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Sentenza — n. 32851/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against judge recusal order citing endo-procedimental decisions do not justify recusal.

Numero d'incarto Sentenza — n. 32851/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the single judge's refusal to transmit documents to prosecutors demonstrated a lack of impartiality and violated procedural rules. The court held that endo-procedimental decisions, such as scheduling adjournments to examine procedural requests, do not constitute grounds for recusal under Article 37 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 37 cod. proc. pen.; Art. 11 cod. proc. pen.: Endo-procedimental decisions regarding the examination of procedural requests do not justify a recusal request, as they do not affect the judge's independence or impartiality.

Parole chiave

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judge recusal endo-procedimental decisions Code of Criminal Procedure lack of impartiality inadmissible appeal procedural abuse single judge declinatoria di competenza

Disposizioni normative citate

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Art. 37 cod. proc. pen.
Invero, dalla lettura complessiva della motivazione emerge chiaramente come la Corte di appello ha inteso stigmatizzare la corretta formulazione di motivi rientranti tra le ipotesi previste dall'art. 37 cod.
Art. 11 cod. proc. pen.
Con il terzo motivo, si deduce la nullità del provvedimento, nella misura in cui non ha rilevato la "incompetenza funzionale" del Tribunale di Velletri, ritenendo sussistente l'obbligo di rimettere il processo dinanzi ad altro giudice, alla Procura DDA di Genova ex art. 11 e 11-bis cod.
Art. 11-bis cod. proc. pen.
Con il terzo motivo, si deduce la nullità del provvedimento, nella misura in cui non ha rilevato la "incompetenza funzionale" del Tribunale di Velletri, ritenendo sussistente l'obbligo di rimettere il processo dinanzi ad altro giudice, alla Procura DDA di Genova ex art. 11 e 11-bis cod.
art. 37 cod. proc. pen
Invero, dalla lettura complessiva della motivazione emerge chiaramente come la Corte di appello ha inteso stigmatizzare la corretta formulazione di motivi rientranti tra le ipotesi previste dall'art. 37 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Carbone Francesco, nato a Palermo il 18/7/1975 avverso l'ordinanza del 29/4/2025 emessa dalla Corte di appello di Roma visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonio Balsamo, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria dell'Avvocato Virginia Cerullo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il ricorrente impugna l'ordinanza con la quale la Corte di appello di Roma ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di ricusazione proposta nei confronti del Giudice monocratico del Tribunale di Velletri, dinanzi al quale Carbone è stato tratto a giudizio per rispondere dei reati di cui agli artt. 337 e 582 cod. pen.

2. Nell'interesse del ricorrente sono stati formulati tre motivi di ricorso, preceduti da un'ampia ricognizione dello svolgimento del procedimento dinanzi al Tribunale di Velletri, dal quale emergerebbero i presupposti per la ricusazione. 2.1. Con il primo e secondo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla dichiarata manifesta infondatezza dell'istanza di ricusazione, sul presupposto secondo cui la Corte di appello avrebbe immotivatamente ritenuto irrilevanti i plurimi "illeciti" commessi dal giudice ricusato, tra i quali il rifiuto di trasmettere alla DNA e DDA di Firenze la denuncia presentata nei confronti di plurimi magistrati.

Si contesta, inoltre, l'affermazione secondo cui la ricusazione sarebbe illegittima in quanto la procura speciale, redatta in calce all'atto di ricusazione, con conterrebbe i motivi a sostegno della stessa. Evidenzia la difesa che la ricusazione è stata proposta personalmente dal ricorrente e, quindi, la procura non doveva contenere alcun riferimento ai motivi. In ogni caso, l'esposizione dei fatti e dei comportamenti processuali, assunti dal giudice ricusato, erano ampiamente idonei a dimostrare la carenza di indipendenza e l'imparzialità del giudicante. 2.2.

Con il terzo motivo, si deduce la nullità del provvedimento, nella misura in cui non ha rilevato la "incompetenza funzionale" del Tribunale di Velletri, ritenendo sussistente l'obbligo di rimettere il processo dinanzi ad altro giudice, alla Procura DDA di Genova ex art. 11 e 11-bis cod. proc. pen.

3. Il ricorso è stato trattato in forma cartolare.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Pur nella complessa ed articolata esposizione delle premesse e dei connessi motivi, il ricorrente ripropone essenzialmente i medesimi fatti - riferiti a condotte endoprocessuali tenuti dal giudice ricusato - che a suo dire avrebbero legittimato la ricusazione. Si tratta di aspetti che sono stati vagliati dalla Corte di appello, applicando il consolidato principio per cui non possono dar luogo ad alcuna ipotesi di ricusazione le decisioni endoprocedimentali. Nel caso di specie, si assume che il giudice ricusato si sarebbe limitato a disporre un rinvio dell'udienza al fine di esaminare le plurime questioni, anche in ordine ella richiesta di trasmissione degli atti alla DDA di Genova, ritenendo che tale decisione non dia luogo ad alcuna delle ipotesi di ricusazione previste dall'art. 37 cod. proc. pen.

Rispetto a tale passaggio motivazionale che, a ben vedere, esaurisce l'oggetto della decisione, non è stata formulata alcuna motivata censura, non essendo sufficiente la mera riproposizione delle questioni in fatto già dedotte dinanzi alla Corte di appello. 2.2. Parimenti non contestata è l'affermazione secondo cui la ricusazione integrerebbe un'ipotesi di abuso del processo, strumentalmente finalizzata non già ad esercitare una legittima prerogativa difensiva, bensì per impedire il regolare svolgimento del processo. 2.3. La dedotta violazione di legge riferita alla mancata indicazione dei motivi sottesi alla ricusazione nell'atto di procura è manifestamente infondata.

Invero, dalla lettura complessiva della motivazione emerge chiaramente come la Corte di appello ha inteso stigmatizzare la corretta formulazione di motivi rientranti tra le ipotesi previste dall'art. 37 cod. proc. pen., evidenziando non già una carenza formale, bensì l'insussistenza dei presupposti per addivenire alla ricusazione. 2.4. Infine, deve escludersi la sussistenza di qualsivoglia ipotesi di lesione del diritto di difesa o di denegata giustizia, pur genericamente evocate dal ricorrente, posto che la decisione impugnata ha dato compiuta risposta all'istanza di ricusazione.

3. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. o Così deciso 1'11 settem