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Sentenza — n. 33404/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33404/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33404/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Di Palma Riccardo nato in Australia il 16/04/1972 2) Mancuso Pantaleone nato a Limbadi il 27/08/1961 avverso la sentenza emessa il 20gennaio 2025 dalla Corte d'appello di Catanzaro Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto ProcuratoreGenerale Elisabetta Ceniccola, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; uditi i difensori, Avv. Angelo Leonee Avv. Dario Vannetiello, in difesa di Di Palma , i quali hanno concluso per l'inammissibilità o , in subordine , per il rigetto del ricorso.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 33404/2025 — snpen · Corte di Cassazione: L’Avv. Dario Vannetiello, difensore di Di Palma, ha depositato una memoria in cui ha conclu so per l’inammissibilità o per il rigetto del ricorso, eccependone l’incompletezza, avuto riguardo, in particolare alla carenza di autosufficienza ed ai plurimi richiami della documentazione che è stata prodotta solo su supporto informatico (DVD) e senza la relativa certificazione della cancelleria. Nella memoriasi eccepisce, inoltre, il contenuto confutativo, generico e di merito delle censure dedotte.

Parole chiave

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ricusazione del pubblico ministero impugnabilità della decisione di rinvio ritardo del ministero pubblico domanda tardiva di ricusazione ricorso di annullamento ritiro della domanda di revisione
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Testo completo

nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore Generale presso Corte d'appello di Catanzaro nel procedimento a carico di:

1) Di Palma Riccardo nato in Australia il 16/04/1972 2) Mancuso Pantaleone nato a Limbadi il 27/08/1961 avverso la sentenza emessa il 20gennaio 2025 dalla Corte d'appello di Catanzaro Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto ProcuratoreGenerale Elisabetta Ceniccola, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; uditi i difensori, Avv. Angelo Leonee Avv. Dario Vannetiello, in difesa di Di Palma , i quali hanno concluso per l'inammissibilità o , in subordine , per il rigetto del ricorso.

RILEVATO IN FATTO 1. Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Catanzaro ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che, giudicando in sede di rinvio, ha assolto Riccardo Di Palma e Pantaleone Mancuso dai reati loro ascritti ai capi 1) e 2) per non aver commesso il fatto. Deduce due motivi, di seguito riassunti nei termini strettamente necessari per la motivazione. 1.1. Il primo motivo attiene all’assoluzione di Di Palma e si deducono la violazione degli artt. 629, 513-biscod. pen., e 7 Legge n. 203 del 1991 nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

Il ricorrente, richiamato e trascritto il precedente ricorso per cassazione (accolto dalla sentenza rescindente) nel quale si riassumeva il contenuto delle conversazioni reputate quale prova a carico di Di Palma, censura, prendendo analiticamente in esame singole affermazioni della sentenza impugnata, le valutazioni della Corte territoriale in merito a molteplici aspetti della condotta e alla tenuta delle fonti di prova, reputate dal ricorrente idonee a dimostrare la consapevolezza e condivisione da parte di Di Palma di tutte le imposizioni effettuate da Evalto alla Nordex, ditta appaltatrice dei lavori.

In particolare, le censure, corredate dal richiamo di molteplici brani delle conversazioni intercettate, di cui il motivo propone una lettura secondo un diverso criterio di correlazione logica rispetto a quello adottato dalla Corte territoriale, censura tutte le valutazioni espresse in sentenza in merito al ragionevole dubbio del coinvolgimento di Di Palma, la cui voce, sottolinea il ricorrente, è stata riconosciuta dal teste Patafi. Si afferma, infatti, che nelle conversazioni cui ha partecipato Di Palma Riccardo si fa menzione del meccanismo della sovrafatturazione, della spartizione dei lavori e della infiltrazione delle imprese mafiose, nonché del pagamento della guardiania e del prezzo dell’estorsione.

In particolare, si insiste sul fatto che la società del ricorrente, formale aggiudicataria dell’opera, ha avuto un ruolo centrale nei fatti in quanto è rimasta estranea ai lavori, affidati alla ditta Ielapi per effetto delle minacce di Evalto. 1.2. Il secondo motivo deduce i medesimi vizi di violazione di legge e di motivazione con riferimento all’assoluzione di Mancuso. In particolare, tra le numerose censure rispetto alle conclusioni cui è pervenuta la sentenza impugnata, vanno segnalate le seguenti doglianze:

a) il termine “ingegnere” o “geometra”, celava l’identità di Mancuso come si evince dalla conversazione del 28/6/12 in cui Antonio Di Palma conversava con l’”ingegnere” tramite l’utenza di Evalto la cui autovettura si trovava parcheggiata dinanzi all’abitazione di Mancuso. Evalto, inoltre, utilizzava la parole “LU”, che richiama “Luni”, diminutivo di Pantaleone Mancuso;

b) quanto al legame tra Mancuso ed Evalto, la sentenza impugnata ha omesso di considerare che gli atti illeciti posti in essere dacostoro per il controllo dei lavori di realizzazione del parco eolico di Cutro si erano svolti nel medesimo periodo di quelli relativi al parco eolico di Amaroni;

c) quanto al dato temporale relativo all’intervento di Mancuso, la sentenza ha omesso di considerare l’intercettazione del 29/5/2012 relativa alla conversazione tra Evalto e Del Fabbro in cui il primo e Scognamiglio affermavano che i lavori sarebbero stati affidati all’”ingegnere” con una semplice lettera di incarico; si affermava,inoltre, che La Molisana sarebbe rimasta estranea ai lavori. Si richiamano, inoltre, le altre conversazioni, di cui il motivo riporta taluni brani, tra cui quella del 25/6/12 in cui si faceva riferimento ad “extra” da pagare e a un soggetto denominato ora “geometra” ora“ingegnere”. Ad avviso del ricorrente, una lettura globale delle conversazioni intercettate consente di affermare che Mancuso ha agito tramite Evalto ed ha avanzato chiare richieste di matrice estorsiva, richieste la cui efficacia discende dalla elevata caratura criminale dell’imputato, appellato dallo stesso Di Palma quale “grande capo”.

