Cassation court dismisses appeal claiming procedural irregularity in abbreviated trial due to judge's revocation of co-defendant hearing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's decision to proceed with a simple abbreviated trial. The appellant argued that the trial judge's refusal to hold a conditional abbreviated trial constituted an abnormality and a violation of defense rights after previously accepting such a request. The court found no procedural irregularity because the judge's decision was a valid exercise of power based on a reasoned evaluation of existing evidence, and the appellant had effectively re-asserted their request for the simple abbreviated trial during the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 657, Art. 658 c.p.p.; A judicial decision is not abnormal if it does not halt the proceedings and remains within the legal system, even if it reverses a previous procedural stance, provided the final outcome is legally sound and the party has not raised nullity objections.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Xhafaj Pelivan, nato il 17/05/1995 in Albania avverso l'ordinanza del 13/05/2025 del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di L'Aquila. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Silvia Giorgi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 13 maggio 2025, il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di L'Aquila, a fronte della richiesta dell'imputato di essere giudicato con il rito abbreviato condizionato all'audizione del coimputato Gargivolo, ritenuto che l'integrazione probatoria richiesta non fosse necessaria ai fini della decisione, dal momento che in atti risultavano già le dichiarazioni di Gargivolo, ammetteva Xhafaj (e il coimputato Puleo) al rito abbreviato semplice chiesto in via subordinata, previo rigetto della richiesta di ammissione al rito abbreviato condizionato. All'esito emetteva sentenza di condanna nei confronti dell'imputato alla pena di anni sei di reclusione ed euro 40.000,00 di multa, nonché lo dichiarava interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante l'esecuzione della pena.
2. Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso detta ordinanza, lamentando l'abnormità del provvedimento, sul rilievo che alla precedente udienza del 7 gennaio 2025 il Giudice aveva in realtà accolto la richiesta di giudizio abbreviato condizionato alla escussione del coimputato Gargivolo. All'udienza del 13 maggio 2025, il Giudice, pur non menzionando espressamente la revoca, invitava le parti a formulare le proprie richieste sui riti alternativi, respingendo la richiesta di rito abbreviato condizionato e disponendo che il procedimento proseguisse nelle forme dell'art. 438 cod. proc. pen. senza alcuna integrazione probatoria. In tal modo avrebbe prodotto una indebita regressione del processo, con conseguente vulnus del diritto di difesa, essendosi svolto il giudizio in forma contratta, senza l'audizione precedentemente ammessa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2. Un provvedimento è abnorme (Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, dep. 2000, Magnani, Rv. 215094) se, per la sua singolarità, si colloca fuori dal sistema della legge processuale - abnormità strutturale - o se, pur non estraneo al sistema normativo, determina la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo - abnormità funzionale -. Orbene, nessuna delle due eventualità ricorre nel caso in esame. Dalla lettura dei verbali di udienza si evince che effettivamente, all'udienza celebrata il 7 gennaio 2025, a fronte della richiesta di ammissione al rito abbreviato condizionato da parte dell'imputato (già trasmessa a mezzo PEC) il Giudice per l'udienza preliminare ammetteva i riti alternativi richiesti e rinviava all'udienza del giorno 11 marzo 2025 per la discussione di tutte le posizioni (previa escussione di Gargivolo).
Alla udienza del 13 maggio 2025 il Giudice rigettava motivatamente la richiesta di rito abbreviato condizionato dell'odierno ricorrente e, revocando di fatto il precedente provvedimento ammissivo, disponeva il rito abbreviato "secco" avanzato in via subordinata, pronunciando, all'esito, la sentenza di condanna.Acclarato l'iter processuale si rileva innanzitutto che non è sicuramente verificabile nella specie alcuna stasi del giudizio. Neppure appare lecito sostenere che il provvedimento, per singolarità e stranezza del suo contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ovvero si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste al di là di ogni ragionevole limite, atteso che l'atto del giudice si rivela espressione di un potere riconosciutogli dall'ordinamento, previa motivata valutazione dei presupposti di legge.
D'altra parte, qualora non risulti impedito il compimento di ulteriori attività legittime - come avvenuto nel caso di specie, in cui il giudizio di merito è stato ritualmente svolto - l'abnormità non può ritenersi configurata (Sez. 6, n. 47127 del 18/10/2023, Azrouri, Rv. 285530 -01). Va peraltro rimarcato che è stata la stessa parte a reiterare la richiesta di giudizio abbreviato, insistendo nella richiesta e concludendo poi nel merito all'esito del rito abbreviato "secco". Né in sede di udienza ha eccepito alcunché in merito ad una eventuale nullità del rito.
3. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma ritenuta equa di tremila euro alla Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore d