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Sentenza — n. 33633/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33633/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33633/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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25 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano; letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppina Casella che ha concluso per l’accoglimento del ricorso; letta la memoria del difensore dell’indagato, avvocato Gennaro De Falco, che ha chiesto dichiarare inammissibile o rigettare il ricorso.

Regesto Legislator

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art. 337 cod. pen; Sentenza — n. 33633/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 1.Il ricorso è fondato. Il Giudice per le indagini preliminari ha richiamato un precedente di questa Corte (S.U. n. 39131 del 24/11/2015, Ventrice) e ha ritenuto che l’arresto non potesse essere convalidato, con riferimento al reato di lesioni, perché fondato unicamente sulle dichiarazioni rese dalla persona offesa, vittima del reato e, con riferimento al reato di cui all’art. 337 cod. pen., perché si trattava di condotta consistita in un mero spintone, per darsi alla fuga, e, pertanto inidonea ad integrare il reato valorizzando, altresì, la circostanza che l’ indagato fosse persona incensurata.

Parole chiave

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diritto di essere arrestato fermo di polizia agente di polizia inchiesta per reati di droga guida in stato di ebbrezza qualificata violenza domestica

Disposizioni normative citate

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art. 337 cod. pen
3.Erroneo è l’apprezzamento del Giudice per le indagini preliminari anche con riferimento al reato di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 cod. pen.).
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Testo completo

25 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano; letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppina Casella che ha concluso per l’accoglimento del ricorso; letta la memoria del difensore dell’indagato, avvocato Gennaro De Falco, che ha chiesto dichiarare inammissibile o rigettare il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Il Pubblico Ministero del Tribunale di Nola chiede l’annullamento dell’ordinanza del 6 maggio 2025 del Tribunale di Nola di mancata convalida dell’arresto di Anjampalage Eshan Malintha Fernando. Il ricorrente denuncia violazione di legge (artt. 381, 382, 391, comma 4, cod., proc. pen.) dell’ordinanza nella parte in cui non ha ritenuto sussistente lo stato di quasi-flagranza in relazione al reato di lesioni (artt. 582, 585, commi 1 e 2, 577 n. 1 cod. pen.) avuto riguardo alla circostanza che la vittima dell’aggressione appariva, all’arrivo dei verbalizzanti « in lacrime, spaventata, in evidente stato di agitazione con segni evidenti al volto e con tracce di sostanze ematiche», in presenza dell’indagato, in stato di ubriachezza, presso l’abitazione della fidanzata. Rileva, altresì, con riferimento al reato di resistenza la condotta dell’indagato, risoltasi in uno spintone agli agenti, per darsi alla fuga, che integra l’elemento materiale del reato, mentre è irrilevante la circostanza che l’indagato fosse persona incensurata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il ricorso è fondato. Il Giudice per le indagini preliminari ha richiamato un precedente di questa Corte (S.U. n. 39131 del 24/11/2015, Ventrice) e ha ritenuto che l’arresto non potesse essere convalidato, con riferimento al reato di lesioni, perché fondato unicamente sulle dichiarazioni rese dalla persona offesa, vittima del reato e, con riferimento al reato di cui all’art. 337 cod. pen., perché si trattava di condotta consistita in un mero spintone, per darsi alla fuga, e, pertanto inidonea ad integrare il reato valorizzando, altresì, la circostanza che l’ indagato fosse persona incensurata.

