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Sentenza — n. 34507/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court rejects appeal against drug possession conviction, upholding joint liability for shared household drugs.

Numero d'incarto Sentenza — n. 34507/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Gjeci Oresti against a conviction for drug possession. The defense argued that the appellant should only be liable for favoring his brother Adolf rather than jointly possessing the drugs found in their shared home. The court held that the evidence of cohabitation, parental ties, and the appellant's attempt to dispose of the drugs demonstrated a unified state of joint possession, thereby validating the conviction for both individuals.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, d.l. 12.8.1990 n. 309; In cases of joint drug possession within a shared household, the court may attribute liability to all cohabitants based on a unified state of possession, excluding mere favoring when evidence shows conscious participation in the entire illicit holding.

Parole chiave

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joint drug possession shared household liability concorso morale favoring vs joint possession Art. 73 comma 5 d.l. 309/1990 consumo di stupefacenti partecipazione al reato tossicodipendenza

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, d.l. 12.8.1990 n. 309
art 522 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Gjeci Oresti nato in ALBANIA il 01/10/1999 avverso la sentenza del 03/10/2024 della Corte d'appello di Roma Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Benedetto Paterno' Raddusa; letta la requisitoria scritta trasmessa dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Alessandro Cimmino che ha concluso chiedendo la reiezione del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.La difesa di Orest4 Gjeci impugna la sentenza descritta in epigrafe con la quale la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna del ricorrente alla pena ritenuta di giustizia resa in esito a giudizio abbreviato dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Civitavecchia con riguardo al reato di cui al comma 5 dell'art. 73 d.12.R. n. 309 del 1990 allo stesso ascritto in concorso con il fratello Ad olf. 2.Due i motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo si contesta la qualificazione ascritta alla condotta del ricorrente, per avere la Corte del merito ritenuto che, nel caso, la droga rinvenuta presso l'abitazione comune dei fratelli Gjeci fosse riferibile ad entrambi, quantomeno in termini di concorso morale per Orestg, senza considerare l'effettivo portato degli agiti posti in essere da quest'ultimo - che provò inutilmente a disfarsi della sostanza per impedirne il rinvenimento agli agenti-, realizzati solo al fine di favorire il fratello Adolf (fermato in precedenza in occasione di un controllo stradale a bordo della sua autovettura e trovato in possesso di altra sostanza stupefacente, tanto da determinare la polizia giudiziaria ad effettuare una perquisizione presso il domicilio comune).

Ad avviso della difesa, una volta tratto in arresto Adolf, con riguardo a quest'ultimo, era comunque venuta meno la permanenza propria della detenzione dello stupefacente rinvenuto presso l'abitazione riferibile a quest'ultimo con conseguente possibile configurabilità delle condotte contestate al ricorrente non in termini di concorso ma di mero favoreggiamento, ipotesi altrimenti preclusa. Gli indicatori fattuali emersi dall'istruttoria, piuttosto, ben potevano ritenersi logicamente compatibili con l'intenzione del ricorrente di aiutare il fratello, senza porre in essere alcuna condotta funzionale al concorso nella detenzione. 2.2.

Con il secondo motivo si contesta il giudizio reso nel determinare il trattamento sanzionatorio, avendo i giudici del merito condannato i due imputati alla medesima pena malgrado la detenzione ascritta dall'imputazione al ricorrente non riguardasse, a differenza del fratello, l'intera sostanza ma solo quella rinvenuta presso l'appartamento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Le censure proposte dal ricorso meritano una trattazione unitaria.

2. Prendendo spunto dal secondo motivo di impugnazione, diretto a rimarcare profili di illogicità del ritenere con riguardo alla misura della pena irrogata, rileva la Corte che l'imputazione, in termini potenzialmente forieri di un equivoco, nel descrivere le condotte di detenzione, in tesi ascritte ad entrambi i fratelli Gjeci, sul piano letterale distingueva tra la posizione del ricorrente e quella del fratello, attribuendo anche al primo la comune disponibilità della sostanza rinvenuta presso l'abitazione e solo al secondo la droga rinvenuta in esito al controllo stradale nella sua immediata disponibilità: 2.1.

