Cassation appeal dismissed for inadmissibility as violation of prior agreement falls outside statutory grounds for appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared Ez Zanzoun Mohammed's cassation appeal inadmissible, rejecting his claim that the final sentence violated a prior agreement regarding sentence continuation. The appellant argued the judgment failed to specify that the new sentence absorbed the previous one and ignored potential reductions from the prior abbreviated trial. The court ruled that such errors regarding the calculation of continued sentences must be raised in the execution phase, not via cassation, as the appeal grounds were not limited to the specific statutory exceptions listed in Article 448. Consequently, the appeal was dismissed and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; The grounds for cassation against a sentence of application of penalty upon request are strictly limited to the expression of the defendant's will, lack of correlation between request and sentence, erroneous legal qualification, and illegality of the penalty; claims regarding the calculation of sentence continuation or violations of prior agreements must be raised in the execution phase.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Ez Zanzoun Mohammed, nato il 24/02/1993 in Marocco avverso la sentenza del 25/03/2025 del Tribunale di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Ombretta Di Giovine; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Gianluigi Pratola, che chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
1. Mohannmed Ez Zanzoun propone ricorso verso la sentenza in epigrafe, pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., deducendo, con un unico motivo, la violazione dell'accordo intervenuto tra le parti (artt. 444 e 448 cod. proc. pen.). L'aumento per la continuazione con una precedente condanna era stato concordato dalle parti in venti giorni di reclusione e € 200 di multa; tuttavia, il o .. dispositivo della sentenza impugnata indica la pena finale nella somma fra il detto aumento e la pena erogata nel precedente giudicato, senza specificare che tale pena finale assorbe quella del precedente giudicato.
Inoltre, il dispositivo non tiene conto del fatto che la pena oggetto del precedente giudizio, in quanto irrogata all'esito di rito abbreviato, era suscettibile di riduzione, in fase esecutiva, ai sensi dell'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. - riduzione effettivamente operata nelle more del perfezionamento dell'accordo per la definizione dell'odierno procedimento -, con l'effetto di incidere sul complessivo trattamento sanzionatorio, con la conseguenza che la pena in continuazione avrebbe dovuto essere inferiore.
2. Il ricorrente ha presentato una memoria di replica alle osservazioni del Procuratore Generale in cui insiste sulle deduzioni svolte nel ricorso e chiede la rettifica dell'errore ex art. 130 cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Nella specie, la dedotta violazione dell'accordo tra le parti non è rinvenibile nel caso in oggetto, alla richiesta dell'imputato, il Giudice per le indagini preliminari avendo correttamente risposto che la rettifica non ha ragion d'essere, non ravvisandosi alcun errore materiale.
Infatti, è nella motivazione che va dato conto dei singoli aumenti per la continuazione; viceversa, nel dispositivo, deve indicarsi la pena complessivamente irrogata. Ciò è accaduto nel caso di specie, in cui è stata riconosciuta la continuazione tra i reati per cui è intervenuta condanna nelle date indicate nel ricorso, ogni altra deduzione dovendo essere formulata nella competente sede esecutiva.
3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro 3.000,00. tl-\
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i