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Sentenza — n. 33777/2025 — snpen Generato dall'IA

Court annuls non-validation of arrest for resisting official, ruling police conduct was reasonable and lawful.

Numero d'incarto Sentenza — n. 33777/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Florence Tribunal's order refusing to validate the arrest of Elkhou Mohamed without remand. The prosecution argued the suspect fled at high speed with headlights off, endangering public safety, while the defense claimed the judge improperly evaluated the substantive facts of the escape rather than just the legality of the police action. The court held that the judge erred by assessing the specific dangers of the suspect's driving style, which should have been validated as reasonable under the circumstances of flagrant resistance.

Regesto Legislator

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Art. 386, comma 3, e 390, comma 1, cod. proc. pen.; In sede di convalida dell'arresto, il giudice deve limitarsi a valutare la ragionevolezza dell'operato della polizia sulla base degli elementi immediatamente conosciuti, senza entrare nel merito della gravità indiziaria o delle condizioni di fatto percepite dagli agenti, annullando l'ordinanza di non convalida quando il giudice travalica i limiti della verifica demandata.

Parole chiave

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resistance to public official arrest validation police conduct review flagrant offense procedural error reasonable suspicion public safety danger domanda d'asilo di cittadino etiope

Disposizioni normative citate

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Art. 386, comma 3, cod. proc. pen.
Art. 390, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 380, cod. proc. pen.
Art. 381, cod. proc. pen.
Art. 337, cod. pen.
Peraltro, il reato previsto dall’art. 337 cod.
art. 337 cod. pen
Peraltro, il reato previsto dall’art. 337 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez.6, n. 15427 del 31/1/2023
pen., in una prospettiva che non deve riguardare la gravità indiziaria e le esigenze cautelari, né la responsabilità dell'indagato, in quanto apprezzamenti riservati a distinte fasi del procedimento (Sez.6, n. 15427 del 31/1/2023, Rv.
Sez.1, n. 41408 del 4/7/2019, Foriglio
Sez.3, n. 14971 del 10/11/2022
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Testo completo

la seguente Sul ricorso proposto da: Procuratore Della Repubblica Presso Il Tribunale di Firenze nel procedimento a carico di: Elkhou Mohamed, nato in Marocco il 11/08/2003 avverso l'ordinanza del 07/04/2025 del Tribunale di Firenze udita la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Geronimo; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimmino, il quale chiede l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Pubblico ministero impugna l’ordinanza con la quale il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, rigettava la richiesta di convalida dell’arresto di Elkhou Mohamed, indagato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. In particolare, l’indagato non si sarebbe fermato all’alt impartito dalle forze dell’ordine, dandosi alla fuga a bordo dell’autovettura dal medesimo condotta, percorrendo a forte velocità e a fari spenti la via centrale del Comune di Signa, terminando la corsa a seguito dell’impatto con un immobile adiacente la strada e proseguendo la fuga a piedi.

2. Il ricorrente propone un unico motivo di ricorso, per violazione di legge, sostenendo che il giudice della convalida avrebbe erroneamente sovrapposto il proprio giudizio in ordine alla sussistenza dei presupposti per l’arresto, omettendo di limitarsi a valutare la legittimità della condotta tenuta dai pubblici agenti, sulla base degli elementi da questi appresi nell’immediatezza del fatto.

3. Il ricorso è stato trattato in forma cartolare.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Per consolidata giurisprudenza, in sede di convalida dell'arresto, il giudice, verificata l'osservanza dei termini stabiliti agli artt. 386, comma 3, e 390, comma 1, cod. proc. pen., deve valutare l'operato della polizia giudiziaria secondo il parametro della ragionevolezza, sulla base degli elementi al momento conosciuti, in relazione allo stato di flagranza ed alla ipotizzabilità di uno dei reati indicati dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen., in una prospettiva che non deve riguardare la gravità indiziaria e le esigenze cautelari, né la responsabilità dell'indagato, in quanto apprezzamenti riservati a distinte fasi del procedimento (Sez.6, n. 15427 del 31/1/2023, Rv. 284596).

Applicando tale principio, il giudice si sarebbe dovuto limitare a prendere atto delle modalità della fuga poste in essere dall’indagato, di per sé obiettivamente pericolose per la pubblica incolumità. Rispetto alle modalità descritte dagli operanti, il Tribunale ha ritenuto assorbente il fatto che non vi sarebbe stato un pericolo per gli inseguitori, in tal modo formulando una valutazione nel merito e relativa alle condizioni di fatto percepite dagli agenti, così travalicando i limiti della verifica demandata in sede di convalida. Peraltro, il reato previsto dall’art. 337 cod. pen. non si configura solo in presenza di una condotta di guida che ingeneri un pericolo per gli inseguitori.

Per consolidata giurisprudenza, infatti, in tema di resistenza a pubblico ufficiale, integra l'elemento materiale della violenza la condotta del soggetto che, per sfuggire all'intervento delle forze dell'ordine, si dia alla fuga, alla guida di un'autovettura, ponendo deliberatamente in pericolo, con una condotta di guida pericolosa, l'incolumità personale degli altri utenti della strada (Sez.1, n. 41408 del 4/7/2019, Foriglio, Rv. 277137). Quanto detto comporta che, se il Tribunale si fosse limitato allo scrutinio demandato in sede di convalida, applicando correttamente i principi in tema di resistenza a pubblico ufficiale, sarebbe dovuto pervenire alla convalida dell’arresto.

3. Alla luce di tali considerazioni, ne consegue la fondatezza del ricorso, dovendosi ritenere l’arresto legittimamente eseguito. L'annullamento, su ricorso del pubblico ministero, dell'ordinanza di non convalida dell'arresto deve essere disposto senza rinvio, posto che il ricorso, avendo ad oggetto la rivisitazione di una fase ormai perenta, è finalizzato alla sola definizione della correttezza dell'operato della polizia giudiziaria, sicché l'eventuale rinvio solleciterebbe una pronuncia meramente formale, priva di concreti effetti giuridici (Sez.3, n. 14971 del 10/11/2022, dep.2023, Rv. 284323). P.Q.M Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata perchè l'arresto è stato