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Sentenza — n. 32789/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 32789/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 32789/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Tribunale di Roma, con sentenza emessa in data dicembre 2022, ha dichiarato Bruno Felice Caccia responsabile del delitto di cui all’art. 371-bis cod. pen., commesso in data 22 ottobre 2015, e lo ha condannato alla pena di otto mesi di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Regesto Legislator

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art. 371-bis cod. pen, art. 159 cod. pen, art. 161-bis cod. pen; Sentenza — n. 32789/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Il motivo è fondato. La Corte di appello di Roma, con la sentenza impugnata ha confermato la condanna dell’imputato ricorrente per il delitto di cui all’art. 371-bis cod. pen. commesso in data 22 ottobre 2015. L’originaria contestazione dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. è stata motivatamente esclusa dal Giudice dell’udienza preliminare, tanto da non figurare nell’intestazione della sentenza impugnata e da determinare l’attribuzione della competenza al Tribunale in composizione monocratica e non già collegiale.

Parole chiave

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false dichiarazioni ritardo del ministero pubblico perseguimento penale per diffamazione principio di pubblicità inosservanza del termine elementi comunicati a posteriori

Disposizioni normative citate

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art. 371-bis cod. pen
Il Tribunale di Roma, con sentenza emessa in data dicembre 2022, ha dichiarato Bruno Felice Caccia responsabile del delitto di cui all’art. 371-bis cod. pen., commesso in data 22 ottobre 2015, e lo ha condannato alla pena di otto mesi di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.
art. 159 cod. pen
La data di commissione del reato, del resto, sottrae il reato per cui si procede sia alla disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all’art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall’art.
art. 161-bis cod. pen
103, che alla definitiva cessazione del corso della prescrizione dopo la pronuncia della sentenza di primo grado sancita dall’art. 161-bis cod. pen., introdotto dall’art.
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Testo completo

ntenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere Fabrizio D’Arcangelo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Piccirillo, che ha chiesto di annullare la sentenza impugnata senza rinvio per il decorso del termine di prescrizione.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Roma, con sentenza emessa in data dicembre 2022, ha dichiarato Bruno Felice Caccia responsabile del delitto di cui all’art. 371-bis cod. pen., commesso in data 22 ottobre 2015, e lo ha condannato alla pena di otto mesi di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

2. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado, condannando l’imputato appellante al pagamento delle spese del grado.

3. L’avvocato Cristina Venditti, difens ore di Caccia, ha proposto ricorso avverso tale sentenza e, con unico motivo di ricorso, ne ha chiesto l’annullamento, in quanto il reato per cui si procede si è estinto per prescrizione prima della pronuncia della sentenza impugnata. Il reato di false informazioni al pubblico ministero accertato dalla sentenza impugnata è, infatti stato commesso in data 22 ottobre 2015 e, dunque, si è estinto per prescrizione in data 22 aprile 2023, prima della pronuncia della sentenza della Corte di appello, emessa in data8 gennaio 2025.

Il difensore ha rilevato che il decreto di citazione per l’udienza di appello, in camera di consiglio non partecipata, recava l’indicazione della data di udienza «al solo fine di dichiarare la prescrizione» e che, nelle conclusioni del giudizio di appello, le parti hanno chiesto concordemente la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. La Corte di appello, tuttavia, ha omesso di motivare sull’eccezione di prescrizione proposta concordemente dalle parti e inopinatamente ha confermato la sentenza di condanna pronunciata all’esito del giudizio di primo grado.

4. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 3 luglio 2025, il Procuratore generale, Raffaele Piccirillo, ha chiesto di annullare senza rinvio la sentenza impugnata, essendo il reato per cui si procede estinto per prescrizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere accolto, in quanto è fondato.

2. Il difensore, proponendo un unico motivo di ricorso, ha dedotto che il reato per cui si procede si è estinto per prescrizione prima della pronuncia della sentenza impugnata.

4. Il motivo è fondato. La Corte di appello di Roma, con la sentenza impugnata ha confermato la condanna dell’imputato ricorrente per il delitto di cui all’art. 371-bis cod. pen. commesso in data 22 ottobre 2015. L’originaria contestazione dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. è stata motivatamente esclusa dal Giudice dell’udienza preliminare, tanto da non figurare nell’intestazione della sentenza impugnata e da determinare l’attribuzione della competenza al Tribunale in composizione monocratica e non già collegiale.

Posto, pertanto, che il delitto di false informazioni al pubblico ministero è punito con la pena nel massimo quattro anni di reclusione, il termine di massimo di prescrizione di sette anni e sei mesi si è perfezionato in data 22 aprile 2023 e, dunque, prima della pronuncia della sentenza impugnata in data 8 gennaio 2024. Non risultano, peraltro, essere intervenute cause di sospensione del corso della prescrizione. La data di commissione del reato, del resto, sottrae il reato per cui si procede sia alla disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all’art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall’art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, che alla definitiva cessazione del corso della prescrizione dopo la pronuncia della sentenza di primo grado sancita dall’art. 161-bis cod. pen., introdotto dall’art. 2, comma 1, lett. c), l. 27 settembre 2021, n. 134, in vigore dal 19 ottobre 2021.

4. Alla stregua di tali rilievi, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, in quanto il reato per cui si procede è estinto per prescrizione. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, il 10 settembre 2025. Il Consigliere estensore Il Presidente Fabrizio D’Arcangelo Angelo Costanzo