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Sentenza — n. 33383/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33383/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33383/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Tribunale di Napoli ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da Marotta Andrea, quale socio ed amministratore unico della società Fare s.r.I., da Francesco Fusco, quale socio delle medesima società, e da Ferrara Raffaele, anch'esso quale socio della società, avverso il provvedimento con cui è stata rigettata la richiesta di revoca del sequestro preventivo "sulle quote sociali, complesso aziendale e patrimonio sociale" della società indicata.

Regesto Legislator

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art. 127 cod. proc. pen, art. 310 cod. proc. pen, art. 525 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33383/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Hanno proposto ricorso Marotta Andrea, Francesco Fusco e Ferrara Raffaele articolando quattro motivi.2.1. Con il primo si deduce violazione di legge con riguardo all'art. 525, comma 2, cod. proc. pen. che, si assume, sarebbe applicabile anche ai procedimenti cautelari. Non vi sarebbe coincidenza fra i giudici che hanno celebrato l'udienza e quelli che hanno deciso l'impugnazione (in tal senso si fa riferimento alla intestazione della ordinanza e si allegano i verbali). 2.2. Con il secondo, il terzo e il quarto motivo, che possono essere descritti congiuntamente, si deducono plurime violazioni di legge sotto molteplici profili.

Parole chiave

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azione di rivocazione del sequestro sequestro cautelare revoca dell'annullamento riserva di modificazione procedura di rivendicazione nel pignoramento tutela del processo decisionale

Disposizioni normative citate

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art. 127 cod. proc. pen
Si tratta di una disposizione che, pur testualmente prescritta per il giudizio ordinario di cognizione, si ritiene espressione di un principio generale estensibile anche alle decisioni assunte con ordinanza all'esito dell'udienza camerale ex art. 127 cod. proc. pen.
art. 310 cod. proc. pen
237369: quest'ultima, in applicazione del principio, ha annullato l'ordinanza resa ex art. 310 cod. proc. pen.
art. 525 cod. proc. pen
Con il primo si deduce violazione di legge con riguardo all'art. 525, comma 2, cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. Marotta Andrea, nato a Napoli il 12/08/1980 2. Fusco Francesco, nato a Villaricca il 29/12/1986 3. Ferrara Raffaele, nato a Mugnano di Napoli il 24/07/1994 avverso l'ordinanza emessa il 07/04/2025 dal Tribunale di Napoli; udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott. Fabio Picuti, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata;

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Napoli ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da Marotta Andrea, quale socio ed amministratore unico della società Fare s.r.I., da Francesco Fusco, quale socio delle medesima società, e da Ferrara Raffaele, anch'esso quale socio della società, avverso il provvedimento con cui è stata rigettata la richiesta di revoca del sequestro preventivo "sulle quote sociali, complesso aziendale e patrimonio sociale" della società indicata.

2. Hanno proposto ricorso Marotta Andrea, Francesco Fusco e Ferrara Raffaele articolando quattro motivi.2.1. Con il primo si deduce violazione di legge con riguardo all'art. 525, comma 2, cod. proc. pen. che, si assume, sarebbe applicabile anche ai procedimenti cautelari. Non vi sarebbe coincidenza fra i giudici che hanno celebrato l'udienza e quelli che hanno deciso l'impugnazione (in tal senso si fa riferimento alla intestazione della ordinanza e si allegano i verbali). 2.2. Con il secondo, il terzo e il quarto motivo, che possono essere descritti congiuntamente, si deducono plurime violazioni di legge sotto molteplici profili.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è fondato quanto al primo motivo, che ha valenza assorbente. In punto di fatto emerge che il Collegio che ha pronunciato l'ordinanza impugnata è composto da magistrati diversi rispetto quelli che hanno assunto la decisione (Cfr., verbale di udienza e intestazione della ordinanza impugnata).

2. In tale contesto assume rilievo il principio dell'immutabilità del giudice, sancito dall'art. 525, comma 2, cod. proc. pen.. Si tratta di una disposizione che, pur testualmente prescritta per il giudizio ordinario di cognizione, si ritiene espressione di un principio generale estensibile anche alle decisioni assunte con ordinanza all'esito dell'udienza camerale ex art. 127 cod. proc. pen. (così Sez. 4, 13/05/2014, n. 38122, Valenti, Rv. 261405, e Sez. 1, n. 25806 del 12/06/2007, n. 25806, Labroca, Rv. 237369: quest'ultima, in applicazione del principio, ha annullato l'ordinanza resa ex art. 310 cod. proc. pen. dal Tribunale del riesame, poiché vi era contrasto tra il verbale di udienza e l'intestazione del provvedimento, con conseguente dubbio che due magistrati che avevano partecipato alla decisione non avessero partecipato all'udienza).

Dunque è affetta da nullità di ordine generale, assoluta ed insanabile, il provvedimento pronunziato da un collegio non composto dalle medesime persone fisiche che hanno partecipato alla trattazione in udienza camerale, a meno che, variata la composizione, la procedura non sia stata riprodotta ex novo innanzi al collegio decidente. È utile precisare che, per quanto concerne il rito camerale oggetto della presente verifica, il principio di immutabilità del giudice fissato dall'art. 525 cod. proc. pen., di cui si sta facendo applicazione, attiene al solo segmento che va dall'udienza di discussione in camera di consiglio, e di contestuale riserva, fino al momento della decisione che si perfeziona con la deliberazione e poi con il deposito del provvedimento (al lume dell'art.128 cod. proc. pen.).

E' questo l'ambito in relazione al quale il mutamento del collegio determina nel rito camerale la nullità assoluta di cui all'art. 525 cod. proc. pen., impregiudicata restando la possibilità che si verifichi, per le più varie cause, l'ipotesi in cui dette parti siano ammesse a dedurre di nuovo ed a rassegnare le conclusioni innanzi ad un collegio diversamente composto prima (della nuova riserva e) della decisione (cfr., fra le altre, Sez. 5, n. 5737 del 15/01/2004, n. 5737, Bertin, Rv. 228072, in tema di procedimento di prevenzione).

3. Ne deriva che l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio. P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen. Così deci