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Ordinanza — n. 34516/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34516/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34516/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Cutri' Michele Filippo nato a TAURIANOVA il 22/07/1971 avverso l'ordinanza del 27/06/2025 del TRIBUNALE di Como Udita la relazione svolta dal .Consigliere Benedetto Paterno' Raddusa; lette del Sostituto Procuratore generale ALESSANDRO CIMMINO che ha chiesto qualificarsi in appello il ricorso

Regesto Legislator

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art. 299 cod. proc. pen, art. 310 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 34516/2025 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Cutri' Michele Filippo nato a TAURIANOVA il 22/07/1971 avverso l'ordinanza del 27/06/2025 del TRIBUNALE di Como Udita la relazione svolta dal .Consigliere Benedetto Paterno' Raddusa; lette del Sostituto Procuratore generale ALESSANDRO CIMMINO che ha chiesto qualificarsi in appello il ricorso

Parole chiave

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motivi di cassazione istanza di revisione penale modifica di misure cautelari impugnabilità della decisione di rinvio procedure di ricorso misure sostitutive della carcerazione

Disposizioni normative citate

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art. 299 cod. proc. pen
Rilevato che con l'ordinanza descritta in epigrafe, il Tribunale di Como, adito ai sensi dell'art. 299 cod. proc. pen.
art. 310 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Cutri' Michele Filippo nato a TAURIANOVA il 22/07/1971 avverso l'ordinanza del 27/06/2025 del TRIBUNALE di Como Udita la relazione svolta dal .Consigliere Benedetto Paterno' Raddusa; lette del Sostituto Procuratore generale ALESSANDRO CIMMINO che ha chiesto qualificarsi in appello il ricorso

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che con l'ordinanza descritta in epigrafe, il Tribunale di Como, adito ai sensi dell'art. 299 cod. proc. pen. ha rigettato la richiesta di sostituzione della misura della custodia in carcere in atto applicata ai danni di Michele Filippo Cutrì con quella degli arresti domiciliari; rilevato, ancora, che avverso detto provvedimento la difesa dell'imputato ha interposto ricorso per cassazione, adducendo, peraltro, vizi essenzialmente inerenti ad asseriti difetti di motivazione; ritenuto che avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca o sostituzione delle misure dautelari è ammesso esclusivamente il rimedio dell'appello, previsto dall'art. 310 cod. proc. pen., in quanto il ricorso immediato per cassazione, ai sensi dell'art. 311, comma 2, cod. proc. pen., può essere proposto soltanto contro le ordinanze che dispongono una misura coercitiva e solo nel caso di violazione di legge, nonché, ai sensi dell'art. 568, comma 2, cod. proc. pen., contro i provvedimenti concernenti lo "status libertatis" non altrimenti impugnabili; ritenuto in coerenza che il ricorso per cassazione interposto dalla difesa di Cutri va qualificato in tali termini, con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale compente ex art 568, comma 5, dello stesso codice

P.Q.M.

Qualificato il ricorso quale appello ex ad 310 cpp, dispone trasmettersi gli atti al Tribunale del riesame di Milano. Così è deciso, 30/09/2025 Il Consigliere estensore Il Pr 1.d/r- te BENEDETTO PATERNO' RADDUSA f---2 i c , PIERLUIGJIIEf TEFANO CC L t, DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 23 OTT 2025