Le conclusioni del Giudice per le indagini preliminari sono erronee con riferimento ad entrambi i reati. 2.Con riferimento al reato di lesioni il Giudice per le indagini preliminari ha trascurato la rilevanza dello stato di quasi-flagranza nel quale l’indagato venne colto dalla polizia. In tema di arresto operato d'iniziativa dalla polizia giudiziaria nella quasi flagranza del reato, il requisito -previsto dall'art. 382, comma primo, cod. proc. pen. -della «sorpresa» dell'indiziato « con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima»non richiede, infatti, che la P.G. abbia diretta percezione dei fatti, né che la sorpresa avvenga in modo non casuale, correlandosi invece alla diretta percezione da parte della stessa soltanto degli elementi idonei a farle ritenere sussistente, con altissima probabilità, la responsabilità del medesimo, nei limiti temporali determinati dalla commissione del reato «immediatamente prima», locuzione dal significato analogo a quella («poco prima») utilizzata dal previgente codice di rito, di cui rappresenta una mera puntualizzazione quanto alla connessionetemporale tra reato e sorpresa (cfr.

Sez. 2, n. 19948 del 04/04/2017, P.M. in proc. Rosca, Rv. 270317). Nel caso in esame, come correttamente rilevato dal Pubblico Ministero ricorrente, all’arrivo degli agenti la vittima del reato «appariva in lacrime, spaventata, in evidente stato di agitazione, con segni evidenti al volto e con tracce di sostanze ematiche», tracce che sono univocamente riconducibili alle lesioni refertate e consistenti in «contusione della faccia, del cuoio capelluto e del collo …», con correlative escoriazioni giudicate guaribili in giorni quindici. Risulta, inoltre, che la persona offesa sporgeva querela contro il compagno e che le lesioni, pluriaggravate, erano state commesso utilizzando, come arma impropria, un casco da motociclista(cfr. sulla natura di arma impropria del casco da motociclista, Sez. 5, n. 30572 del 18/07/2011, Rv. 250590). 3.Erroneo è l’apprezzamento del Giudice per le indagini preliminari anche con riferimento al reato di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 cod. pen.).

In sede di convalida dell'arresto, il giudice, verificata l'osservanza dei termini stabiliti agli artt. 386, comma 3, e 390, comma 1, cod. proc. pen., deve valutare l'operato della polizia giudiziaria secondoil parametro della ragionevolezza, sulla base degli elementi al momento conosciuti, in relazione allo stato di flagranza ed alla ipotizzabilità di uno dei reati indicati dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen., in una prospettiva che non deve riguardare la gravità indiziaria e le esigenze cautelari, né la responsabilità dell'indagato, in quanto apprezzamenti riservati a distinte fasi del procedimento(Sez. 6, n. 15427 del 31/01/2023, Rv. 284596 ).

Il giudice investito della richiesta di convalida dell'arresto non è tenuto a valutare la condotta dell'arrestato, bensì quella della polizia giudiziaria: oggetto della delibazione del giudice non è l'esistenza di un quadro indiziario, più o meno concludente, a carico dell'indagato, ma soltanto la legittimità dell'operato della polizia giudiziaria, secondo i parametri appena enunciati. Tale valutazione, dunque, non investe in alcun modo eventuali profili di responsabilità dell'indagato né è destinata ad incidere, in proiezione futura, sullo status libertatiso su altre situazioni giuridiche soggettive di costui.

Discende da tale impostazione, in presenza di una descritta situazione riconducibile alla condotta di resistenza- ed è inquivocabilmente tale “lo spintone” contro gli agenti per darsi alla fuga- la legittim ità dell'arresto facoltativo in flagranza operato dalla polizia giudiziaria che si è trovat a al cospetto della commissione di un reato. Né, ai fini dell’esercizio del potere di arresto rileva lo stato di incensuratezza della persona tratta in arresto, valutazione recessiva rispetto alla complessiva gravità dei fatti accertati dalla polizia giudiziaria al momento della esecuzione della misura precautelare e nella immediatezza di una condotta consumata con violenza alla persona, quale, nel caso in esame, il reato di resistenza.

4. L'ordinanza impugnata dev'essere, dunque, annullata senza rinvio, a norma dell'art. 620, lett. d), cod. proc. pen., nella parte relativa alla negata convalida dell'arresto, che dev'essere perciò dichiarato legittimamente eseguito con riferimento ad entrambi i reati contestati. P.Q.M Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata perché l’arresto è stato eseguito legittim