Sentenza — n. 33524/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIbisheva Vanya Vasilevaricorre per cassazione avverso l'ordinanza della Corte di appello di Venezia che ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione proposta dalla ricorrente in quanto tardiva. Con un unico motivo di ricorso deduce il vizio di violazione di norma processuale in quanto la sentenza impugnata è stata emessa all'udienza dell'11/4/2024 e indicava un termine di 90 giorni per il deposito della motivazione, termine che non è stato rispettato dal Tribunale, cosicché in data 16/07/2024 la cancelleria del Tribunale di Vicenza ha provveduto a comunicare tramite p.e.c. l'avvenuto deposito tardivo della sentenza in data 11/07/2024.Da ciò consegue che, tenuto conto del dies a quo del 16/7/2024 e della sospensione per il periodo feriale, l’atto di impugnazione, depositato il 30/9/2024 non può ritenersi tardivo.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 33524/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Ritiene il Collegio che, poiché dall’esame degliatti cuiha potuto accedere in ragione della natura della questione dedotta, la sequenza processuale descritta dallaricorrente risulta corretta, cosicché, stante il deposito tardivo della sentenza di primo grado, il termine per l’impugnazione, calcolato dalla notificazione dell’avvenuto deposito, scadeva il 30/9/2024, data in cui è stato presentato l’appello, erroneamente ritenuto tardivo dalla Corte territoriale.
Parole chiave
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nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Ibisheva Vanya Vasileva nato in Bulgariail 23/11/1983 avverso l'ordinanza emessa il 3marzo 2025 dalla Corte d'appello di Venezia Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Elisabetta Ceniccola, che ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata. RILEVATO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Ibisheva Vanya Vasilevaricorre per cassazione avverso l'ordinanza della Corte di appello di Venezia che ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione proposta dalla ricorrente in quanto tardiva. Con un unico motivo di ricorso deduce il vizio di violazione di norma processuale in quanto la sentenza impugnata è stata emessa all'udienza dell'11/4/2024 e indicava un termine di 90 giorni per il deposito della motivazione, termine che non è stato rispettato dal Tribunale, cosicché in data 16/07/2024 la cancelleria del Tribunale di Vicenza ha provveduto a comunicare tramite p.e.c. l'avvenuto deposito tardivo della sentenza in data 11/07/2024.Da ciò consegue che, tenuto conto del dies a quo del 16/7/2024 e della sospensione per il periodo feriale, l’atto di impugnazione, depositato il 30/9/2024 non può ritenersi tardivo.
2. Ritiene il Collegio che, poiché dall’esame degliatti cuiha potuto accedere in ragione della natura della questione dedotta, la sequenza processuale descritta dallaricorrente risulta corretta, cosicché, stante il deposito tardivo della sentenza di primo grado, il termine per l’impugnazione, calcolato dalla notificazione dell’avvenuto deposito, scadeva il 30/9/2024, data in cui è stato presentato l’appello, erroneamente ritenuto tardivo dalla Corte territoriale.
3. Alla luce di quanto sopra esposto , va disposto l’annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Veneziaper l'ulteriore corso. P.Q.M Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Venezia per l'ulteriore corso Così decisoil 23 settembre 2025 Il C