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Ordinanza — n. 33848/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33848/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33848/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il difensore di Alberto Di Rubba ha presentato istanza ex art. 130 cod. proc. pen. di correzione materiale della sentenza della Corte di cassazione, Sezione Sesta, in epigrafe indicata, che ha disposto nei confronti del predetto imputato l'annullamento senza rinvio della sentenza 23 aprile 2024 della Corte di appello di Milano limitatamente al reato di cui al capo A), perché estinto per prescrizione, nonché l'annullamento con rinvio limitatamente alla pena e alla statuizione della confisca, rigettando nel resto il suo ricorso. Al Di Rubba era stato contestato il concorso nei delitti di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (capo A) e di peculato (capo B), per i quali in sede di merito era stato condannato. Tale ultimo reato risultava contestato come commesso in Milano il 4 dicembre 2017.

Regesto Legislator

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art. 130 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33848/2025 — snpen · Corte di Cassazione: L'istanza è inammissibile. Contrariamente a quanto assume il difensore, non risulta omessa alcuna statuizione suscettibile di correzione ex art. 130 cod. proc. pen. in relazione alla sentenza n. 31455 del 15 gennaio 2025.

Parole chiave

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correzione di errore materiale revisione della sentenza penale errore nella commisurazione della pena restituzione del termine scaduto remissione della pena revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

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art. 130 cod. proc. pen
a seguente ORDINANZA Sull'istanza di correzione materiale ex art. 130 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA Sull'istanza di correzione materiale ex art. 130 cod. proc. pen. presentata da Di Rubba Alberto, nato a Gazzaniga il 26/01/1979 della sentenza del 15/01/2025 della Corte di cassazione visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Ersilia Calvanese; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Cristina Marzagalli, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; lette le conclusioni del difensore, avv. Piermaria Corso, che ha insistito per l'accoglimento della istanza.

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di Alberto Di Rubba ha presentato istanza ex art. 130 cod. proc. pen. di correzione materiale della sentenza della Corte di cassazione, Sezione Sesta, in epigrafe indicata, che ha disposto nei confronti del predetto imputato l'annullamento senza rinvio della sentenza 23 aprile 2024 della Corte di appello di Milano limitatamente al reato di cui al capo A), perché estinto per prescrizione, nonché l'annullamento con rinvio limitatamente alla pena e alla statuizione della confisca, rigettando nel resto il suo ricorso. Al Di Rubba era stato contestato il concorso nei delitti di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (capo A) e di peculato (capo B), per i quali in sede di merito era stato condannato. Tale ultimo reato risultava contestato come commesso in Milano il 4 dicembre 2017.

2. Con l'istanza in epigrafe indicata, il difensore del Di Rubba, avv. Piermaria Corso, .chiede la correzione della sentenza di legittimità, in quanto affetta, a suo avviso, da un errore materiale omissivo, nel non aver assolto dal reato sub B) il Di Rubba perché il fatto non sussiste. Secondo l'istante, la Suprema Corte, in motivazione, avrebbe d'ufficio collocato la consumazione del reato di peculato non già all'atto dell'acquisto del bene (13 settembre 2018), bensì "tre giorni dopo l'integrale versamento del corrispettivo all'atto della sottoscrizione del contratto preliminare, quando gli imputati hanno ricevuto la retrocessione di una parte cospicua del prezzo versato dalla fondazione", ovvero il 7 dicembre 2017. Pertanto, la Corte di legittimità avrebbe escluso che alla data contestata del 4 dicembre 2017 (data del preliminare di acquisto) fosse stato commesso il peculato. Tale epilogo decisorio andava pertanto dichiarato con il dispositivo.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale e la difesa hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. Il difensore del ricorrente, avv. Alberto Berardi, ha fatto pervenire due memorie difensive, la prima con cui ha insistito affinché la Corte accolga l'istanza di correzione dell'errore materiale omissivo, la seconda più articolata a sostegno delle ragioni dell'istanza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L'istanza è inammissibile. Contrariamente a quanto assume il difensore, non risulta omessa alcuna statuizione suscettibile di correzione ex art. 130 cod. proc. pen. in relazione alla sentenza n. 31455 del 15 gennaio 2025.

