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Sentenza — n. 32483/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 32483/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 32483/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di L'Aquila, a seguito di gravame interposto dall'imputato Damiano Antonellis avverso la sentenza emessa il 20 settembre 2022 dal Tribunale di Sulmona, in parziale riforma della decisione, riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, ha rideterminato la pena inflitta all'imputato riconosciuto responsabile del reato di detenzione illecita di 97,85 grammi di sostanza stupefacente del tipo margluana.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen, art. 597 cod. proc. pen; Sentenza — n. 32483/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che con atto del difensore deduce i seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo, vizio cumulativo della motivazione ed erronea applicazione dell'art. 73, comma 5. D.P.R. n. 309/90 in relazione alla affermazione di responsabilità con riferimento alla destinazione a terzi della sostanza stupefacente sulla base dell'erroneamente ritenuto frazionamento dello stupefacente, in realtà rinvenuto in un solo e unico involucro in plastica secondo la sua caratteristica forma naturale dell'inflorescenza.

Parole chiave

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reati qualificati contro gli stupefacenti risarcimento per atto illecito traffico aggravato di cocaina consumo di canapa abuso di sostanze difesa contro le pratiche commerciali illecite

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
Con il secondo motivo, violazione di legge penale e vizio della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della ipotesi di cui all'art. 131-bis cod.
art. 597 cod. proc. pen
Con il quarto motivo, inosservanza della legge penale in relazione alla mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna, che doveva essere riconosciuto, all'esito della riqualificazione, in base all'esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito ai sensi dell'art. 597 cod.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Antonellis Damiano, nato a Roma il 01/07/1988 avverso la sentenza del 11/11/2024 della Corte di appello di L'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Capozzi; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mariella De Masellis, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore, Avv. Cesare Gai anche in sostituzione dell'Avv. Alessandro Margiotta, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di L'Aquila, a seguito di gravame interposto dall'imputato Damiano Antonellis avverso la sentenza emessa il 20 settembre 2022 dal Tribunale di Sulmona, in parziale riforma della decisione, riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, ha rideterminato la pena inflitta all'imputato riconosciuto responsabile del reato di detenzione illecita di 97,85 grammi di sostanza stupefacente del tipo margluana.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che con atto del difensore deduce i seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo, vizio cumulativo della motivazione ed erronea applicazione dell'art. 73, comma 5. D.P.R. n. 309/90 in relazione alla affermazione di responsabilità con riferimento alla destinazione a terzi della sostanza stupefacente sulla base dell'erroneamente ritenuto frazionamento dello stupefacente, in realtà rinvenuto in un solo e unico involucro in plastica secondo la sua caratteristica forma naturale dell'inflorescenza.

Inoltre, non si colgono le ragioni per le quali il ricorrente non sia stato ritenuto in grado di acquistare la medesima sostanza a titolo di approvvigionamento personale per il periodo estivo, pur emergendo la sua qualità di assuntore abituale della medesima sostanza e titolare di ingenti redditi oltre che dedito a lecita attività lavorativa. Né la sentenza ha spiegato, a seguito del gravame, perché la detenzione del bilancino fosse indice inequivoco della destinazione a terzi dello stupefacente. 2.2. Con il secondo motivo, violazione di legge penale e vizio della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della ipotesi di cui all'art. 131-bis cod. pen., genericamente esclusa sulla base del numero di dosi ricavabili senza considerare la concreta minima offensività della condotta emergente dal concreto contesto di essa. 2.3.

Con il terzo motivo, violazione di legge penale e vizio della motivazione in relazione alla determinazione della pena / non essendosi tenuto conto dell'avvenuto riconoscimento delle attenuanti generiche nella misura di un terzo. 2.4. Con il quarto motivo, inosservanza della legge penale in relazione alla mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna, che doveva essere riconosciuto, all'esito della riqualificazione, in base all'esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito ai sensi dell'art. 597 cod. proc. pen.CONSIDERATO IN DIRITTO 1.

Il ricorso è fondato per quanto di ragione.

2. Il primo motivo è fondato. La Corte di appello ha ritenuto la destinazione a terzi dello stupefacente sulla base dell'elevato quantitativo, assumendo senz'altro la incompatibilità con l'esclusivo uso personale, della suddivisione in ovuli circolari e della presenza di un bilancino di precisione. Tuttavia, alcuna motivazione è fornita dalla Corte, a fronte dell'analitica impugnazione, che aveva dedotto il rinvenimento dello stupefacente secondo la sua condizione naturale, e in relazione alle stesse stringate ragioni della prima decisione, in ordine alla avvenuta suddivisione dello stupefacente in parti e alla valenza indiziaria dei predetti indici fattuali ai fini della destinazione a terzi dello stupefacente.

3. All'accoglimento del primo motivo, assorbente, consegue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Perugia per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di a