2. L’Avv. Dario Vannetiello, difensore di Di Palma, ha depositato una memoria in cui ha conclu so per l’inammissibilità o per il rigetto del ricorso, eccependone l’incompletezza, avuto riguardo, in particolare alla carenza di autosufficienza ed ai plurimi richiami della documentazione che è stata prodotta solo su supporto informatico (DVD) e senza la relativa certificazione della cancelleria. Nella memoriasi eccepisce, inoltre, il contenuto confutativo, generico e di merito delle censure dedotte.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto, in disparte la confusa e ridondante esposizione dei due motivi, connotata dalla trascrizione di conversazioni di cui si propone una diversa alternativa lettura, contiene numerose considerazioni di merito, non facilmente comprensibili a causa della mancanza di una organizzazione logica degli argomenti che, di fatto, oltre a reiterare le medesime censure formulate nel primo ricorso accolto dalla sentenza rescindente, si limitano a esprimere unmero dissenso rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, senza, tuttavia, alcun confronto criticocon la stessa.

2. Procedendo con l’esame del primo motivo di ricorso, il Giudice del rinvio, colmando il vuoto motivazionale rilevato dalla sentenza rescindente, ha adeguatamente valutato, senza incorrere in alcun vizio di manifesta illogicità, il contenuto delle conversazioni intercettatedi cui il ricorrente tenta di proporre una non consentita diversa interpretazione (cfr. Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715). In particolare, l’argomento decisivo con il quale il ricorrente omette ogni confronto critico, attiene all’assenza di prove certe della partecipazione di Di Palma alla condotta estorsivae ciò in ragione di molteplici elementi, ovvero :

a) il ruolo secondario svolto dall’imputato all’interno della società La Molisana; b ) il diverso ruolo svolto dal fratello Antonionella gestione dei rapporti con la società Nordex, vittima della estorsione;

c) il contenuto di talune conversazioni, in taluni casi correlato a problematiche relative ai cantieri o ad altre vicende, e,in altri casi, generico;d) la mancanza di contatti diretti tra Di Palma e i referenti apicali della Nordex;

e) la deposizione dei due amministratori della Nordex, Del Fabbro e Bagnoli, i quali hanno escluso di avere avuto problemi con Di Palma ed evidenziato che era Evalto ad agire in modo prepotente. Con riferimento a tale deposizione, la Corte territoriale, con argomentazioninon manifestamente illogiche, anche queste trascurate dal ricorrente, ne ha escluso il carattere reticente con riferimento alla posizione di Di Palma, il quale, a differenza di Evalto, noto per la sua caratura criminale, si era accreditato come mero imprenditore. Infine, quanto al riconoscimento della voce di Di Palma da parte del teste Patafi,altro elemento su cui insiste il motivo in esame, la Corte territoriale, oltre ad esprimere dubbi sull’attendibilità di tale riconoscimento, con motivazione immune da vizi logici o giuridici,anche questa ignorata dal ricorrente, ha, in ogni caso, ritenuto che dalle stesse, al più, emerge una connivenza non punibile di Palma, correlata alla sua consapevolezzadel meccanismo della sovrafatturazione e della guardiania. 2.1.

Le considerazioni sopra esposte hanno una valenza assorbente rispetto all’esame dell’eccezione dedotta da Di Palma con riferimento alle modalità di deposito della documentazione prodotta dal ricorrente.

3. Passando al secondo motivo di ricorso, rileva il Collegio che la Corte territoriale, superando i profili dicriticità evidenziati dalla sentenza rescindente in meritoalla inidoneità delle due conversazioni intercettate il 28/6/2012 a fondare il giudizio di responsabilità di Mancuso e alla mancanza di prove di una interlocuzione diretta tra costui e i dirigenti della Nordex, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, anche questa trascurata dal ricorrente, ha escluso che dagli elementi probatori acquisiti possa desumersi un contributo dell’imputato alla condotta estorsiva tenuta da Evalto.

Ciò non solo per la inidoneità, già rilevata dalla sentenza rescindente, delle due conversazioni del 28/6/12, ma anche per l’incertezza e, comunque, lanon decisività della riferibilità a Mancuso dell’epiteto “ingegnare”, utilizzato in alcune precedenti conversazioni , nonché per l’impossibilità di ricavare dalla precedente condanna di Mancuso e Evalto per altra estorsione commessa in concorso tra loro, la prova che anche nel caso in esame Evalto abbia agito su mandato di Mancuso. In particolare, quanto alle conversazioni intercettate, si è non illogicamente considerato – elemento anche questo trascurato dal ricorrente che continua ad opporre la diversa tesi della riferibilità dell’epiteto “ingegnere” a Mancuso - che molte delle conversazioni in cui compariva tale epiteto avevano ad oggetto proprio la materia degli appalti in cui è fisiologico il coinvolgimento di tale figura professionale.