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Sentenza — n. 32842/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls accessory ban on public offices for five years due to base sentence below three years.

Numero d'incarto Sentenza — n. 32842/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the appellate court's sentence regarding the accessory ban on public offices without remitting the case. The appellant argued that a five-year ban was illegal because the base sentence, after mitigating circumstances and procedural reduction, was only two years and eight months. The court agreed, ruling that the accessory penalty requires a base sentence of at least three years and cannot include increases for recidivism.

Regesto Legislator

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Art. 29 cod. pen.; The accessory penalty of interdiction from public offices for five years is invalid when the base sentence, calculated after mitigating factors and procedural reductions but excluding recidivism increases, falls below three years of imprisonment.

Parole chiave

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interdizione pubblici uffici pena accessoria continuzione interna ritto abbreviato art. 29 codice penale annullamento senza rinvio sentenza base sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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Art. 29 cod. pen.
Detta statuizione è stata assunta in violazione dell'art. 29 cod. pen. che consente tale durata solo per condanne a pena principale non inferiore a tre anni di reclusione.
Art. 599-bis cod. proc. pen.
La sentenza impugnata, emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod.
d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020
23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020.
art. 29 cod. pen
Avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore, deducendo inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 29 cod. pen.
art. 599-bis cod. proc. pen
La sentenza impugnata, emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, 8411 del 27/05/1998, Ishaka
Infatti, il principio che governa la materia, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (a partire da Sez. U, 8411 del 27/05/1998, Ishaka, Rv.
Sez. 4, n. 30040 del 23/05/2024, Amato
Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, Savin
Sez. U, n. 37107 del 26/02/2015, Marcon
279348; Sez. U, n. 37107 del 26/02/2015, Marcon, Rv.
Sez. 6, n. 37847 del 14/09/2022, Imperatore
264857; Sez. 6, n. 37847 del 14/09/2022, Imperatore, non mass.; Sez.
Sez. 6, n. 29898 del 10/01/2019, Maesano Ascenzio
37847 del 14/09/2022, Imperatore, non mass.; Sez. 6, n. 29898 del 10/01/2019, Maesano Ascenzio, Rv.276228).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Vinci Gaetano, nato a Siracusa il 15/01/1983 avverso la sentenza del 13/03/2025 delbCorte di appello di Catania. Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonio Balsamo, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso con annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla pena accessoria dell'interdizione dei pubblici uffici per la durata di cinque anni.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Catania, accogliendo il concordato sulla pena intervenuto tra le parti, ha riformato la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania emessa il 14 giugno 2024 nei confronti di Gaetano Vinci, per il reato di detenzione di stupefacenti, applicando sulla pena-base di sei anni di reclusione ed euro 27.000 di multa le circostanze attenuanti generiche e la continuazione interna, quantificando l'originaria pena finale (quattro anni e quattro mesi di reclusione ed euro 24.000 di multa) in tre anni di reclusione ed euro 18.224 di multa, così ridotta per il rito abbreviato, confermando la sentenza nel resto.

2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore, deducendo inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 29 cod. pen. per avere la Corte di appello applicato la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è fondato.

2. La sentenza impugnata, emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha applicato a Gaetano Vinci, per il reato di detenzione continuata di stupefacenti la pena di tre anni di reclusione ed euro 18.224 di multa, partendo dalla pena base di sei anni di reclusione ed euro 27.000 di multa, diminuita per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ad anni quattro di reclusione ed euro 17.333, aumentata per la continuazione interna ad anni quattro e mesi sei di reclusione ed euro 27.333, ridotta per la scelta del rito ad anni tre di reclusione ed euro 18.224 di multa, con conferma della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni.

Detta statuizione è stata assunta in violazione dell'art. 29 cod. pen. che consente tale durata solo per condanne a pena principale non inferiore a tre anni di reclusione. Infatti, il principio che governa la materia, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (a partire da Sez. U, 8411 del 27/05/1998, Ishaka, Rv. 210980), impone che, ai fini dell'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dei pubblici uffici, la pena-base da prendere in esame sia quella stabilita per il reato più grave, quantificata a seguito della comparazione tra le circostanze e della diminuzione per la scelta del rito, con esclusione degli aumenti 2 //A per la continuazione (da ultimo, tra le 'tante, Sez. 4, n. 30040 del 23/05/2024, Amato, Rv. 286862).

Nel caso di specie la pena-base detentiva, considerate le circostanze •attenuanti generiche e la riduzione per il rito, risulta pari ad anni due e mesi otto di reclusione. Trattandosi di pena inferiore a tre anni di reclusione, non è consentita, ai sensi dell'art. 29 cod. pen., l'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni, non potendosi tenere conto, come fatto invece dalla sentenza impugnata, dell'aumento per la continuazione (determinato in ulteriori sei mesi di reclusione). La pena è, dunque, illegale con riferimento alla sanzione accessoria, nei termini indicati dalle sentenze delle Sezioni Unite, mancando la corrispondenza, per quantità, a quella astrattamente indicata dalla fattispecie incriminatrice concreta, tanto da collocarsi al di fuori del sistema sanzionatorio delineato dal codice penale (Sez.

U, n. 21368 del 26/09/2019, Savin, Rv. 279348; Sez. U, n. 37107 del 26/02/2015, Marcon, Rv. 264857; Sez. 6, n. 37847 del 14/09/2022, Imperatore, non mass.; Sez. 6, n. 29898 del 10/01/2019, Maesano Ascenzio, Rv.276228). La sentenza impugnata, dunque, deve essere annullata senza rinvio limitatamente all'applicazione dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici applicata al ricorrente, con sua contestuale eliminazione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, che elimina. Così deciso I'll settembr