati ed il reddito dell'imputato o la sua effettiva attività economica. (Sez. 1, n. 17092 del 02/03/2021, Syziu, Rv. 281358 - 01).3. Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca della somma di denaro, con rinvio al Tribunale di Lecce in diversa persona fisica per nuovo giudizio sul punto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Lecce, in diversa persona f