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Sentenza — n. 32849/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 32849/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 32849/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la ordinanza in epigrafe indicata, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro dichiarava inammissibile l'istanza presentata da Fabio Vescio volta ad ottenere il "nulla osta" per la fruizione di un permesso concessogli ex art. 30 O.P. dal Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro. Secondo il Giudice, l'istanza era immotivata.

Regesto Legislator

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen, artt. 125 cod. proc. pen, art. 111 Cost; Sentenza — n. 32849/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Il difensore, avv. Sergio Vescio, ha presentato conclusioni scritte e di replica, sostenendo la impugnabilità del provvedimento (in tal senso, richiamando la sentenza della Suprema Corte n. 23537 del 2024); che il nulla osta richiesto era funzionale all'effettiva esecuzione di un permesso giurisdizionale e che la motivazione resa dal Giudice per le indagini preliminari era assolutamente carente e in contrasto con i principi costituzionali di trasparenza e legalità, chiedendo pertanto l'annullamento del provvedimento impugnato.

Parole chiave

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difetto di legittimazione del ministero pubblico legittimazione a contestare licenza permesso di promuovere un procedimento penale vizio di procedura assenza di persecuzione accertamento insufficiente dei fatti

Disposizioni normative citate

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del Vescio, denunciando i motivi di annullamento, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
artt. 125 cod. proc. pen
Violazione di legge in relazione agli artt. 125 cod. proc. pen.
art. 111 Cost
Non solo vi è assenza di previsione di legge, ma essi non sono ricorribili per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., trattandosi di provvedimenti che non decidono sulla libertà personale, ma si limitano a regolare le modalità di esecuzione della misura cautelare con efficacia estemporanea.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Vescio Fabio, nato a Lamezia Terme il 19/03/1997 avverso la ordinanza del 14/03/2025 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Ersilia Calvanese; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Piccirillo, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; lette le conclusioni del difensore, avv. Sergio Vescio, che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la ordinanza in epigrafe indicata, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro dichiarava inammissibile l'istanza presentata da Fabio Vescio volta ad ottenere il "nulla osta" per la fruizione di un permesso concessogli ex art. 30 O.P. dal Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro. Secondo il Giudice, l'istanza era immotivata.

2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del Vescio, denunciando i motivi di annullamento, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 125 cod. proc. pen. e 15 disp. att. cod. proc. pen. Il provvedimento è difficilmente leggibile (essendo scritto a mano) e ha una motivazione sintetica. Il che impedisce di comprendere le ragioni della decisione e quindi preclude l'esercizio del diritto di difesa. 2.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 1, 30 I. n. 354 del 1975 e 27 Cost.Il provvedimento ha ritenuto priva di motivazione l'istanza, non considerando che la stessa si fondava sul già concesso provvedimento del Tribunale di Sorveglianza per ragioni umanitarie. 2.3. Vizio di motivazione. La istanza non era immotivata in quanto essa richiamava il contenuto del provvedimento di concessione del permesso.

3. Il difensore, avv. Sergio Vescio, ha presentato conclusioni scritte e di replica, sostenendo la impugnabilità del provvedimento (in tal senso, richiamando la sentenza della Suprema Corte n. 23537 del 2024); che il nulla osta richiesto era funzionale all'effettiva esecuzione di un permesso giurisdizionale e che la motivazione resa dal Giudice per le indagini preliminari era assolutamente carente e in contrasto con i principi costituzionali di trasparenza e legalità, chiedendo pertanto l'annullamento del provvedimento impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate.

2. Come ha rilevato il Procuratore generale nella sua requisitoria, nel caso che un detenuto si trovi contemporaneamente in esecuzione di pena ed in stato di custodia preventiva, perché il detenuto possa usufruire di un permesso già concessogli dal giudice della sorveglianza, in assenza di indicazioni normative sulle modalità di coordinamento tra le due giurisdizioni, spetta al giudice della cautela pronunciarsi sulla autorizzazione della persona in stato di custodia cautelare ad allontanarsi dal luogo di detenzione. Autorizzazione che, nella specie, è stata definita di "nulla osta".

I rispettivi provvedimenti sono soggetti al regime e ai presupposti propri gampla di ciascuno, senza pertanto alcun automatismo.Quanto ai provvedimenti di autorizzazione in sede cautelare è principio pacifico che sono inoppugnabili i provvedimenti di diniego o concessione dell'autorizzazione ad allontanarsi dal luogo di detenzione relativi a singoli eventi o necessità, in quanto non incidenti in modo stabile sul tasso di afflittività della misura cautelare (Sez. 1, n. 1536 del 03/10/2018, dep. 2019, Pergola, Rv. 275220 - 01). Non solo vi è assenza di previsione di legge, ma essi non sono ricorribili per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., trattandosi di provvedimenti che non decidono sulla libertà personale, ma si limitano a regolare le modalità di esecuzione della misura cautelare con efficacia estemporanea.

Il precedente citato dal ricorrente nella memoria (Sez. 1, n. 23537 del 01/02/2024, Vescio, non mass.) ha ad oggetto il diverso tema dell'impugnazione di un provvedimento del Tribunale di sorveglianza.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (cfr. Corte Cost., n. 186 del 2000). La Cancelleria provvederà agli adempimenti di rito.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter