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Sentenza — n. 34150/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34150/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34150/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Esperanza Jenny Karen Joanna Franco Carrasco, per mezzo del difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ha confermato la decisione del Tribunale di Monza del 17 gennaio 2025 che aveva condannato la medesima - per quel che in questa sede rileva - alla pena di mesi undici di reclusione in ordine ai delitti di cui agli artt. 337, 582-585, 337 e 582-585 cod. pen. (capo A, B, C e D).

Regesto Legislator

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art. 164 cod. pen; Sentenza — n. 34150/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la decisione la ricorrente deduce violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., là dove ha ritenuto che l'imputata, pur avendo richiesto il beneficio della sospensione condizionale della pena, non avesse espresso il consenso alle prescrizioni di cui al quarto comma dell'art. 163, richiamato dal secondo comma dell'art. 164 cod. pen.

Parole chiave

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revoca della sospensione condizionale pene condizionali liberazione condizionale rifiuto del servizio militare attenuazione libera della pena rinuncia al dibattimento orale

Disposizioni normative citate

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art. 164 cod. pen
163, richiamato dal secondo comma dell'art. 164 cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Franco Carrasco Esperanza Jenny Karen Jovanna, nata a Milano il 03/06/1996 avverso la sentenza del 17/01/2025 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Costantini; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mariella De Masellis, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza limitatamente alla sospensione condizionale della pena.

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Esperanza Jenny Karen Joanna Franco Carrasco, per mezzo del difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ha confermato la decisione del Tribunale di Monza del 17 gennaio 2025 che aveva condannato la medesima - per quel che in questa sede rileva - alla pena di mesi undici di reclusione in ordine ai delitti di cui agli artt. 337, 582-585, 337 e 582-585 cod. pen. (capo A, B, C e D).

2. Avverso la decisione la ricorrente deduce violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., là dove ha ritenuto che l'imputata, pur avendo richiesto il beneficio della sospensione condizionale della pena, non avesse espresso il consenso alle prescrizioni di cui al quarto comma dell'art. 163, richiamato dal secondo comma dell'art. 164 cod. pen.

3. Il ricorso è fondato.

4. Secondo l'orientamento che può ormai ritenersi dominante, la richiesta di sospensione condizionale della pena formulata dall'imputato che ne abbia già usufruito ex art. 164, quarto comma, cod. pen. in relazione a precedente condanna implica il consenso alla subordinazione del beneficio all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 165, comma primo, cod. pen., trattandosi di prescrizione che il giudice deve necessariamente disporre a norma del secondo comma del medesimo articolo qualora intenda riconoscere nuovamente detto beneficio (Sez. 6, n. 8535 del 02/02/2021, S., Rv. 280712;

Sez. 6, n. 12079 del 20/02/2020, Taher, Rv. 278725; Sez. 5, n. 19721 del 11/04/2019, P., Rv. 276248). Ciò premesso, la decisione della Corte di appello di Milano si pone in contrasto con il citato solido indirizzo ermeneutico; nonostante la difesa del ricorrente avesse, infatti, richiesto nei motivi di gravame la sospensione condizionale della pena che, per quanto detto, doveva intendersi comprensiva del consenso all'accettazione delle prescrizioni di cui al primo comma dell'art.165 cod. pen., il Collegio di merito ha rigettato la richiesta sul mero presupposto dell'assenza del necessario consenso.

5. Da quanto sopra consegue l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena i in ordine alla quale si impone una rinnovata motivazione che non implichi la necessità di un - espresso consenso da parte dell'imputata, da ritenersi implicitamente dato IZZU attraverso la formulata richiesta.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Milano.