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Sentenza — n. 33405/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33405/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33405/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Matteo Ventura ricorre per cassazione avverso l’ordinanza della Corte di appello di Bologna che ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto avverso la sentenzadi condanna per il reato di cui all’art. 341 - bis cod. pen. Con un unico motivo di ricorso deduce il travisamento della prova e l’erronea interpretazione dell’art. 341-bis cod. pen. quanto al requisito della presenza di più persone,risultando dalla sentenza impugnata la sola presenza del fratello del ricorrente che, solo perché deceduto, non risulta anch’egli coimputato del medesimo reato. Nel motivo, si eccepisce, inoltre, la sopravvenuta estinzione per prescrizione del reato.

Regesto Legislator

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art. 341 - bis cod. pen; Sentenza — n. 33405/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 341 - bis cod. pen. Con un unico motivo di ricorso deduce il travisamento della prova e l’erronea interpretazione dell’art. 341-bis cod. pen. quanto al requisito della presenza di più persone,risultando dalla sentenza impugnata la sola presenza del fratello del ricorrente che, solo perché deceduto, non risulta anch’egli coimputato del medesimo reato. Nel motivo, si eccepisce, inoltre, la sopravvenuta estinzione per prescrizione del reato.

Parole chiave

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rinvio del dibattimento decisione incidentale impugnabile proporzionalità della pena osservanza dei termini decisione pendente lite durata ragionevole del procedimento

Disposizioni normative citate

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art. 341 - bis cod. pen
Matteo Ventura ricorre per cassazione avverso l’ordinanza della Corte di appello di Bologna che ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto avverso la sentenzadi condanna per il reato di cui all’art. 341 - bis cod. pen.
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Testo completo

nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Ventura Matteo nato a Vignolail 31/01/1992 avverso l'ordinanza emessa il 17aprile 2025 dalla Corte d'appello di Bologna Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Elisabetta Ceniccola, che ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata per fondatezza della doglianza sull’elemento della presenza di più persone, ritenendo generica l’eccezione di prescrizione del reato. RILEVATO IN FATTOE

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Matteo Ventura ricorre per cassazione avverso l’ordinanza della Corte di appello di Bologna che ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto avverso la sentenzadi condanna per il reato di cui all’art. 341 - bis cod. pen. Con un unico motivo di ricorso deduce il travisamento della prova e l’erronea interpretazione dell’art. 341-bis cod. pen. quanto al requisito della presenza di più persone,risultando dalla sentenza impugnata la sola presenza del fratello del ricorrente che, solo perché deceduto, non risulta anch’egli coimputato del medesimo reato. Nel motivo, si eccepisce, inoltre, la sopravvenuta estinzione per prescrizione del reato.

2. Ritiene il Collegio che l’ordinanza impugnata ha argomentato in termini poco persuasivi in merito alla doglianza relativa al requisito della pluralità di persone, facendo riferimento alla sola presenza del fratello dell’imputato. Così facendo, la Corte territoriale ha erroneamente valutato la sussistenza di tale requisito che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, qui ribadita, richiede la presenza di almeno due persone, tra le quali non possono computarsi quei soggetti che, pur non direttamente attinti dall'offesa, assistano alla stessa nello svolgimento delle loro funzioni (Sez. 6, n. 6604 del 18/01/2022, Pagliari, Rv. 282999).

La fondatezza di tale doglianza imporrebbe un annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata, ma deve rilevarsi la fondatezza dell’eccezione di prescrizione del reato, maturata il 10/6/2024, anteriormente, dunque, al la pronuncia dell’ordinanza impugnata. Pertanto, poiché sulla base degli elementi emergenti dalla sentenza impugnata non emergono i presupposti per un proscioglimento nel merito dell’imputato, va disposto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato ascritto è estinto per prescrizione. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso il 23 settembre 2025