Ciò premesso, va tuttavia segnalato che già in primo grado il giudizio di responsabilità reso con la sentenza appellata si fondava sull'idea della indistinta riferibilità della sostanza in questione, anche quella rinvenuta nel corso del controllo stradale, ad entrambi gli imputati, ascrivendo integralmente anche al ricorrente l'attività di narcotraffico confessata, nel corso delle indagini, da Adolf; e ciò senza che tale conclusione sia mai stata attinta dalla difesa, nella sua possibile legittimità processuale (perché potenzialmente in grado di dare corpo ad una nullità a regime intermedio ex art 522 cod. proc. pen., mai sollevata k) e nella sua linearità logica rispetto alle emergenze acquisite (atteso che l'appello, alla stessa stregua del presente ricorso, contestava la responsabilità del ricorrente solo guardando alle condotte tenute da Oresti in occasione della perquisizione domestica, trascurando di criticare la logicità della ritenuta attribuzione, al suddetto, anche della droga rinvenuta nella materiale detenzione del fratello Adolf in esito alla perquisizione su strada). 2.2.

Questo quadro di riferimento - che muove, dunque, dall'incontroversa compartecipazione del ricorrente ai traffici illeciti del fratello, compresi quelli legati alla detenzione della sostanza rinvenuta in prima battuta fuori dal domicilio comune, nella immediata disponibilità di Adolf- priva di rilievo le censure difensive. 2.2.1. Depotenzia, di certo, in radice, la doglianza spesa in punto di pena, perché non consente, a monte, di riscontrare la ragione di manifesta illogicità del motivare prospettata dal ricorso, legata, nell'assunto difensivo, ad una differenza di posizione tra i due concorrenti in realtà esclusa dalle due sentenze di merito. 2.2.2.

Parimenti, influisce anche sulle censure svolte in punto di qualificazione del fatto, perché dà conto di una chiave di lettura che porta le valutazioni in fatto operate dai giudici del merito al riparo da censure utilmente prospettabili in sede di legittimità. In disparte l'evidente inconferenza del riferimento alla ritenuta, quanto ad Adolf, cessazione della permanenza della detenzione rinvenuta presso l'abitazione per effetto dell'arresto (giacchè la detenzione che, ben può essere realizzata per il tramite di una disponibilità indiretta, di certo si protraeva oltre l'applicazione della misura pre-cautelare), la comune compartecipazione dei due fratelli ad entrambi i momenti di detenzione, ricondotti ad una egida unitaria, dà contenuto ad una condotta partecipativa che, all'esito di un percorso logico lineare e completo, consente di escludere a monte la qualificazione sollecitata dalla difesa i<1 termini di favoreggiamento.

In questa ottica, le considerazionf spese dalla sentenza gravata assumono una linearità che non merita censure là dove (alla pagina 3, dall'ultimo capoverso) si precisa che le azioni poste in essere da Oresti (provare a gettare nel water la cocaina pronta per lo spaccio e confezionata in modo identico a quella rinvenuta poco prima nella immediata' disponibilità del fratello), più che a proteggere Adolf - del quale ignorava l'avvenuto arresto- erano piuttosto dirette ad eludere la propria responsabilità per la presenza della sostanza in questione presso la abitazione.

Tutti gli indicatori in fatto messi in luce dalla Corte del merito (coabitazione, legame parentale tra i due, prontezza nel rendere il tentativo di dismissione, presenza nell'abitazione del necessario per commercializzare la sostanza), vieppiù se letti alla luce del rassegnato presupposto logico di partenza, danno infatti conto della "concorrente e consapevole detenzione" anche in capo al ricorrente della intera sostanza sequestrata, secondo valutazioni di merito che portano le condotte del ricorrente correttamente all'interno dell'ipotesi normativa privilegiata dalla contestazione, senza incorrere in manifeste illogicità.Da qui la reiezione dell'impugnazione, cui fa seguito la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spèse processuali. Così è deciso, 30/09/2025 Il Consigliere estensore A Il Presidente BENEDFfO PATE