Cassation court annuls appeal judgment due to failure to notify defense counsel of hearing date.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the Rome Court of Appeal's judgment, ordering a retrial in a different section. The appellant argued that the new defense counsel was not notified of the appeal hearing date, violating procedural rights. The court held that failure to notify the appointed defense counsel of the abbreviated appeal hearing date constitutes a general nullity that cannot be cured by the substitute's lack of objection.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599, 127, 178, 179 c.p.p.; The failure to notify the defense counsel of the date set for the abbreviated appeal hearing constitutes a general nullity of intermediate order that is not cured by the unnotified substitute counsel's failure to raise the defect.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Gadiago Brouma, nato in Mali il 03/03/1984 avverso la sentenza del 11/12/2024 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Capozzi; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mariella De Masellis, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma, a seguito di gravame interposto dall'imputato Brouma Gadiago avverso la sentenza emessa il 13 settembre 2023 dal locale Tribunale, ha confermato la decisione con la quale il predetto imputato è stato riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 e condannato a pena di giustizia.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che /con atto del difensore, Avv. Flavio Rossi Albertini, deduce con unico motivo inosservanza degli artt. 599, 127, 178 e 179 cod. proc. pen. per omessa notificazione del decreto di citazione in appello allo stesso difensore, nominato difensore di fiducia dall'imputato dopo la proposizione dell'appello con revoca del precedente difensore Avv. Anna Paola Scarpelli, nomina ritualmente comunicata alla Corte di appello in data 2 settembre 2024 contestualmente ad istanza di revoca della misura cautelare.
3. In assenza di istanza di trattazione orale il Procuratore generale ha concluso per iscritto come in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
2. Risulta in atti che, contestualmente ad una sua istanza de libertate in favore dell'imputato ricorrente, l'Avv. Flavio Rossi Albertini ha trasmesso il 02/09/2024 alla Corte di Appello la nomina di fiducia in suo favore da parte dell'imputato con revoca di ogni altro precedente difensore e che all'istanza ha provveduto in data 5/09/2024 la Corte di appello. Tuttavia, in pari data è stato emesso decreto di citazione a giudizio in appello che ha indicato il precedente difensore Avv. Anna Paola Scarpelli e la sentenza è stata emessa indicando lo stesso Avv. Anna Paola Scarpelli, quale "nomina di ufficio".
3. Deve trovare applicazione il principio, richiamato dal ricorrente, secondo cui, l'omesso avviso al difensore di fiducia della data fissata per la celebrazione del giudizio abbreviato di appello determina una nullità di ordine generale intermedio che non è sanata dalla mancata eccezione del vizio di notifica da parte del sostituto d'ufficio, ex art. 97, comma quarto, cod. proc. pen., del difensore non avvisato (Sez.5, n.11756 del 14/02/ 2020; Sez. 6, n. 37532 del 07/07/2016, Senatore, Rv. 268154) e non rilevando il -carattere facoltativo -della sua partecipazione a tale giudizio (Sez. 1, n. 11248 del 04/03/2009, Ilardi, Rv. 242850).
4. Alla violazione del diritto di difesa consegue la nullità della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello d