Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 33837/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33837/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33837/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Nell'interesse di Francesco Pennacchio e di Lisanti Patrizio il comune difensore ha proposto distinti ricorsi per l'annullamento della sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza resa il 10 ottobre 2022 dal locale Tribunale, che aveva dichiarato il Pennacchio responsabile dei reati riuniti di resistenza, minaccia aggravata e lesioni a pubblico ufficiale, condannandolo alla pena di 1 anno di reclusione, ed il Usanti responsabile dei reati riuniti di minaccia aggravata e lesioni e condannato alla pena di 7 mesi di reclusione.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Sentenza — n. 33837/2025 — snpen · Corte di Cassazione: I ricorsi sono fondati limitatamente alla richiesta sostituzione della pena detentiva breve con pena pecuniaria, inammissibili nel resto.

Parole chiave

Generato dall'IA
recidiva nell'infrazione pene e misure revisione della sentenza penale pentito reati penali riscossione di pene pecuniarie
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da Pennacchio Francesco, nato a Napoli il 09/02/1985 Lisanti Patrizio, nato in Germania il 29/07/1979 avverso la sentenza del 28/01/2025 della Corte di appello di Torino letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del Presidente Anna Criscuolo; lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Flavia Alenni, che ha concluso per l'annullamento limitatamente all'omessa statuizione sulla istanza di sostituzione della pena detentiva comminata ad entrambi gli imputati e inammissibilità nel resto dei ricorsi; letta la memoria di replica del difensore, Avv. Alessandro Catarsi, che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Nell'interesse di Francesco Pennacchio e di Lisanti Patrizio il comune difensore ha proposto distinti ricorsi per l'annullamento della sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza resa il 10 ottobre 2022 dal locale Tribunale, che aveva dichiarato il Pennacchio responsabile dei reati riuniti di resistenza, minaccia aggravata e lesioni a pubblico ufficiale, condannandolo alla pena di 1 anno di reclusione, ed il Usanti responsabile dei reati riuniti di minaccia aggravata e lesioni e condannato alla pena di 7 mesi di reclusione.

Per entrambi il difensore ha formulato i seguenti motivi: 1.1. violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla recidiva contestata per averne la Corte di appello giustificato la sussistenza con clausola del tutto generica; 1.2. vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche per omessa motivazione in ordine agli elementi ritenuti ostativi al riconoscimento delle stesse; 1.3. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'eccessivo aumento per la continuazione; 1.4. assenza di motivazione in relazione alla richiesta di sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria ex art. 56 quater 1.689/81, ricorrendone i presupposti e formulata con i motivi nuovi, ma del tutto ignorata dalla Corte di appello.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono fondati limitatamente alla richiesta sostituzione della pena detentiva breve con pena pecuniaria, inammissibili nel resto.

2. Inammissibile è il motivo relativo alla recidiva reiterata contestata ad entrambi gli imputati alla luce della motivazione resa, che valorizza i numerosi precedenti, anche della stessa indole, da cui sono gravati gli imputati ed esclude l'occasionalità delle condotte, iscrivendosi i nuovi reati in una linea di continuità con il pregresso percorso delinquenziale, da cui si trae conferma della pericolosità e della perdurante inclinazione a delinquere degli imputati, giustificativa di aggravio sanzionatorio.

3. Parimenti inammissibile per genericità e manifesta infondatezza è il motivo relativo al diniego delle attenuanti generiche alla luce del principio consolidato secondo il quale ai fini del diniego delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato. Nel caso di specie, il diniego è giustificato dal rilievo assorbente attribuito alla gravità dei fatti, alle condotte altamente offensive poste in essere ed all'assenza di elementi favorevoli, tenuto anche conto della negativa personalità degli imputati, aggressiva e violenta.

4. Analogamente inammissibile per genericità è il motivo relativo all'aumento applicato per la continuazione, ritenuto congruo in relazione alla pluralità e gravità dei reati commessi in sequenza nei confronti di pubblici ufficiali.

5. È, invece, fondato il motivo relativo all'omessa motivazione sull'istanza di sostituzione della pena detentiva breve con pena pecuniaria formulata dalla difesa per entrambi gli imputati nei motivi nuovi, affatto considerati dalla Corte di appello. L'istanza, tempestivamente formulata ai sensi dell'art. 56-quater I. 689/81 con i motivi nuovi depositati per l'udienza del 24 ottobre 2024 (Sez. 6, n. 25199 del 04/04/2025, G., Rv. 288314; Sez. 2, n. 12991 dei 01/03/2024, Generali, Rv. 286017), non risulta esaminata dal giudice di appello. La nuova disposizione configura la pena pecuniaria sostitutiva come connmisurabile entro l'ampio arco di un valore giornaliero ed impone al giudice di valutare la congruità della pena attraverso i criteri di gravità del fatto e di pericolosità del soggetto, ma anche di motivare, in chiave prognostica, le ragioni per cui gli elementi considerati rendono la pena sostitutiva inidonea a raggiungere la finalità rieducativa.

La palese omissione sul punto impone l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, ma unicamente per il reato di resistenza a pubblico ufficiale contestato al capo B) al Pennacchio in quanto non ancora prescritto (il termine massimo maturerà il 19 agosto 2027, tenuto conto dell'incidenza della recidiva e di 180 giorni di sospensione). Diversamente, i reati di cui ai capi C) e D), contestati ad entrambi gli imputati, tenuto conto dell'incidenza della recidiva e delle sospensioni verificatesi nei due gradi di giudizio, sono ormai prescritti, essendo il termine massimo maturato il 19 maggio 2025 e non essendo preclusa, stante la fondatezza del motivo, la possibilità di rilevare l'intervenuta prescrizione.

Per le ragioni esposte, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio nei confronti di entrambi i ricorrenti in relazione a detti reati perché estinti per intervenuta prescrizione e con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Torino limitatamente all'omessa motivazione sull'istanza di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria relativamente al solo reato di resistenza contestato al Pennacchio. P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata quanto al capo B) contestato a Pennacchio Francesco con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Torino limitatamente all'omessa motivazione sulla pena sostitutiva.

Annulla senza rinvio la medesima sentenza nei confronti di Pennacchio Francesco e Lisanti Patrizio in relazione ai reati di cui ai capi C) e D) perché estinti p