2. Va premesso che, attraverso il procedimento di cui all'art. 130 cod. proc. pen., si possono emendare «errori od omissioni che non determinano nullità, e la cui eliminazione non comporta una modificazione essenziale dell'atto» (così, testualmente, la norma). 2.1. La prospettazione difensiva (correzione materiale per l'assoluzione per insussistenza del fatto così come contestato) è priva di ogni fondamento giuridico. In primo luogo, va rammentato che la precisazione nel corso del processo della data di commissione del reato integra soltanto una mera correzione dell'errore materiale contenuto nel capo di imputazione ex art. 130 cod. proc. pen., non comportando la stessa un significativo cambiamento dei tratti essenziali della contestazione tale da incidere sulla possibilità di individuazione del fatto da parte dell'imputato e sul conseguente esercizio del diritto di difesa (in motivazione la Corte ha aggiunto che il difensore che, nell'atto d'impugnazione, deduca l'avvenuta modifica del fatto contestato, ha comunque l'onere di allegare specificamente il concreto pregiudizio subito). (Sez. 3, n. 29405 del 04/04/2019, Cordaro, Rv. 276547 - 01).

Ricorre invero l'ipotesi della contestazione di un fatto nuovo ed autonomo se, in presenza della sopraggiunta modificazione della rubrica, quanto alle circostanze di tempo e/o di luogo in essa inizialmente descritte, possa ragionevolmente prospettarsi, per il variare di dette circostanze, il concorso di due imputazioni distinte concernenti, in concreto fatti entrambi ascrivibili all'imputato (Sez. 3, n. 972 del 06/12/1994, dep. 1995, Docinno, Rv. 201405 - 01). 2.2. In ogni caso, come si evince dalla motivazione della sentenza della Suprema Corte (pag. 24-25), erano stati i giudici di appello ad accertare il momento consumativo del reato: - «a soli tre giorni di distanza dall'incasso degli euro 800.000 da LFC, si registrano sul conto di Andromeda - nella stessa giornata dell'8.12.2017 due rilevanti uscite di cassa:

Immobiliare Andromeda s.r.l. in data 08.12.2017, versa 488.000 euro a E.C.O. s.r.l. e 178.450 euro a Soc s.r.I., trattenendo 133.550 euro che trasferirà, a partire dal 24.1.2018, ai coimputati Sostegni, Barbarossa e Scillieri. Le due società in questione ECO s.r.l. e Soc s.r.l. - di recente costituzione e prive di qualsiasi struttura produttiva - hanno trasferito poi queste somme ricevute da Andromeda nell'arco di pochi giorni a soggetti economici riconducibili a tutti i coimputati coinvolti nell'affare Cormano"»; - sulla base degli ulteriori bonifici disposti da Di Rubba in favore di società riconducibili a Di Rubba e Manzoni, le prove acquisite «hanno inequivocamente provato che oltre metà del prezzo pagato, con i fondi pubblici erogati a LFC, per l'immobile di Cormano (euro 178.000 + euro 61.000 + euro 88.400 + euro 100.000 pervenuti direttamente a Di Rubba e Manzoni euro 133.550 agli altri coimputati, nel pieno concorso di Di Rubba e Manzoni), veniva distratto dagli imputati per finalità personali, integrando così l'oggetto della contestata a pprop nazione».

Pertanto, alcuna modifica del fatto è stata operata in sede di legittimità, che non già fosse presente nelle sentenze di merito e che eventualmente doveva essere fatta valere nel giudizio di merito (Sez. 4, n. 19043 del 29/03/2017, Privitera, Rv. 269886 - 01).

3. La richiesta deve pertanto essere dichiarata inammissibil