Cassation court dismisses appeal against search warrant as manifestly unfounded due to sufficient criminal evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal against a search warrant inadmissible and ordered the appellant to pay costs. The appellant argued the search was exploratory and lacked legal basis, but the court found the investigation supported by a detailed medical report and a clear crime report. Consequently, the court ruled the measure was not arbitrary and the appeal was manifestly unfounded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 375, 373 c.p.: An appeal against a search warrant is inadmissible if the measure is not manifestly unfounded, as the presence of a detailed criminal report and medical evidence validates the necessity of the investigative act.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Ruggeri Lorenzo, nato il 19/06/1967 a Pesaro avverso l'ordinanza del 03/04/2025 del Tribunale di L'Aquila Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Mariella Ianniciello; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, Nicola Lettieri, che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito l'Avv. Gaetano Insolera, difensore di fiducia di Lorenzo Ruggeri, che ha concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di L'Aquila, adito in sede di riesame, confermava il decreto di sequestro probatorio emesso dal Pubblico Ministero il 19 marzo 2025 avente ad oggetto il telefono cellulare appartenente a Francesca Ercolini, magistrato in servizio presso il Tribunale di Ancona e moglie di Lorenzo Ruggeri indagato, in concorso con Agenti della Polizia di Stato e il medico legale designato dal Pubblico ministero, per il reato di cui agli artt. 375 e 373 cod. pen. Qvi h 2. Avverso il provvedimento, Lorenzo Ruggeri, per il tramite del difensore di fiducia, ha proposto ricorso con cui ha dedotto la violazione di legge per motivazione apparente. Il Tribunale aveva confermato il provvedimento di sequestro, nonostante il telefono fosse munito di PIN e non fosse accessibile, come accertato anche da due consulenze, e nonostante la natura meramente esplorativa dell'investigazione, non supportata da alcun riscontro probatorio.
3. Alla odierna udienza - che si è svolta in forma orale - le parti hanno esposto le rispettive conclusioni, richiamate in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2. Va in limine precisato che il ricorso - in tema di misure cautelari reali - è consentito solo per violazione di legge, in cui va ricompresa la motivazione mancante e/o apparente. Nel caso in oggetto, il provvedimento censurato è esente da tale vizio. Il Tribunale del riesame - uniformandosi ai principi di diritto enunciati da questa stessa Sezione (ex multis, Sez.6, n.3187 del 07/01/2015, Rv.2625) - ha escluso la prospettata natura esplorativa del provvedimento per la presenza di una notizia di reato sufficientemente delineata e suscettibile di approfondimenti istruttori, da cui era scaturita l'iscrizione nel registro degli indagati per i reati di cui agli artt.375 e 373 cod. pen. anche dell'attuale ricorrente.
Si legge, infatti, nel provvedimento censurato come la madre della Ercolini avesse sporto una dettagliata denuncia, corredata anche da consulenza medico legale, con cui venivano rilevate ed evidenziate una serie di carenze nelle attività di indagine svolte a ridosso del rinvenimento del cadavere della figlia. Nella denuncia in oggetto veniva, altresì, sollecitato il ricorso a ulteriori approfondimenti investigativi e il compimento di specifici atti di indagini, anche sul telefono cellulare appartenente e in uso alla defunta. La valutazione operata dai giudici della cautela poggia, dunque, su solide e per nulla apparenti basi argomentative essendo stata congruamente evidenziata la necessità del ricorso alla misura "ablatoria" e la funzionalità di essa ai fini della verifica della ipotesi di accusa. 2 a/ 3.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell