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Sentenza — n. 33535/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33535/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33535/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in epigrafe, la Corte d'appello di Messina riformava la sentenza del Tribunale, dichiarando non doversi procedere per la tentata concussione realizzata nel marzo 2009, perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione, ed assolveva l'imputata dalle accuse di abuso d'ufficio, non essendo più il fatto previsto dalla legge come reato.

Regesto Legislator

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art. 150 cod. pen; Sentenza — n. 33535/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Il presente procedimento è stato trattato in forma orale su richiesta del difensore, tuttavia non presente in udienza.

Parole chiave

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concussione minaccia contro le autorità tentata estorsione azione legale a scopo intimidatorio corrispondenza con il difensore coazione sessuale

Disposizioni normative citate

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art. 150 cod. pen
Il reato è dunque estinto (art. 150 cod. pen.), con la conseguenza che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, risultando preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ai sensi dell'art.
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Fascetto Sivillo Maria, nata il 31/01/1957 a Capizzi; avverso la sentenza del 07/03/2025 dalla Corte di appello di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Ombretta Di Giovine; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Raffaele Piccirillo, che ha l'annullamento senza rinvio della sentenza.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte d'appello di Messina riformava la sentenza del Tribunale, dichiarando non doversi procedere per la tentata concussione realizzata nel marzo 2009, perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione, ed assolveva l'imputata dalle accuse di abuso d'ufficio, non essendo più il fatto previsto dalla legge come reato.

2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso, per il tramite dell'Avvocato Carlo Taormina, Maria Fascetto Sivillo, deducendo, con un unico motivo, violazione degli artt. 317, 56 cod. pen. La ricorrente telefonò ad un dipendente della "Esattrice Riscossioni Sicilia", che non conosceva personalmente, facendo presente di essere stata raggiunta da una cartella esattoriale in relazione ad alcune contravvenzioni stradali, che contestava, e chiedendogli di annullare la cartella. A fronte della risposta negativa, la ricorrente, magistrato, si sarebbe qualificata ed avrebbe risposto "lei non sa chi sono io ... gliela farò pagare", interrompendo la telefonata. Tuttavia, per un verso, la presunta persona offesa mai disse di essere stata minacciata, sicché mancò la "costrizione" che rappresenta elemento costitutivo della concussione. Per altro verso, a tali affermazioni per i successivi sette anni non seguì alcun comportamento, men che meno pregiudizievole, da parte della ricorrente. Ne deriva che i Giudici di merito incorsero in un travisamento probatorìo.

3. Il presente procedimento è stato trattato in forma orale su richiesta del difensore, tuttavia non presente in udienza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Nelle more del procedimento, in data 06/06/2025, è intervenuto il decesso dell'imputata, come risulta dal certificato di morte rilasciato in data 18 luglio 2025 dal Comune di Catanía, in atti. Il reato è dunque estinto (art. 150 cod. pen.), con la conseguenza che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, risultando preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (tra le altre, Sez. 1, n. 24507 del 09/06/2010, Lombardo, Rv. 247790). Inoltre, la morte dell'imputato, intervenuta prima del passaggio in giudicato della sentenza, comporta anche la cessazione del rapporto processuale penale e di quello civile nel processo penale, sicché le eventuali statuizioni civilistiche di condanna restano caducate "ex lege", senza necessità di apposita dichiarazione da parte del giudice penale (Sez. 3, n. 18021 del 18/01/2024, Santoro, Rv. 286271).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per morte dell'impu