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Sentenza — n. 33634/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33634/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33634/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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del Tribunale di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Piccirillo che ha chiesto il rigetto del ricorso; sentite le conclusioni dell’avvocato Giovanni Cantelli, quale sostituto del difensore di fiducia del Romito, avvocato Francesco Santangelo, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

Regesto Legislator

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art. 275- bis cod. proc. pen; Sentenza — n. 33634/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Osserva il ricorrente che il Tribunale aveva applicato al Romito, in sede di riesame, la misura degli arresti domiciliari senza l’applicazione del braccialetto e che lo stesso Tribunale, in accoglimento dell’appello, con ilcoevo provvedimento di cui al ricorso che ha preso il numero 15288/2025 R.G.N. di questa Corte, ha ripristinato la misura degli arresti domiciliari: ne consegue che l’applicazione del presidio di controllo exart. 275 -bis cod. proc. pen., avendo il Tribunale ripristinato la misura cautelare degli arresti domiciliari,si risolve in una misura più stringente e peggiorativa rispetto a quella degli arresti domiciliari.

Parole chiave

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braccialetto elettronico mezzo ausiliario provvedimento sanitario d'integrazione inesigibile malgrado lesioni salute necessità di cure mediche dispositivi medici

Disposizioni normative citate

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art. 275- bis cod. proc. pen
di questa Corte, ha ripristinato la misura degli arresti domiciliari: ne consegue che l’applicazione del presidio di controllo exart. 275 -bis cod.
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Testo completo

del Tribunale di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Piccirillo che ha chiesto il rigetto del ricorso; sentite le conclusioni dell’avvocato Giovanni Cantelli, quale sostituto del difensore di fiducia del Romito, avvocato Francesco Santangelo, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Michele Antonio Romito chiede l’annullamento dell’ordinanza del 3 febbraio 2025 con la quale il Tribunale del riesame di Bari, in accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico Ministero avverso l'ordinanza del 26 luglio 2024 del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia, ha disposto il ripristino nei confronti di Michele Antonio Romito del braccialetto elettronico di cui all'art. 275- bis cod. proc. pen. quale modalità esecutiva de lla misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle persone offese, misura con la quale il Giudice aveva sostituito, il precedente 24 giugno 2024, la misura degli arresti domiciliari.

Il Tribunale ha giustificato l’applicazione del dispositivo di controllo richiamando un precedente di questa Corte a tenore del quale l'apposizione del braccialetto elettronico è obbligatoria nei casi di applicazione della misura cautelare nel divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa ai sensi dell'articolo 282-ter, comma 1, cod. proc. pen. 2.Con i motivi di ricorso, sintetizzati nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione,il difensore di Michele Antonio Romito denuncia violazione di legge per inosservanza e erroneaapplicazione della legg e penale e manifesta illogicità della motivazione ricavabile dallo stesso provvedimento impugnato.

Osserva il ricorrente che il Tribunale aveva applicato al Romito, in sede di riesame, la misura degli arresti domiciliari senza l’applicazione del braccialetto e che lo stesso Tribunale, in accoglimento dell’appello, con ilcoevo provvedimento di cui al ricorso che ha preso il numero 15288/2025 R.G.N. di questa Corte, ha ripristinato la misura degli arresti domiciliari: ne consegue che l’applicazione del presidio di controllo exart. 275 -bis cod. proc. pen., avendo il Tribunale ripristinato la misura cautelare degli arresti domiciliari,si risolve in una misura più stringente e peggiorativa rispetto a quella degli arresti domiciliari.

Allega, inoltre, la consulenza a firma dell'ingegnere Olivieri che documentava come il provvedimento delGiudice per le indagini preliminari, che aveva revocato l’applicazione del braccialetto elettronico, fosse stato adottato a tutela della salute della consorte convivente dell'indagato poiché il braccialetto sviluppava delle onde elettromagnetiche che interferivano con una protesi di cui la predetta era portatrice.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Va premesso che Michele Antonio Romito è sottoposto ad indagini, nel procedimento n. 1322/2021 R.G.N.R., per i reati di cui agli artt. 81,110, 117, 56, 317 e 629, commi 1 e 2, cod. pen. perché, in concorso con Angelo Salvemini, assessore ai lavori pubblici del Comune di Manfredonia, ponevano in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere, con minacce esplicite o implicite fondate anche sulla fama criminale della famiglia Romito, la struttura amministrativa e l'apparato politico del Comune di Manfredonia a non eseguire lo smontaggio di una struttura abusiva di proprietà del Michele Romito, per ottenere l'utilità rappresentata dalla permanenza della struttura e, dopo lo smontaggio della struttura, per costringere Antonio Lupoli, funzionario del Comune, a non riferire delle minacce proferite dal Salvemini allo stesso Lupoli e ad altra dipendente per costringerli a rilasciare un'autorizzazione al rimontaggio della struttura, condotte consumate tra gennaio2022 e febbraio 2023.

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia aveva disposto , con ordinanza del 28 febbraio 2024, la misura della custodia cautelare in carcere a carico del Romito, misura che il Tribunale del riesame, con provvedimento del 27 marzo 2024, aveva sostituito con quella degli arresti domiciliari imponendo all'indagato il divieto di comunicare con soggetti diversi dai quali con i quali coabitava. La misura, con ordinanza del 24 giugno 2024, era stata sostituita con quella del divieto di avvicinamento alle persone offese con apposizione del braccialetto elettronico, modalità poi revocata con provvedimento del giudice per le indagini preliminari del 26 luglio 2024.

Tale provvedimento veniva impugnato dal Pubblico Ministero accolto con l’ordinanza del 3 febbraio 2025 che costituisce oggetto dell’odierna impugnazione mentre, con separato ricorso, è stata impugnata l’ordinanza del Tribunale ─resa in pari data─ avente ad oggetto l’accoglimento dell’appello del Pubblico Minist ero avverso l’ordinanza del 27 marzo 2024 con la sottoposizione agli arresti domiciliari. Questa Corte, con sentenza resa in data odierna nel procedimento avente n. 15288/2025, harigettato il ricorso proposto dal Romito avverso l’ordinanza con la quale era stata ripristinata a carico del ricorrente la misura degli arresti domiciliari, divenuta, per l’effetto, immediatamente esecutiva, con conseguente irrilevanza della misura in corso (quella del divieto di avvicinamento alle persone offese) aggravata con l’applicazione del braccialetto elettronico, oggetto del presente ricorso.

Va, dunque, rilevata e dichiarata la sopravvenuta mancanza di interesse all’impugnazione proposta avverso l’ordinanza del 3 febbraio 2025, nella parte in cui aveva aggravatola misura del divieto di avvicinamento alle persone offese dal reato con l’apposizione del braccialetto elettronico, poiché il ripristino della misura degli arresti domiciliari determina il venire meno del concreto e rilevante interesse alla pronunciasulla modalità esecutiva del divieto di avvicinamento, non potendo tale interesse individuarsi nella pretesa di una formale applicazione della legge nella quale si risolverebbe l’esame delle questioni devolute alla Corte attraverso il ricorsooggetto di esame. 2.Il venir meno dell'interesse alla decisione, sopraggiunto alla proposizione del ricorso per cassazione, non configura una ipotesi di soccombenza e pertanto, alla dichiarazione di inammissibilità, non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (Sez.

U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. 6, n. 19209 del31/01/2013, Rv. 256225). P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta mancanza di